Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20198 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/09/2020), n.20198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20918/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.R.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 186/4/2013 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, SEZ.

STACC. SALERNO, depositata il 25/02/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 186/4/13 depositata in data 25 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da A.R., avverso la sentenza n. 311/13/10 della Commissione tributaria provinciale di Salerno e, per l’effetto, dichiarava estinto il giudizio relativo a cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo IVA 1986 e 1987 conseguente alla mancata riassunzione da cassazione con rinvio relativa a due avvisi di rettifica IVA con cui veniva recuperati ad imposta maggiori ricavi non dichiarati dal contribuente.

– La CTR dichiarava l’estinzione del giudizio ritenendo che, per effetto della mancata riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio circa gli avvisi di rettifica IVA, fosse divenuta definitiva la sentenza della CTP n. 30/31 con cui era stato a sua volta dichiarato estinto il giudizio per condono ai sensi della L. n. 413 del 1991 presentata in data 19.6.1992.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo cinque motivi. La contribuente non si è costituita, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il quarto motivo di ricorso, da affrontarsi in via prioritaria agli altri in quanto se accolto determinerebbe la nullità della sentenza impugnata – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 393 c.p.c. e art. 310 c.p.c., comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2 per aver la CTR mancato di accertare come, per effetto della mancata riassunzione del processo avanti alla CTR circa gli originari avvisi di rettifica IVA in conseguenza della cassazione con rinvio, era stata travolta anche la sentenza della CTP n. 30/31 in quanto regolarmente impugnata e non passata in giudicato.

– Il motivo è fondato. Va al proposito rammentato in generale che: “La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 07/02/2012, Rv. 621666 – 01). Quanto poi allo specifico processo tributario che impone il rilievo d’ufficio della questione, è stato statuito che: “In tema di contenzioso tributario, l’estinzione del processo all’esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell’omessa riassunzione del giudizio è rilevata anche d’ufficio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 3 e art. 63 e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all’intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell’atto impositivo” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23922 del 23/11/2016, Rv. 641755 – 01; conforme Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 32276 del 13/12/2018, Rv. 651789 – 01).

– Nel caso di specie in cui anche la sentenza della CTP n. 30/31 era stata oggetto di appello, la sentenza della CTR che su di essa si era pronunciata era stata cassata da Cass. n. 7904/2007 con rinvio e non era stata riassunta avanti alla CTR, non vi sono ragioni per discostarsi dalla richiamata consolidata interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale nel processo tributario, l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione. Tale effetto estintivo, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 3 e art. 63 e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività degli originari avvisi di rettifica, e corretta emissione di cartella di pagamento IVA definitiva.

– L’accoglimento del quarto motivo comporta l’assorbimento del primo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al principio del giudicato, del secondo, con cui si deduce la violazione di legge per genericità del motivo di appello circa la nullità della notifica del ricorso per cassazione con riferimento agli avvisi di rettifica, del terzo con cui si censura la violazione di legge per aver la CTR accolto un’eccezione del contribuente tardivamente formulata e del quinto motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale per aver il giudice d’appello ritenuto ammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento anche se con esso non venivano fatti valere vizi propri dell’atto impugnato. Da ciò discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti il primo, secondo, terzo e quinto, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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