Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 202 del 08/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2018, (ud. 13/09/2017, dep.08/01/2018),  n. 202

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 17 febbraio 2012, ha rigettato il gravame svolto dalla s.r.l. Sanniolat e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della somma di Euro 79.764,29 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive.

2. Per la Corte territoriale la società non aveva potuto beneficiare della sospensione contributiva per gli eventi sismici che avevano interessato il Molise, nell’ottobre 2002, per avere ignorato, erroneamente interpretando le relative disposizioni, l’esistenza del termine, a suo favore, per un ambito territoriale direttamente individuato dal D.L. n. 245 del 2002, e relativi decreti attuativi (D.P.C.M. 31 ottobre 2002, art. 7, comma 1 e O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1), che aveva dichiarato lo stato di emergenza nel territorio, fra l’altro, della provincia di Campobasso, senza specificare i comuni della predetta provincia, non rilevando la delimitazione territoriale operata, in seguito e ad altri fini, dal Commissario Delegato ai sensi del O.P.C.M. n. 3252 del 2002, art. 1, comma 2, (con decreto del Presidente della Regione Molise, n. 21 del 30 luglio 2003, recante l’inclusione del comune di Campochiaro, sede legale ed operativa della società, tra i comuni del cratere).

3. Inoltre, per la Corte di merito, l’ignoranza dell’esistenza del termine avrebbe consentito, nella specie, di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si era arricchito per effetto del pagamento anticipato, alla stregua dell’art. 1185 c.c., comma 2; il pagamento anticipato aveva estinto l’obbligazione contributiva e la società non avrebbe potuto portare, le somme già versate, in compensazione; le somme aggiuntive costituivano conseguenza della condotta della società che, pretendendo di recuperare versamenti già effettuati, aveva generato un’evasione contributiva e il pur generico assunto della condotta incolpevole, per l’affidamento ingenerato da indicazioni provenienti dall’INPS, avrebbe, al più, giustificato un’azione di danno da illecito contrattuale dell’INPS, o un’azione di ripetizione ai sensi dell’art. 1185 c.c., comma 2; in definitiva, l’obbligazione si era estinta e tanto ne precludeva la novazione.

4. Avverso tale sentenza ricorre la s.r.l. Sanniolat, con ricorso affidato ad un motivo cui resiste, con controricorso, l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con ricorso affidato ad un unico articolato motivo, la società, deducendo violazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.202, n. 3253 e dei Decreti del Presidente della Regione Molise 14.2.2003, n. 5 e 19.2.2002, n. 7 e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assume la correttezza del versamento della contribuzione relativa al periodo ottobre-giugno 2003 per essere stato incluso, il comune di Campochiaro, tra quelli terremotati solo nell’agosto 2003 (come da decreto del Presidente della Regione Molise, 16 agosto 2003, n. 17), per cui si versava in ipotesi non già di ignoranza di un termine sibbene di mera condotta prudenziale; che la normativa emergenziale, per il suo carattere straordinario, ha introdotto una sospensione ex lege dell’obbligazione contributiva, fino alla data del 31 dicembre 2005, sicchè i pagamenti effettuati nella vigenza delle disposizioni di cui all’O.P.C.M. n. 3253 del 2002 non costituiva adempimento spontaneo di un’obbligazione prima della scadenza ma pagamento indebito, alla stregua del decreto di inclusione retroattiva del comune di Campochiaro tra quelli terremotati, come tale non suscettibile di iscrizione a ruolo e correttamente recuperati con il modello DM/10 del novembre 2003, compensando con somme ancora dovute all’INPS per altro periodo contributivo.

6. Il ricorso, ammissibile, per essere la dedotta erronea indicazione degli estremi della sentenza impugnata, superabile per la chiara indicazione, nell’illustrazione, della cartella esattoriale n. (OMISSIS) opposta, oggetto del thema decidendum della sentenza impugnata, è infondato.

7. La censura investe, come emerge dall’illustrazione del motivo, non solo gli atti attuativi del D.L. n. 245 del 2002, art. 4, come la rubrica lascerebbe intendere, ma anche la norma primaria dalla quale quegli atti sono derivati, solo così potendo ritenersi correttamente devoluta la censura per violazione di legge, della normativa di rango primario e secondario applicabile alla vicenda.

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, n. 25107 ha dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza nei territori delle province di Catania e di Campobasso in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002, prorogato al 30 giugno 2003, con D.P.C.M. 8 novembre 2002, n. 25240.

