Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20201 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/10/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 07/10/2016), n.20201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25897-2013 proposto da:

G.L., (OMISSIS), F.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA TANFERNA, che li rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.G., RA.GA., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato ALDO

BUONGIORNO, rappresentati e difesi dall’avvocato LEOPOLDO FREDIANI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 751/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato PAOLA TANFERNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’improcedibilità in subordine

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Accogliendo l’appello proposto da Ra.Ga. e R.G. la Corte d’appello di Firenze con sentenza 2.7.2013 n. 751 in totale riforma della decisione n. 61/2013 del Tribunale di Massa dichiarava risolto il contratto verbale di locazione ad uso abitativo dell’immobile sito in (OMISSIS) e condotto da G.L. e F.G. per inadempimento dei conduttori al pagamento dei canoni nel periodo (OMISSIS).

I Giudici di appello, premesso che il rapporto era insorto nella vigenza della L. n. 392 del 1978 per la quale non era richiesta la forma scritta “ad substantiam” del contratto di locazione, ritenevano che la esistenza del contratto verbale fosse provata dalle ricevute di pagamento dei canoni depositate dai locatori, da una lettera trasmessa ai locatori dal legale dei conduttori in cui si menzionava il rapporto locativo, dal certificato di residenza anagrafica dei conduttori nell’immobile in questione risalente al (OMISSIS), e ritenevano accertato l’inadempimento non avendo i conduttori contestato la morosità, nè fornito prova dei pagamenti.

La sentenza di appello, notificata il 6.8.2013, è stata impugnata con ricorso per cassazione da G.L. e F.G. con un unico motivo recante plurime censure per errori di diritto e vizi di motivazione.

Resistono con controricorso gli intimati, che hanno depositato anche memoria illustrativa e proposto ricorso incidentale condizionato in punto di liquidazione delle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Manifestamente infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dai resistenti sul presupposto del decorso del termine di decadenza, in quanto secondo i resistenti la sentenza di appello “concluderebbe” il procedimento di sfratto per morosità in materia locatizia e dunque ad essa non si applicherebbe la disciplina della sospensione dei termini in periodo feriale ai sensi della L. n. 742 del 1969. La eccezione è meramente defatigatoria ponendosi in aperto contrasto – senza addurre alcuna ragione che induca ad una nuova riflessione – con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel “procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto”, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso d’opposizione dell’intimato, con la pronuncia o il diniego dell’ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere d’urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l’urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 677 del 21/01/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 8644 del 29/05/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 14304 del 07/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 12979 del 27/05/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23193 del 12/11/2015).

Il ricorso principale deve essere rigettato, rendendosi in tal modo recessivo, in conseguenza della pronuncia sul merito adottata in base al principio della ragione più liquida (cfr. Corte cass. Sa. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; id. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), l’esame della questione pregiudiziale della improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relata di notifica della sentenza pubblicata in data 8.8.2013 e, secondo quanto allegato nello stesso ricorso, notificata in data 23.9.2013.

Con l’unico motivo i ricorrenti censurano la sentenza di appello per vizi di violazione di norme di diritto (artt. 1350 e 2697 c.c.; L. n. 392 del 1978, L. n. 431 del 1998; art. 24 Cost.), nonchè per violazione del “principio di ragionevolezza”, violazione e falsa applicazione “di risultanze istruttorie” e degli artt. 2727 c.c. e ss. ed ancora per “difetto di motivazione ovvero motivazione insufficiente o in subordine contraddittoria”.

Nella esposizione eccepiscono il difetto di legittimazione attiva dei locatori, non risultando gli stessi eredi di R.C., nè intestatari della proprietà dell’immobile dalle visure ipotecarie e catastali.

La eccezione di difetto di legittimazione attiva (che attenendo alle condizioni di ammissibilità dell’azione è rilevabile ex officio salvo il giudicato interno: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 21176 del 20/10/2015), come formulata nel ricorso principale, sottende piuttosto la contestazione della titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, come tale integrante una mera difesa e dunque non soggetta alle preclusioni processuali previste per le eccezioni in senso tecnico ex art. 2967co2 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008; id. Sa. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, in motivazione paragr. nn. 64 e 65), in quanto volta esclusivamente a negare la esistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio sul quale il Giudice è chiamato direttamente ad effettuare l’accertamento, anche indipendentemente da una specifica eccezione di parte, alla stregua degli elementi probatori forniti “hinc et inde” ed acquisiti al giudizio (a tal fine valutando anche l’eventuale effetto di “relevatio ah onere probandi” determinato dalla non contestazione del convenuto), fatto salvo in ogni caso l’eventuale giudicato formatosi sul punto.

