Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2020 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5575-2010 proposto da:

A.R. (OMISSIS), in qualità di amministratore e

legale rappresentante della società “Farmacia Ascioti snc del dr.

Roberto Ascioti Se C”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI FABRIZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DUCHI CLAUDIO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA SANITA’, in persona del Ministro pro tempore,

COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE,

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMI CALABRO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI – FOFI, MINISTRO

LAVORO POLITICHE SOCIALI, ORDINE FARMACISTI PROVINCIA REGGIO

CALABRIA;

– intimati –

avverso la decisione n. 38/2009 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI

ESERCENTI LEPROFESSIONI SANITARIE di ROMA DEL 13/07/09, depositata il

30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

uditi gli Avvocati Paoletti Fabrizio e Quintino Lombardo

(quest’ultimo per delega avv. Claudio Duchi), difensori del

ricorrente che si riportano agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: al farmacista A.R. l’Ordine provinciale (adde: di Reggio Calabria) ha contestato la violazione dell’obbligo deontologico di attenersi scrupolosamente alle norme che regolano i turni d’apertura delle farmacie. Con decisione depositata in data 30 novembre 2009 la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha ridotto a mesi uno la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione irrogatagli dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria. Alla Corte di Cassazione sono state devolute le seguenti questioni di diritto: inesistenza o mera apparenza della motivazione della decisione impugnata e illegittimità della sanzione alla stregua del Codice deontologico.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo lamenta violazione di legge sotto il profilo della inesistenza o mera apparenza della motivazione. Con questa doglianza si assume che la Commissione Centrale non ha dato risposta agli argomenti difensivi addotti.

Le argomentazioni a sostegno sono incongrue rispetto al vizio denunciato. L’inesistenza e la mera apparenza della motivazione ricorrono solo allorchè la medesima non consente di comprendere quale sia la ratio decidendi del provvedimento impugnato, situazione che non è stata denunciata e che, in ogni caso, non si è verificata nella specie. Invece il vizio di omessa pronuncia sui motivi addotti a sostegno delle proprie ragioni deve essere fatto valere ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione al successivo art. 360 c.p.c., n. 4.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Calabria 23 marzo 1984, n. 2, artt. 3 e 10, nonchè della L.R. Calabria 9 aprile 1991, n. 118, art. 3, nonchè delle norme del Codice deontologico del farmacista approvato il 19.6.2007.

Dal testo della decisione impugnata non risulta alcun riferimento alla normativa indicata. Ne consegue che in questa sede il ricorrente ha sollevato per la prima volta una censura di violazione e falsa applicazione (non specificate come se fossero sinonimi) di norme di diritto che non aveva preventivamente sottoposto all’esame della Commissione Centrale. Ove, invece, la censura fosse stata proposta, il ricorrente, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto riferire testualmente le pertinenti parti del proprio ricorso alla Commissione Centrale, in modo da consentire alla Corte le opportune verifiche.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono convincenti e non inducono a statuizione diversa.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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