Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20199 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20199 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 16447-2017 proposto da:
SKYTANKING SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128,
presso lo studio dell’avvocato EMILIO TRUCCO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato STEFANO PIRAS;

– ricorrente contro
ZOPPELLARI UGO, LINTOZZI FRANCISCO SENNECA, LIGORI
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO
COMPAGNO;

– con troricorrenti avverso la sentenza n. 259/2017 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY

Data pubblicazione: 31/07/2018

Rilevato che:
1. Skytanking srl ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza non definitiva della Corte d’Appello di Venezia n. 105 del
2017 e la successiva sentenza definitiva n. 259 del 2017, rese in
sede di reclamo ex art. 1 commi 58 ss. della legge n. 92 del 2012,
con le quali è stato annullato il licenziamento intimato a Ligori,

comma della legge numero 300 del 1970 nonché condannata la
società al pagamento di n. 12 mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto.
2. Ligori Massimiliano ed i suoi litisconsorti hanno resistito con
controricorso.
3. Skytanking ha depositato memoria ex art. ex art. 380 bis
comma 2 c.p.c.
Considerato che:
1. è fondata e deve essere accolta in limine litis l’eccezione di
inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa dei resistenti.
Ed invero, la sentenza definitiva gravata è stata comunicata dalla
cancelleria alle parti con messaggio di posta elettronica certificata,
cui era allegato il testo, in data 29 marzo 2017 (v. attestazione
telematica dell’invio a mezzo pec agli avv.ti Piras e Trucco), così
come è stato confermato anche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.,
mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica in data 22 giugno
2017, oltre il termine di 60 gg. previsto dall’art. 1 comma 62 della
legge n. 92 del 2012.
2. Non ostano a tale soluzione le considerazioni formulate dalla
difesa della ricorrente nella memoria , che valorizzano la previsione
dell’art.

133 comma 2 c.p.c., dovendosi dare continuità

all’orientamento già espresso da questa Corte secondo il quale il
termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per
cassazione, di cui all’art. 1, comma 62, della I. n. 92 del 2012,
decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi
di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza
del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica
Ric. 2017 n. 16447 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

Lintozzi e Zoppellari, disposta la reintegrazione ai sensi del IV

dell’art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che “la
comunicazione non e’ idonea a far decorrere i termini per le
impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c”, in quanto attinente al regime
generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della
cancelleria (v. da ultimo Cass. n. 6059 del 13/03/2018 e Cass_
n. 19177 del 28/09/2016).

relatore, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile con ordinanza
in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 1, cod.
proc. civ..
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo;
10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013)

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
3.000,00 per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, rimborso
spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.4.2018
Adriana Doronzo, Presidente
r,z,.u.L.

8. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del

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