Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20200 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 15/07/2021), n.20200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16451/2020 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Cavour n.

139, presso Avv. Luigi Migliaccio, con procura in calce;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1671/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 4 dicembre 2019, n. 1671, che ha respinto l’appello avverso ordinanza del primo giudice, a sua volta reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

Non svolge difese l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso prospetta le seguenti censure:

1) “error in iudicando – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5, art. 14, lett. b) ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ascrivendosi al giudicante di aver respinto la domanda di protezione internazionale utilizzando esclusivamente il canone della credibilità soggettiva dell’odierno ricorrente, senza osservare le disposizioni di legge che impongono al giudice di accertare la situazione reale dei Paesi di origine e provenienza, mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di ampia indagine ed acquisizione documentale; inoltre, non ha operato il contraddittorio sulle fonti richiamate in sentenza ed il richiedente non è stato direttamente sentito dalla corte d’appello;

2) “error in procedendo – violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, posto che il giudice del merito, scrutinando la domanda di protezione sussidiaria, ha omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza e relativa al profilo di rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

3) “error in procedendo – violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, posto che il giudice del merito ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di protezione umanitaria.

2. – La corte territoriale ha osservato che il ricorrente, nato in Nigeria, ha sostenuto di avere subito minacce per essersi rifiutato di prendere parte alla setta degli (OMISSIS), ma ha ritenuto il richiedente radicalmente non credibile, né configurabile un timore reale di violenza, non essendovi che il racconto di una sola minaccia e nessuna denunzia dell’accaduto; ha, anzi, rilevato che la dedotta setta degli (OMISSIS) non si presenta in sé come violenta. Ha escluso, quindi, che il suo racconto integri gli stessi presupposti delle forme di protezione richieste, sia per la mancanza degli atti di persecuzione politica, sia per l’insussistenza di elementi per ritenere che il richiedente, ove rientrato in Nigeria, possa correre il rischio effettivo di subire danni gravi alla persona, sia per l’insussistente pericolo di subire in patria trattamenti disumani o degradanti; ed ha negato che il ricorrente abbia persino narrato di essere mai stato coinvolto in vicende lesive dei diritti umani o in vicende politiche.

3. – Il primo motivo è fondato, in quanto la corte del merito non ha operato riferimento a nessuna fonte, come invece richiede questo giudice di legittimità (di recente, Cass. 26 aprile 2019, n. 11312; Cass. 30 giugno 2020, n. 13253).

4. – Il secondo motivo è infondato, perché la corte del merito, sia pur succintamente, ha preso in esame anche tali domande.

5. – Il terzo motivo e’, invece, fondato, non avendo la sentenza impugnata provveduto sulla domanda di protezione umanitaria, donde la violazione dell’art. 112 c.p.c..

6. – In accoglimento del primo e del terzo motivo, la sentenza va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame, cui si demanda anche la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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