Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20199 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.18/08/2017),  n. 20199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29551-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

U.M.G.;

– intimata –

Nonchè da:

U.M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

AFELTRA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

ZEZZA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 8430/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/11/2010 R.G.N. 801/2006.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 29.11.2011, dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con U.M.G. il 1.10.03, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, con la seguente causale: “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito, smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 1.10.03 al 31.12.03”, dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 1.10.03, con condanna della società Poste al pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora, compensando le spese del doppio grado.

Che per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi; resiste la U. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria, inerente la compensazione delle spese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che la Corte territoriale, premesso che a norma del citatO D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, le ragioni di carattere sostitutivo devono basarsi su specifiche esigenze intrinsecamente temporanee, ha ritenuto che nella specie difettasse, nel contratto di assunzione a termine, l’indicazioni specifiche di tali causali e comunque la prova del nesso causale tra tali esigenze e l’assunzione della lavoratrice a termine.

Che la statuizione concernente l’illegittimità del termine è stata censurata dalla società ricorrente con quattro motivi nei quali vengono denunciati violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 115 e art. 116 c.p.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione; dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e artt. 115,253,420 e 421 c.p.c.; ed infine degli artt. 1206,1207,1219,2094 e 2697 c.c.. La società deduce in particolare che avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare, con riferimento alle realtà aziendali complesse, la non specificità delle clausole di assunzione sopra riportate, ed a ritenere non provato il nesso causale tra le ragioni indicate in contratto e la singola assunzione.

Che il primo motivo di ricorso (riguardando il terzo le conseguenze ripristinatorie del rapporto, il quarto le conseguenze patrimoniali dell’accertata illegittimità del contratto, ivi compresa l’applicabilità dello ius supervenienens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32), pur teoricamente fondato -posto che questa Corte di legittimità ha affermato (cfr., in particolare, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227) che, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti, da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse, risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il loro diritto alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente- non è idoneo a comportare la cassazione della sentenza impugnata, restando fermo, in ogni caso, l’accertato difetto di prova del nesso tra la causale di assunzione e la posizione lavorativa assegnata alla dipendente.

Che nella specie la ricorrente lamenta, col secondo motivo, di aver chiesto di provare tale ultima circostanza e tuttavia il relativo capitolo di prova (inammissibilmente neppure riprodotto in ricorso, Cass. n. 9748/10) è stato ritenuto dalla sentenza impugnata inammissibilmente generico, e la società Poste non censura adeguatamente tale accertamento, del resto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. ex aliis, Cass. n. 2201/07). Che non vi è dunque spazio per l’esercizio dei poteri ufficiosi, invocati da Poste, ciò presupponendo un valido quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, senza che il giudice possa porre rimedio ad una totale carenza di efficace allegazione sui fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, potendo soltanto supplire ad eventuali lacune delle risultanze di causa ai fini dell’accertamento della verità materiale (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un. 20 aprile 2005 n. 8202, cui adde, ex plurimis: Cass. 26 maggio 2010 n. 12847; Cass. 2 febbraio 2009 n. 2577; Cass. 12 maggio 2006 n. 11039).

Che anche il terzo motivo (inerente le conseguente ripristinatorie del rapporto) risulta infondato in base al monolitico orientamento di questa Corte (a cominciare da Cass. n. 12985/08 e successiva conforme giurisprudenza).

Che risultando infondati i suddetti motivi, resta da esaminare l’ultimo, con cui la ricorrente Poste si duole delle conseguenze economiche stabilite a suo carico dalla sentenza impugnata, invocando in particolare lo ius superveniens, costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32.

Che la censura è fondata, avendo la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, stabilito che “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

Che la L. n. 92 del 2012, art. 8, all’art. 1 comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica ha poi disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Che le S.U. di questa Corte (sent. n. 21691/2016) hanno stabilito che tale disciplina si applica anche ai giudizi in corso, quale che sia l’epoca della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione, salvo il limite del giudicato, nella specie insussistente.

Che per tali ragioni la sentenza impugnata va cassata in ordine alla determinazione della misura risarcitoria, con rinvio ad altro giudice per la sua quantificazione alla luce del predetto L. n. 183 del 2010, art. 32, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione a decorrere dalla detta pronuncia (cfr. Cass. n. 3062/16), oltre che per la determinazione delle spese, comprese quelle di cui al presente giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale deve essere invece rigettato considerato che la sentenza impugnata, nel regime sulle spese all’epoca vigente, ha correttamente proceduto a compensare le spese del doppio grado, evidentemente, anche se implicitamente, in ragione delle alterne vicende del giudizio di merito.

PQM

 

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e rigetta i restanti, nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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