Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20201 del 18/08/2017

Cassazione civile, sez. lav., 18/08/2017, (ud. 03/08/2017, dep.18/08/2017),  n. 20201

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24025-2011 proposto da:

SKY ITALIA S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SANTORI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

D.L.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

D.L.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO D’AMATI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA D’AMATI e

GIOVANNI NICOLA D’AMATI giusta delega in atti;

– cortroricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SKY ITALIA S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SANTORI,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6858/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2010, R. G. N. 7251/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, per il rigetto del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato MAURIZIO SANTORI;

udito l’Avvocato CLAUDIA COSTANTINI per delega orale DOMENICO

D’AMATI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La giornalista D.L.A. proponeva ricorso al Tribunale di Roma esponendo di aver lavorato con quattro contratti a termine (dall’ottobre 2000 al 2003) presso la sede della Sky Italia (già Stream s.p.a.), chiedendo dichiararsi l’illegittimità di tali contratti e per l’effetto, previo annullamento del verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto in sede sindacale il 17.3.03, dichiararsi la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dal 23.10.2000, con condanna alla ricostruzione economica della carriera ed alle differenze retributive; per l’ipotesi in cui si fosse ritenuto sussistente il licenziamento dichiarare lo stesso inefficace e condannare il datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso affermando la inammissibilità della domanda per la parte relativa alla illegittimità dei termini apposti ai contratti stipulati in epoca anteriore alla sottoscrizione della conciliazione e ritenendo la legittimità dell’apposizione dei termini ai successivi contratti.

Avverso tale decisione proponeva appello la D.L., sostenendo la erroneità della sentenza, che non avrebbe dato rilevanza alle deduzioni in merito alla inefficacia e/o nullità del verbale di conciliazione in sede sindacale, anche per vizio della volontà e per mancanza di valida assistenza del rappresentante sindacale.

Ha inoltre censurato la decisione del primo giudice relativa alla legittimità delle successive assunzioni a termine, riproponendo le stesse argomentazioni di fatto e di diritto già esposte nel giudizio di primo grado, anche con riferimento alle assunzioni a termine avvenute prima della transazione. Resisteva la società Sky Italia.

Con sentenza depositata il 15.10.2010, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava valida la transazione 17.3.03 e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti dal 17.3.03, condannando la società al risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal 15.2.05 al 31.7.07, oltre accessori di legge.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la SKY Italia s.r.l., affidato a tre motivi. Resiste la D.L. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi, reiterando l’eccezione di mancanza di prova in ordine al rispetto del limite percentuale di assunti a termine D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 10, cui resiste la s.r.l. Sky Italia con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1365 c.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne illegittimo il contratto a termine del 17.3.03 sol perchè avvenuta per la necessità di realizzare documentari e servizi per la trasmissione “(OMISSIS)” trasmessi dai canali Stream nell’ambito della redazione sportiva, mentre accertò che la D.L. era stata inserita in una diversa realtà produttiva (programmazione sportiva di Sky TG24), senza considerare che ciò, a seguito dell’incorporazione di Stream da parte di Sky, era divenuta l’unica occupazione possibile per la D.L..

Il motivo è infondato.

Non v’è infatti dubbio, anche nel regime di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, che l’adibizione del lavoratore assunto a termine in una diversa mansione o “realtà produttiva”, rispetto a quelle indicate in contratto, sia di per sè sufficiente per ritenere illegittima l’assunzione in quanto priva del nesso causale rispetto alle esigenze di carattere temporaneo indicate in contratto.

Deve infatti rimarcarsi che il consolidato orientamento di questa Corte questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere pienamente ribadito: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. (cfr. da ultimo Cass. n. 20604/12).

2. – Con secondo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1.

Lamenta che nessuna norma del citato decreto prevede, quale sanzione conseguente l’accertata illegittimità del termine, la cd. conversione (recte: l’accertamento) del contratto quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il motivo è infondato, giusta il monolitico orientamento di questa Corte, inaugurato da Cass. 21 maggio 2008 n. 12985 e seguito da tutta la successiva giurisprudenza.

3. – Con il terzo motivo la società lamenta la mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

Il motivo è fondato, avendo la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, stabilito che “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

La L. n. 92 del 2012, all’art. 1 comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica ha poi disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Le S.U. di questa Corte (sent. n. 21691/2016) hanno stabilito che tale disciplina si applica anche ai giudizi in corso, quale che sia l’epoca della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione, salvo il limite del giudicato, nella specie insussistente.

