Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 202 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2010, (ud. 16/10/2009, dep. 11/01/2010), n.202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20935-2008 proposto da:

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIOVANNA BIONDI, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 578/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

15/04/08, depositata il 17/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P. G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’INPS ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, aderendo alle conclusioni del consulente di ufficio nominato nel grado, ha riconosciuto il diritto di B.O. all’assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal 1 luglio 2005, poichè da questa data si era verificata, per l’aggravamento delle condizioni fisiche dell’assicurata, la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa di costei;

che con l’unico motivo l’Istituto, nel denunciare violazione o falsa applicazione del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18 e della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 12 deduce l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata per l’aver liquidato la prestazione dal perfezionamento del requisito sanitario, verificatosi nel corso del giudizio, anzichè dal primo giorno del mese successivo;

che, come già rilevato nella relazione in atti redatta ai sensi dell’art. 380 cod. proc. civ., la censura è manifestamente infondata alla stregua del principio di diritto elaborato da Cass. 21 giugno 2007 n. 14516, secondo cui la norma denunciata, laddove stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all’accertamento dell’invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche a quello giudiziario, pronuncia che si da carico del diverso orientamento richiamato dall’Istituto (costituito da Cass. 17 gennaio 2005 n. 776, oltre che da Cass. 20 febbraio 1995 n. 1844), superandolo con condivisibili argomentazioni;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che non si deve provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva in questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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