Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20201 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. II, 03/10/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 03/10/2011), n.20201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M.P. e B.D., rappresentate e difese, per

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati DINI Giovanni

e Giuseppe Incannò, elettivamente domiciliate in Roma, via

Vespasiano n. 17/a, presso lo studio del secondo;

– ricorrenti –

e

M.R. e M.N., rappresentati e difesi, per

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato

MENCARELLI Alessandro, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza

Camerino n. 15, presso lo studio dell’Avvocato Romolo Giuseppe

Cipriani;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 4472 del 2008,

depositata il 23 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO

che nel giudizio introdotto da M.M.P. e B.D. nei confronti di R. e M.N. per sentir regolare i confini tra le rispettive proprietà, i convenuti proponevano domanda riconvenzionale per sentir dichiarare l’intervenuta usucapione di una parte del terreno;

che il Pretore di Pistoia, con sentenza del 21 ottobre 1993, respingeva la domanda riconvenzionale, ritenendola sfornita di prova;

che proponevano appello entrambe le parti e il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 17 febbraio 1997, n. 7597, respingeva l’appello proposto dagli originari convenuti;

che R. e M.N. proponevano quindi ricorso per cassazione, il cui primo motivo, con sentenza del 17 luglio 1999, veniva accolto, con assorbimento del secondo;

che il motivo accolto concerneva la omessa e contraddittoria motivazione sulla richiesta di prova testimoniale articolata dai ricorrenti e ritenuta decisiva, concernente l’epoca di costruzione del fabbricato insistente sul terreno del quale veniva richiesto l’accertamento di intervenuta usucapione;

che, riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale di Firenze ed espletata la prova testimoniale articolata dai convenuti, con sentenza depositata il 23 dicembre 2008 veniva dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione a favore di M.R. e N. della particella di cui al mappale 843, foglio di mappa 6 del N.C.E.U. del Comune di Agliana;

che per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso M.M.P. e B.D. sulla base di due motivi, cui hanno resistito, con controricorso, gli intimati;

che, con il primo motivo, le ricorrenti deducono violazione degli artt. 1158, 2607 e 2700 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto esaustiva la prova offerta dalla controparte in ordine alla durata ventennale del possesso, con particolare riferimento alla deposizione del teste S., il quale non poteva essere ritenuto attendibile, avendo egli riferito circostanze contrastanti con il certificato storico della sua residenza;

che, con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano vizio di motivazione in riferimento alle medesime circostanze;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato una proposta di decisione nel senso della inammissibilità non risultando rispettato il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., in relazione ad entrambi i motivi proposti;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che appare opportuno evidenziare che i ricorrenti, a conclusione della esposizione dei motivi, hanno formulato il seguente quesito di diritto, riferito ad entrambi i motivi: “Se costituisca violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 117 c.p.c., l’utilizzo da parte del Giudice di un criterio interpretativo delle prove assunte al fine di ritenere assolto l’onere probatorio richiesto per considerare fondata la domanda introdotta ex art. 1158 c.c. di intervenuta usucapione ventennale, la deposizione di un solo testimone che non è stato residente in loco per oltre venti anni in modo continuativo e senza dare conto dell’iter logico ed argomentativo adottato nella decisione per superare le diverse risultanze documentali di un atto pubblico. Se ciò costituisca violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 117 c.p.c. e art. 2700 c.c.”;

che tale quesito, peraltro, non risulta rispettoso delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte sulle modalità di formulazione del quesito di diritto;

che, infatti, si è avuto modo di chiarire che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata” (Cass., n. 11535 del 2008);

che, in particolare, “il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (Cass., ord. n. 20409 del 2008);

che il quesito di diritto, quindi, “deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008);

che, inoltre, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è bensì ammissibile, ma esso deve concludersi “con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto” (Cass., S.U., n. 7770 del 2009);

che nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ., infatti, “nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione. (Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008);

che, quindi, “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (Cass., n. 26020 del 2008).

Così come sono inammissibili i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione, ove non sorretti da quesiti separati, con la precisazione che non è consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione (Cass., n. 5471 del 2008);

che, infine, deve “escludersi che la formulazione dei quesiti di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso con le caratteristiche indicate dall’art. 366-bis cod. proc. civ., possano reputarsi sussistenti per il fatto che la parte resistente abbia controdedotto, giacchè l’espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità palesa non solo che l’interesse tutelato dalla norma (o meglio dalle norme, posto che l’indicazione di tale sanzione è prima contenuta nell’art. 366, n. 4 e poi ripetuta nell’art. 366-bis) non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall’espressione preliminare evocativa della sanzione “a pena di”), ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l’atteggiamento della controparte, poichè, allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l’atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità (art. 156 cod. proc. civ.): infatti, l’espresso ricorso da parte del legislatore alla sanzione della inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l’esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di inammissibilità in modo diverso che attraverso la forma indicata dal legislatore (Cass., ord. n. 16002 del 2007);

che, nella specie, risulta evidente come il quesito conclusivo formulato dalle ricorrenti si riferisca congiuntamente sia al denunciato vizio di violazione di legge che al dedotto vizio motivazionale, dando così luogo a quella confusione che la chiara normativa di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. ha inteso evitare;

che, inoltre, quanto alla denunciata violazione di legge, il quesito si risolve in un mero, inammissibile interpello;

che, quanto al denunciato vizio di motivazione, occorre poi osservare che “il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto (Cass., n. 15952 del 2007);

che, in particolare, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass., 4849 del 2009);

che, d’altra parte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del inerito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 6288 del 2011);

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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