Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20199 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/09/2020), n.20199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22056/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.V.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 47/12/2012 della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE,

depositata il 13/07/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 47/12/12 depositata in data 13 luglio 2012 la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 24/4/10 della Commissione tributaria provinciale di Torino che a sua volta aveva accolto il ricorso di T.V., quale socia della Divisio4 S.n.c. nell’anno di imposta oggetto di ripresa, dichiarando nullo l’avviso di accertamento IVA e IRAP 2004 con cui la contribuente aveva impugnato l’accertamento in rettifica dei redditi operato nei confronti della s.n.c., da imputare ai soci, del maggior valore della produzione netta della società e della maggiore IRAP dovuta.

– La CTR, premesso che il medesimo atto impositivo era stato impugnato dalla società e dalla contribuente, con esiti difformi in primo grado, riteneva di condividere le conclusioni del giudice di prime cure, favorevoli alla contribuente, tra l’altro per non essere stato autonomamente notificato a quest’ultima il p.v.c. richiamato in motivazione dall’atto impositivo, nè riallegato a quest’ultimo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo quattro motivi. La contribuente non si è costituita, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via pregiudiziale rispetto ad ogni altra doglianza e questione, va rilevata nel caso di specie la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non essendo stati evocati in giudizio nè in primo nè in secondo grado i soci della contribuente, della cui esistenza pure la sentenza dà atto, nè la stessa società che ha impugnato il medesimo atto impositivo. La sentenza dà atto del fatto che, in primo grado, i due processi nei confronti della contribuente e della società avverso il medesimo avviso sono stati celebrati contemporaneamente con esiti difformi, ma già in primo grado non risulta esteso il contraddittorio nei confronti degli altri soci della s.n.c. in relazione all’anno di imposta.

– Va al proposito ribadito che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815).

– Tale è il caso di specie in presenza di accertamento unitario emesso nei confronti della società Divisio 4 s.n.c. e della socia parte del presente processo, sia per IVA che per IRAP, ed è incontestato che queste riprese abbiano tratto origine da un unitario p.v.c.. Questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005).

– Nel caso in esame non può dubitarsi che l’accertamento unitario emesso nei confronti della società di persone incida anche nei confronti dei soci di tale società, non solo nei confronti della persona fisica parte del presente processo ma anche degli altri soci della cui esistenza dà conto la motivazione della sentenza gravata.

– Conseguentemente, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso – denuncianti plurime violazioni di legge, anche ai fini della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., e il vizio motivazionale circa la mancata allegazione del p.v.c. alla base delle riprese – la sentenza impugnata dev’essere cassata e il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

PQM

La Corte:

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio, e rinvia alla CTP di Torino, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e ulteriore trattazione, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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