Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20200 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20200 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Rep.
ORDINANZA
C.C. 6/3/18

sul ricorso proposto da
Lucky Gift, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in
calce al ricorso, dall’avv. Daniele Micheletta Tità che indica
per le comunicazioni relative al processo la p.e.c.
avvdanielemichelettatita01@pec.ordineavvocatitorino.it e il
fax n. 011/4305527);
– ricorrente nei confronti di
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino, in
persona del Prefetto pro tempore;
– intimata –

Z3 te)
2018

avverso la ordinanza del Giudice di pace di Torino emessa il
25 maggio 2017 e depositata il 29 maggio 2017 R.G. n.

Data pubblicazione: 31/07/2018

2698/14;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

Gift, cittadina nigeriana, ha proposto opposizione al
provvedimento prefettizio di espulsione del 28
febbraio 2014. L’opposizione è stata respinta dal
Giudice di pace di Torino con ordinanza del 22 maggio
2014.
2. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20109/2006,
ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Lucky Gift
per violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998,
dell’art. 14 comma 3 del d.lgs. n. 251/2007 e dell’art.
112 c.p.c. per non aver esaminato il Giudice di pace il
terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio con il
quale si lamentava la assenza di attestazione di
conformità della copia notificata all’originale.
3. Ha riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace di
Torino la sig.ra Lucky Gift. Si è costituita la Prefettura
di Torino deducendo che il documento notificato alla
ricorrente non era una copia ma l’originale del decreto
di espulsione.

2

1. Con ricorso in data 8 febbraio 2014 la sig.ra Lucky

4. Il Giudice di pace, con ordinanza del 25/29 maggio
2017, ha respinto il ricorso ritenendo che
sull’opponente incombeva, sia in virtù del principio
generale in materia di onere probatorio, sia in
considerazione della c.d. “vicinanza della prova”,

copia senza attestazione di conformità all’originale del
decreto di espulsione. Onere cui l’opponente non
aveva adempiuto. Ha rilevato inoltre il Giudice di pace
che la relata di notifica allegata al decreto opposto
attesta la notifica del provvedimento e non di una
copia sicché stante la sua efficacia fidefaciente la
ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso
per accertare l’avvenuta notifica di una mera copia del
decreto di espulsione.
5. Ricorre per cassazione Lucky Gift che deduce
violazione degli artt. 115 e 137 c.p.c., 14 della legge
n. 689/1981 e 394 c.p.c. La ricorrente rileva che la
Prefettura ha contestato solo nel giudizio di rinvio la
deduzione relativa alla non attestazione di conformità
all’originale della copia del decreto notificata

con

conseguente preclusione di tale difesa ai sensi degli
artt. 115 e 394 c.p.c. Inoltre ritiene del tutto erronee
le affermazioni del giudice di pace relative all’onere
per la opponente di provare la notifica di copia del
3

l’onere di provare la circostanza della notifica di una

decreto di espulsione priva dell’attestazione di
conformità all’originale e alla interpretazione del
tenore testuale della relata di notifica.
6.

Non svolge difese la Prefettura.
RITENUTO CHE

pace dalla relazione di notifica non risulta affatto che
sia stata notificata alla odierna ricorrente copia del
decreto di espulsione anziché l’originale. Né può
ritenersi che la circostanza sia stata riconosciuta
dall’amministrazione per effetto della

mancata

contestazione nel giudizio di merito. Dalle note
difensive dell’Amministrazione, riportate nel testo del
ricorso, risulta che la sig.ra Lucky Gift, in data 28
gennaio 2014, è stata accompagnata, da agenti della
Questura di Torino, perché priva di documenti, presso
l’ufficio immigrazione della Questura ove è risultato
che la sig.ra Lucky Gift era stata oggetto di un
precedente provvedimento di espulsione emesso dal
Prefetto di Pavia il 2 agosto 2006 e del conseguente
ordine del Questore di allontanamento entro sette
giorni dal territorio nazionale cui non aveva
ottemperato. Contestualmente è stata richiesta al
Prefetto l’emissione di un nuovo provvedimento
espulsivo che è stata accolta con l’adozione del
4

7. Il ricorso è infondato. Come rilevato dal Giudice di

decreto di espulsione n. 65/2013 che è stato notificato
nella stessa data del 28 gennaio 2014. Tale
ricostruzione dei fatti riportata nel ricorso non attesta
affatto la non contestazione della Amministrazione in
merito alla dedotta notifica di copia del decreto di

all’originale Risulta pertanto corretta la decisione del
Giudice di pace laddove ha rilevato il mancato
assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla
odierna ricorrente.
8. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto senza
statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione. Il
ricorso è esente dall’obbligo di versamento del
contributo unificato cosicché non si applica l’art. 13
comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6
marzo 2018.
Il Presidente
Andrea caldaferri

espulsione priva della attestazione di conformità

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