Orbene quanto alla questione attinente la titolarità attiva del rapporto di locazione, dedotto in giudizio, vale rilevare come la prova richiesta al soggetto che, nella specie, agisce esperendo l’azione contrattuale di risoluzione per inadempimento, sia limitata alla effettiva assunzione della qualità di parte del rapporto contrattuale, risultando quindi del tutto inconferente – con riferimento al caso di specie – se il contrante rivesta anche la qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale (in tal senso sembra deporre la contestazione allorquando fa riferimento alle visure ipotecarie e catastali) o diritto personale di godimento sull’immobile concesso in locazione (ipotesi quest’ultima cui sembra alludere la natura “ab origine” di “alloggio popolare” del bene locato -o sublocato-, secondo quanto allegato incidentalmente dagli stessi ricorrenti: ricorso pag. 7).

Ed infatti il contratto di locazione, in quanto di natura personale ed a contenuto obbligatorio, prescinde del tutto dall’esistenza di un diritto reale sul bene, con la conseguenza che la legittimazione ad agire contro il conduttore, per inadempienza di questi (o meglio la titolarità della situazione attiva del rapporto di diritto sostanziale), spetta al locatore – sia esso possessore o anche mero detentore di fatto -, cui è riservata la disponibilità del bene e la facoltà di trasferirne la detenzione ed il godimento, mentre il conduttore non può utilmente opporre la mancanza del diritto di proprietà (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2852 del 07/05/1982; id. Sez. 3, Sentenza n. 10270 del 01/12/1994; id. Sez. 3, Sentenza n. 4477 del 20/04/1995; id. Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 04/03/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 11/04/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 12976 del 27/05/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15443 del 14/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014).

Orbene Ra.Ga. e R.G. hanno introdotto il giudizio in primo grado, esercitando l’azione di risoluzione per inadempimento, dichiarandosi titolari del rapporto contrattuale avente ad oggetto la concessione del godimento di fatto dell’immobile, e sostenendo che il contratto di locazione era stato stipulato verbalmente: gli attuali ricorrenti G. e F., costituendosi in primo grado, avevano eccepito la nullità del contratto locativo per difetto di forma scritta e per omessa registrazione dello stesso nel termine di gg. 30 dalla stipula, dunque invocando l’applicazione della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, comma 4, e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 17, comma 1 e proponendo inoltre domanda riconvenzionale di usucapione (rinunciata nel corso del giudizio), in tal modo tenendo una condotta difensiva incompatibile con la contestazione, o quanto meno non specificamente contestativa, della relazione di fatto degli attori Ratti con il bene immobile, non ostandovi in contrario la richiesta giudiziale di accertamento con efficacia di giudicato dell’acquisto a titolo originario della proprietà immobiliare, esulante dalla controversia locatizia, trattandosi di domanda che non può che essere svolta nei confronti del soggetto che si assume vantare un titolo reale in contrasto con l’affermazione del diritto proprietario sul medesimo bene.

Avuto riguardo alla oggettiva incompatibilità delle tesi difensive svolte nel corso dei precedenti gradi di merito, con la contestazione – formulata per la prima volta nel ricorso per cassazione – della titolarità in capo agli attori Ratti della situazione giuridica controversa (ossia della qualità di locatori), la questione del difetto di titolarità attiva rimane preclusa in sede di legittimità, tanto più in quanto volta ad introdurre nuovi elementi di valutazione in fatto (estratti delle visure ipotecarie e catastali), in relazione ai quali documenti, peraltro, neppure è fatta menzione nel ricorso tra i documenti depositati ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), e neppure viene indicato se e quando siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio.

La eccezione, formulata dai ricorrenti, di difetto di titolarità attiva del rapporto controverso in capo ai resistenti, deve, pertanto, ritenersi inammissibile per novità.

Le altre censure prospettate con il complesso motivo di ricorso debbono essere dichiarate tutte infondate.

A) I ricorrenti lamentano la violazione della L. n. 392 del 1978 e della L. n. 431 del 1998 in relazione alla statuizione che ha affermato la validità del contratto concluso in forma verbale.