Per tali ragioni la sentenza impugnata va cassata unicamente in ordine alla determinazione della misura risarcitoria, con rinvio ad altro giudice per la sua quantificazione alla luce del predetto L. n. 183 del 2010, art. 32, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione a decorrere dalla detta pronuncia (cfr. Cass. n. 3062/16), oltre che per la determinazione delle spese, comprese quelle di cui al presente giudizio di legittimità.

4. – Ed invero, con il primo motivo del ricorso incidentale la D.L. denuncia la violazione degli artt. 1362,2113,1435 e 1965 c.c., oltre a vizio di motivazione in ordine alla ritenuta validità della transazione stipulata in sede sindacale il 17.3.03 con cui la lavoratrice, in cambio di un nuovo contratto a termine, “rinuncia(va) espressamente a qualsiasi pretesa relativa o comunque connessa direttamente e/o indirettamente con l’attività lavorativa prestata in passato alle dipendenze della società, nonchè a qualsiasi pretesa relativa alla risoluzione dei predetti rapporti di lavoro”.

Il motivo è infondato.

Quanto alla lamentata mancata piena assistenza sindacale, la sede sindacale stessa depone, anche a livello presuntivo, per l’esistenza di una effettiva assistenza e dunque per una volontà non coartata del lavoratore; la sentenza impugnata ha comunque accertato che vi era un sindacalista che assisteva la lavoratrice, pur non essendo quest’ultima iscritta alla relativa associazione sindacale.

Giova al riguardo rammentare Cass. n. 4730/02, secondo cui: “Con riferimento alla conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., comma 3, al fine di verificare che l’accordo sia raggiunto con un’effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale occorre valutare se, in base alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa”. La controricorrente nulla di specifico deduce al riguardo.

Quanto alla mancanza della res litigiosa deve evidenziarsi che la transazione è valida anche al fine di prevenire una lite.

Quanto al denunciato vizio della volontà per minaccia di non essere più assunta (mi altri c.t., non può che sottolinearsi che tale coartazione deve essere dimostrata dalla ricorrente (cfr. Cass. n. 11107/02).

Quanto alla nullità della transazione per avere ad oggetto diritti derivanti da norme imperative non ancora maturati e dunque irrinunciabili, deve rimarcarsi che non è nulla la transazione avente ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili, ma nulla solo la transazione in contrasto con norme imperative inderogabili. Deve peraltro evidenziarsi che nella specie non si tratta di lesione di diritti inderogabili, tale non essendo quello di rinuncia al (o disposizione del) posto di lavoro.

Al riguardo giova richiamare Cass. n. 9064/16 (resa in analoga controversia) che in analogo atto ha ravvisato natura transattiva, vista l’esistenza della res dubia (avente ad oggetto la qualificazione dei precedenti contratti), l’espresso intento di prevenire liti future, la consapevolezza del lavoratore circa i diritti che andava a dismettere e la reciprocità delle concessioni, nel senso che il lavoratore rinunciava a far valere le proprie pretese per il periodo anteriore e, in cambio, veniva assunto dalla società, sia pure a tempo determinato.

L’atto descritto dalla sentenza impugnata rientra quindi perfettamente nella fattispecie di cui all’art. 1965 c.c., di guisa che doveva essere impugnato nel termine semestrale di cui all’art. 2113 c.c., comma 2, il che non è avvenuto nella vicenda in oggetto. Quanto alla dedotta mancata effettiva assistenza sindacale del lavoratore al momento della stipula dell’atto, deve replicarsi che trattasi di un fatto tutt’altro che decisivo, atteso che l’eventuale mancanza d’una effettiva assistenza sindacale del lavoratore all’atto della stipula d’una transazione o dell’emissione d’un atto abdicativo non priva la dichiarazione negoziale della sua natura, sicchè – pur risultando non inoppugnabile ai sensi dell’art. 2113 c.c., u.c., – deve pur sempre essere impugnata nel termine semestrale di cui al comma 2 dello stesso articolato, il che – giova rimarcare – non è avvenuto nel caso di specie”(cfr. Cass. da ultimo citata).

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale, essendo subordinato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, resta assorbito, al pari della rinnovata reiterazione dell’eccezione della mancanza di prova, da parte della Rai, del rispetto del limite percentuale di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, stante l’esito del ricorso RAI a fronte del chiaro dispositivo della sentenza impugnata, cassata solo quanto alla mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

Il ricorso incidentale deve essere pertanto, nei sensi detti, rigettato.

6. – In accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve invece cassarsi sul punto, con rinvio ad altro giudice come in precedenza chiarito.

PQM

 

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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