Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20201 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 15/07/2021), n.20201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14549/2020 r.g. proposto da:

E.S.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Edorado Cavicchi, con cui studio è elettivamente

domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 91, presso lo studio

dell’Avvocato Anna Pensiero.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in

data 21.11.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/4/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da E.S.C., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 8.5.2018 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha narrato: i) di essere nato a (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese in seguito ad conflitto religioso tra musulmani e cristiani in cui era rimasta coinvolta la sua famiglia.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perché il racconto non corrispondeva alla verità dei fatti accertati tramite c.o.i., risultando invece confezionato ex post tramite la lettura dei giornali e l’ascolto dei mezzi di informazione; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Delta State, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato (la provenienza dal Delta State doveva ritenersi ora accertata con decisione passata in giudicato); c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perché il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 21.11.2019, è stata impugnata da E.S.C. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, TUI e dell’art. 3CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c..

2. Con il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di norme di diritto e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia vizio di omesso esame di fatti decisivi in relazione al transito in Libia.

3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere dichiarati inammissibile.

Si duole il ricorrente sia della violazione delle norme che impongono ai giudici del merito l’approfondimento istruttorio in relazione al paese di provenienza e di transito sia della mancata valutazione, ai fini della reclamata protezione internazionale ed umanitaria, del suo passaggio in Libia.

3.1 Sul punto giova ricordare che, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018).

Situazione quest’ultima neanche prospettata da parte del ricorrente.

4. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4 e 14, in relazione al diniego dell’invocata protezione sussidiaria, nonché dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..

4. Il quarto mezzo denuncia infine violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa valutazione di fatti decisivi accertati nel corso della istruttoria.

5. Anche gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la sovrapponibilità delle censure prospettate, e devono essere dichiarati anch’essi inammissibili.

Si duole invero il ricorrente del diniego della richiesta protezione internazionale sussidiaria, declinata sotto l’egida applicativa del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, sotto il profilo della mancata indicazione ed allegazione da parte della corte di merito di COI specifiche ed aggiornate sul rischio previsto dalla norma da ultimo citata, e cioè il pericolo di un conflitto armato generalizzato.

Le censure prospettate incontrano un doppio profilo di inammissibilità.

5.1 Da un lato, la doglianza è volta a sollecitare la Corte ad un’irricevibile richiesta di rivalutazione delle fonti di conoscenza internazionale per accreditare un diverso apprezzamento di merito sulla situazione di pericolosità interna del paese di provenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, valutazione che – come noto – è inibita al giudice di legittimità perché di esclusiva competenza dei giudici del merito.

5.2 Dall’altro la doglianza è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione e per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, non avendo specificato il ricorrente ove tra i motivi di gravame fosse stata dedotta la questione della mancanza di c.o.i. aggiornate per la valutazione del rischio paese D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, così evidenziando, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione estraibili dalla sentenza impugnata, che la doglianza proposta oggi dal ricorrente si presenta altresì nuova perché proposta per la prima volta innanzi al giudice di legittimità (cfr. anche Cass. 22769/2020).

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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