La L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 14, comma 5, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, dispone: “Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data”.

Pertanto ferma la nullità assoluta dei contratti di locazione ad uso abitativo, stipulati senza la forma scritta L. n. 431 del 1998, ex art. 1, comma 4, come tale rilevabile da entrambe le parti e d’ufficio, attesa la “ratio” pubblicistica del contrasto all’evasione fiscale (cfr. da ultimo Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015), conforme a diritto è la statuizione impugnata che, accertato in fatto che il rapporto locativo era insorto nell’anno (OMISSIS), ha ritenuto non applicabile al contratto verbale la sanzione della invalidità negoziale.

La forma scritta “ad substantiam” è, infatti, prevista dall’art. 1350 c.c., n. 8) soltanto per quei contratti che originariamente prevedono una locazione di durata superiore ai nove anni (per tale ragione erano, pacificamente, ritenute sottratte all’onere della forma scritta “ad essentiam” le locazioni di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, previste dagli artr. 28 e 29 Legge sull’equo canone, per le quali il rinnovo alla prima scadenza contrattuale è meramente eventuale: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 16/02/1998).

Privo di qualsiasi fondamento normativo è poi l’assunto dei ricorrenti secondo cui la L. n. 392 del 1978 prevedeva l’onere della forma scritta “ad probationem”, risultando del tutto inconferente il precedente della SC n. 329/2000 citato a sostegno della tesi difensiva per il quale la mera denuncia all’Ufficio del registro di un contratto verbale di locazione non costituirebbe prova di una novazione contrattuale (di un precedente contratto di locazione stipulato tra la medesime parti in forma scritta). Diversamente nel caso di specie, non si fa questione di novazione del rapporto, emergendo dal controricorso soltanto la circostanza che il contratto verbale è stato denunciato dai locatori, ai fini della applicazione della imposta di registro, in data 26.4.2011 (cfr. controricorso pag. 3): e tale elemento circostanziale non è stato affatto utilizzato dalla Corte territoriale come prova della esistenza del contratto verbale di locazione – come ipotizzano i ricorrenti -, e dunque nell’esame del vizio di legittimità denunciato non trova applicazione il principio enunciato da questa Corte secondo cui la denunzia all’Ufficio tributario di un contratto verbale di locazione, avendo finalità meramente fiscali, non assume “ex se” valenza probatoria ma deve, in una controversia fra privati, essere liberamente valutata come dichiarazione di parte in un raffronto critico con gli altri elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1100 del 05/02/1997; id. Sez. 3, Sentenza n. 5694 del 16/03/2005).

B) le altre censure sono tutte rivolte a contestare la valutazione compiuta dal Giudice di appello delle risultanze probatorie.

In particolare sono inammissibili le censure per violazione dell’art. 2697 c.c. – neppure esplicitata nella esposizione del motivo – e degli artt. 2727 c.c. e ss, non avendo i ricorrenti evidenziato quale sia l’errore di diritto, violativo della fattispecie normativa, in cui sarebbe incorso il Giudice di appello, ed avendo sostanzialmente ricondotto la critica alla sentenza impugnata interamente sotto l’aspetto del vizio motivazionale.

Al riguardo occorre rilevare che trova applicazione, alla presente controversia. l’art. 360 c.p.c., comma 1, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), limitando la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che il controllo del vizio di legittimità (fino ad allora esteso anche al processo logico argomentativo fondato sulla valutazione dei fatti allegati assunti come determinanti in esito al giudizio di selezione e prevalenza probatoria, potendo essere censurata la motivazione della sentenza, oltre che per “omessa” considerazione di un fatto controverso e decisivo dimostrato in giudizio, anche per “insufficienza” e per “contraddittorietà” della argomentazione) rimane ora circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” del requisito motivazionale, prescritto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto soltanto qualora ricorrano quelle stesse ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. Al di fuori delle ipotesi indicate (attinenti alla “esistenza” del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale) residua soltanto l’omesso esame di un “fatto storico” controverso, che è stato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte cass. SS.UU. in data 7.4.2014 n. 8053).

Le censure svolte dai ricorrenti non evidenziano specifici “fatti storici” non considerati dal Giudice di appello, risolvendosi piuttosto in una inammissibile richiesta alla Corte di una nuova rivalutazione nel merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dai resistenti.

Segue la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;

– condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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