9. Il D.L. 4 novembre 2002, n. 245 (convertito, con modificazioni, con L. 27 dicembre 2002, n. 286) ha previsto, all’art. 4, che: “Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonchè 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza…”.

10. L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3253 ha stabilito, all’art. 7, comma 1, che: “Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e del D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra. 2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa”.

11. I termini di sospensione sono stati prorogati, per tutti i comuni della provincia di Campobasso, fino al 31 dicembre 2005, con ordinanze del 10 aprile 2003, n. 3279, dell’il luglio 2003, n. 3300, del 19 marzo 2004, n. 3344 e 7 maggio 2004, n. 3354.

12. Come già affermato da questa Corte in riferimento ad altri procedimenti di sospensione per eventi sismici e, specificamente, per gli eventi sismici che hanno colpito il Molise (v., da ultimo, Cass. n. 2833/2016) la richiamata legislazione, di rango primario e secondario, ha inteso perseguire l’obiettivo di sospendere (anche) i termini per l’adempimento dell’obbligazione contributiva a carico dei datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati dalle norme, nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali nella delicata fase susseguente alla ricostituzione e al ripristino delle attività economiche in territori colpiti da eventi tellurici.

13. Il tenore lessicale delle disposizioni – sono sospesi – rende chiaro ed evidente l’intento precettivo perseguito dal legislatore, mentre non è previsto nessun onere di comunicazione all’ente previdenziale al fine di rendere esplicita la volontà di fruire del beneficio (come, da ultimo, ribadito da Cass. n. 2833/2016 cit.), con la conseguente operatività del beneficio della sospensione dell’obbligazione contributiva, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti specificamente indicati, per il periodo ottobre 2002 – novembre 2005.

14. L’ambito territoriale della sospensione in questione, snodo della vicenda all’esame del Collegio, corrisponde all’intera provincia di Campobasso, senza esclusione alcuna, come determinato con ordinanza, contingibile ed urgente, del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7), adottata nell’esercizio della potestà conferita da norma di rango primario, nella specie D.L. n. 245 del 2002, art. 4 (“…nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente Consiglio dei Ministri in pari data…”), senza differenziazioni o delimitazioni territoriali (delimitazioni che solo in seguito, ma in riferimento a periodi contributivi esulanti dalla vicenda all’esame, saranno oggetto delle ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente del Consiglio dei Ministri: v., fra le altre, O.P.C.M. n. 3496 del 17 febbraio 2006, per il periodo contributivo 1 gennaio – 31 dicembre 2006).

15. Risultano adottati ad altri fini, dal Presidente della Regione Molise, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza relativa agli eventi sismici, i decreti presidenziali (D.P.R.M. 14 febbraio 2003, n. 5, 19 febbraio 2002, n. 7, 30 luglio 2003, n. 21) ai quali la società ricorrente riconnette un valore, di fonte normativa dell’ambito geografico del beneficio della sospensione contributiva, ad essi estranei, in difetto dell’investitura della potestà attuativa delegata da parte di una norma primaria.

16. Alla ricostruzione delle fonti normative del beneficio in questione consegue che il pagamento integrale dell’obbligazione contributiva da parte della società, alla scadenza ex lege dell’obbligazione contributiva, nonostante l’effetto automatico delle misure sospensive adottate nella provincia di Campobasso (come già affermato da Cass. n. 2833/2016 cit.) non ha realizzato un indebito pagamento ma, al contrario, l’estinzione dell’obbligazione contributiva, per adempimento, che preclude la possibilità di avvalersi, ex post, della sospensione ex lege di un’obbligazione ormai estinta.

17. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l’art. 1185 c.c., in materia di obbligazioni prevede che, in caso di pagamento anteriore alla scadenza del termine “il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine”, riconoscendo solo in tale ipotesi, il diritto alla ripetizione nei limiti della perdita subita e dell’arricchimento del creditore per effetto del pagamento anticipato, domanda tuttavia non svolta nella specie.

18. Infine, la società ricorrente si duole dell’omessa pronuncia, asserendo di avere vanamente richiesto all’INPS la rateizzazione di tutti i contributi dovuti da ottobre 2002 con conseguente rideterminazione e che l’istituto richiedeva, invece, il pagamento in unica soluzione della somma indicata nella cartella di pagamento, ma trattasi di censura inammissibile perchè la società espone di aver posto la questione negli atti introduttivi dei gradi di merito, ma nulla dice dei termini in cui la questione sia stata affrontata e delibata dal primo giudice e, successivamente, devoluta alla Corte del gravame.

19. In conclusione il ricorso va rigettato.

20. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali,oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA