Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20200 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/10/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 07/10/2016), n.20200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10039-2013 proposto da:

V.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANARO 14, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DE SISTO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA, avente causa di INA VITA SPA, a seguito di fusione

per incorporazione in virtù di atto per notaio

S.M.T. del (OMISSIS), in persona del procuratore speciale del legale

rappresentante pro tempore, avv. M.M., ASSICURAZIONI

GENERALI SPA, in persona dell’avv. M.M. per procura

speciale per atto notaio D.B., rep. n. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15,

presso lo studio dell’avvocato OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA, che le

rappresenta e difende giusta procure speciali in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ST.AN., ST.FR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2753/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato LUIGI DE SISTO;

udito l’Avvocato PATRIZIA MARINO per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1342/1999 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da INA S.p.a. e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per il ritardato rilascio dell’immobile adibito ad uso pellicceria di cui era proprietaria e locatrice – da parte dei conduttori Fr. e St.An. e di V.E. alla quale, come precisato nella sentenza impugnata in questa sede, i predetti conduttori avevano ceduto il contratto di locazione, e rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da V.E., titolare di una ditta artigianale di pellicceria, volta ad ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti a causa della ritardata corresponsione dell’indennità di avviamento da parte dell’INA, che aveva determinato la cessazione della sua attività, non avendo avuto così l’attuale ricorrente la disponibilità economica per reperire altro immobile per continuare ad esercitarla.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2299/2003, rigettava il gravame proposto dalla V. e dichiarava inammissibile per tardività l’appello incidentale proposto da Assicurazioni Generali (incorporante di INA S.p.a.) e dall’intervenuta INA VITA S.p.a. (cessionaria del ramo vita di INA S.p.a.).

Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione sia la V. sia INA VITA S.p.a. e Assicurazioni Generali S.p.a..

Questa Corte, con sentenza n. 3342/2009, accoglieva entrambi i ricorsi e, cassata la sentenza impugnata, rinviava la causa alla Corte di appello di Roma.

V.E. riassumeva il giudizio, reiterando le deduzioni e le domande proposte in primo grado e chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con la condanna di Assicurazioni Generali S.p.a. e di INA VITA S.p.a. al risarcimento del danno, quantificato in Euro 103.291,38, pari all’asserito valore della cessata azienda o da liquidarsi nella diversa entità ritenuta equa.

Le società appellate si costituivano resistendo al gravame, del quale chiedevano il rigetto.

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata in data 29 maggio 2012, rigettava l’impugnazione e compensava tra le parti le spese del giudizio di cassazione e della doppia fase del giudizio di appello.

Avverso la sentenza della Corte di merito Eva V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e ha depositato una nota intitolata “Integrazione di giurisprudenza a sostegno del ricorso”. Hanno resistito con un unico controricorso INA Assitalia S.p.a. e Assicurazioni Generali S.p.a.; quest’ultima ha pure depositato memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 – 4”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che questa Corte avrebbe cassato la sua precedente decisione per vizi di motivazione e non per violazione di legge, non essendo stato enunciato il principio di diritto. Assume la ricorrente che questa Corte avrebbe ritenuto fondate entrambe le censure proposte (sia per violazione di legge che per vizio di motivazione) ed avrebbe implicitamente affermato il principio “secondo cui nella specie v’era stata una chiara violazione di legge perchè I.N.A. aveva eseguito lo sfratto della V. dal suo esercizio artigianale senza prima averle corrisposto l’indennità di avviamento commerciale, così violando la L. n. 392 del 1978, art. 34 che condiziona l’esecuzione dello sfratto al pagamento di detta indennità”, principio cui non si sarebbe attenuta la Corte di merito, così violando l’art. 384 c.p.c. e i limiti del giudizio di rinvio.

1.1. Il motivo è infondato.

Dalla motivazione della sentenza n. 3342 depositata in data 11 febbraio 2009, si evince chiaramente che questa Corte ha cassato soltanto per vizi motivazionali la sentenza impugnata e in tali termini ha accolto il ricorso principale proposto dalla V. e articolato in due motivi, con entrambi i quali erano stati denunciati sia vizi motivazionali che di violazione di legge, il che spiega anche il riferimento contenuto nella sentenza di legittimità “ad entrambe le censure aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum della erronea valutazione del danno procurato alla V. a seguito dell’omessa corresponsione dell’indennità di avviamento commerciale”.

Peraltro, come evidenziato in sede di discussione dal P.G., anche a voler ammettere che dalla sentenza di questa Corte possa desumersi il principio di diritto individuato dalla ricorrente, deve escludersi che tale principio sia stato violato, non potendo da esso in alcun modo ricavarsi un automatico diritto al risarcimento del danno, così come richiesto e prospettato dalla V., ed avendo la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado sul punto ritenendo, con adeguata motivazione, non sussistente un nesso causale tra la cessazione dell’attività artigianale-commerciale della ricorrente e la ritardata corresponsione dell’indennità di avviamento da parte di INA.

2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, degli artt. 34 e 69 degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5 previgente)”, la ricorrente censura la sentenza impugnata perchè, a suo avviso, “manifestamente erronea, ingiusta ed illegittima, in quanto tutta la sua motivazione (che quindi è una motivazione puramente tautologica) si esaurisce nell’unica, apodittica asserzione che la V. non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all’esistenza del nesso causale tra la cessazione della sua attività artigianale-commerciale e la ritardata corresponsione dell’indennità di avviamento da parte dell’I.N.A.”; assume altresì la ricorrente che la Corte di merito avrebbe così deciso “perchè non ha concretamente e correttamente valutato le risultanze processuali”.

2.2. Emotivo va disatteso.

Ed invero con il mezzo all’esame, ancorchè deducendo pure violazione di legge, la ricorrente rimette, in realtà, in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto della Corte di appello, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sè coerente, così tendendo sostanzialmente ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Nel caso di specie, la Corte di merito ha con argomentazione congrua indicato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento, sicchè le censure al riguardo risultano, in ogni caso, infondate.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle società controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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