Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20197 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20197 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 14293-2017 proposto da:
PRI SCO SALVATORE, CELENTANO GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURO
TAFURI;

– ricorrenti contro
DE MICHELE ANGELO, ROCCO MARIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO
MINUCCI;

– controricorrenti contro

Data pubblicazione: 31/07/2018

MAGLI RAFFAELE, MAGLI MATILDE„:1LLI ANY. SPA,
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati avverso la sentenza n. 858/2017 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere – Dott. FnNcIMO
MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. Maria Rocco e Angelo De Michele convennero in giudizio, davanti
al Tribunale di Napoli, Giuseppe Celentano e la Milano Assicurazioni
s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei
danni conseguenti al sinistro stradale nel quale il motociclo condotto
dal De Michele, di proprietà della Rocco, era stato urtato dal motociclo
del Celentano che aveva effettuato una svolta a sinistra non segnalata.
Si costituì in giudizio il Celentano, contestando la dinamica dei fatti e
chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni al suo
motociclo, condotto nell’occasione da Salvatore Prisco.
Il contraddittorio fu esteso anche alla RAS s.p.a., assicuratrice del
mezzo di proprietà della Rocco e nel giudizio intervenne il Prisco
chiedendo a sua volta il risarcimento dei danni personali subiti a causa
del sinistro. Intervenne anche Raffaele Magli, in proprio e quale legale
rappresentante della figlia Matilde, trasportata sul mezzo condotto dal
De Michele.
Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alle
domande avanzate da Rocco, De Michele e Magli, risarciti dalla Milano
Assicurazioni in via transattiva; quanto alle domande proposte dal

Ric. 2017 n. 14293 sez. M3 – ud. 10-07-2018
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NAPOLI, depositata il 23/02/2017;

Celentano e dal Prisco, il Tribunale le rigettò entrambe, ritenendole
non provate, e condannò gli stessi al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dal Celentano e dal Prisco e la Corte
d’appello di Napoli, con sentenza del 23 febbraio 2017, ha rigettato

spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono
Giuseppe Celentano e Salvatore Prisco con unico atto affidato a
cinque motivi.
Resistono Maria Rocco e Angelo De Michele con un unico
controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Successivamente, il solo Celentano ha dichiarato di rinunciare al
ricorso a seguito del raggiungimento di un accordo transattivò.
Ti ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e i controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 2054, secondo comma, del codice civile, sostenendo che la
sentenza avrebbe fatto un’errata applicazione della presunzione di pari
responsabilità, non valutando in alcun modo le colpe degli originali
attori.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 116 del codice di procedura civile in relazione alla
compatibilità dei danni personali riportati dal Prisco con l’incidente in
questione.
Ric. 2017 n. 14293 sez. M3 – ud. 10-07-2018
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l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori

3. Osserva la Corte che ragioni di economia processuale consigliano di
anticipare la trattazione del secondo motivo, il quale è inammissibile.
Il ricorrente Prisco — che è ormai l’unico ricorrente, dopo che è
intervenuta la rinuncia da parte del Celentano — contesta con tale

giudizio di merito, l’affermazione della sentenza impugnata secondo
cui le lesioni da lui riportate non erano compatibili «con il meccanismo
eziopatogenetico del trauma da incidente stradale», anche perché
l’unica testimonianza resa sul punto è stata considerata dalla Corte
d’appello come «poco attendibile». La doglianza si richiama al referto
del pronto soccorso e trascrive parte delle deposizioni testimoniali
ritenute rilevanti.
Tale censura, però, è inammissibile, perché tesa in modo indiscutibile
ad ottenere in questa sede una nuova e più favorevole valutazione delle
prove, attività estranea al giudizio di legittimità; per cui è da ritenere
non più in discussione la circostanza secondo cui le lesioni sofferte dal
Prisco non fossero compatibili con la dinamica del sinistro stradale
oggetto della presente causa.
L’inammissibilità del secondo motivo determina, di conseguenza,
l’assorbimento del primo; è pacifico, infatti, che, ove pure la Corte di
merito avesse commesso la lamentata violazione di legge in ordine
all’errata applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, secondo
comma, cod. civ., l’eventuale accoglimento del motivo non potrebbe
giovare al Prisco, posto che rimarrebbe intatta l’incompatibilità delle
lesioni nel senso di cui sopra, né il ricorrente potrebbe lamentare danni
diversi da quello alla persona, essendo egli conducente e non
proprietario del motociclo.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
Ric. 2017 n. 14293 sez. M3 – ud. 10-07-2018
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motivo, attraverso un’ampia censura che richiama numerosi atti del

dell’art. 1917, terzo comma, cod. civ. e degli artt. 91 e 92 cod. proc.
civ., per avere la sentenza impugnata escluso la manleva della Milano
Assicurazioni s.p.a., in favore del Celentano, in relazione alla condanna
alle spese processuali.

rinuncia al ricorso da parte del Celentano.
5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello liquidato le
spese in favore della Milano Assicurazioni s.p.a., che era contumace in
grado di appello.
5.1. Il Motivo è fondato.
Risulta dall’intestazione della sentenza qui impugnata che,
effettivamente, la società Milano Assicurazioni rimase contumace nel
giudizio di appello e che, ciò nonostante, gli odierni ricorrenti furono
condannati alle spese in favore di tutti gli appellati, ivi compresa la
menzionata società, nella misura di curo 2.000 per ciascuna parte.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, all’accoglimento
del motivo in esame segue la cassazione della sentenza in relazione e la
conseguente decisione di merito, nel senso di escludere la condanna
del Prisco alle spese del giudizio di appello in favore della società
Milano Assicurazioni.
6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello liquidato le
spese del grado due volte in favore della medesima parte processuale.
Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata ha condannato i
soccombenti alla rifusione delle spese in misura di euro 2.000 in favore
di Raffaele Magli e Matilde Magli, benché il primo fosse il padre della
Ric. 2017 n. 14293 sez. M3 – ud. 10-07-2018
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4.1. Rileva la Corte che il motivo rimane assorbito, a seguito della

seconda e fosse intervenuto in giudizio in luogo della propria figlia,
minorenne all’epoca dei fatti ma ormai maggiorenne nel momento in
cui venne celebrato il giudizio di appello.
6.1. Il motivo è fondato.

intervenuto nel giudizio di primo grado come legale rappresentante
della figlia minorenne Matilde e che essi erano stati risarciti già in
primo grado, tanto che il Tribunale aveva dichiarato nei loro confronti
la cessazione della materia del contendere. Non risulta dalla sentenza di
secondo grado che essi avessero un titolo diverso per prendere parte al
giudizio di appello, nel quale la loro posizione non è stata in alcun
modo esaminata, in virtù della conclusione transattiva della vicenda.
Da tanto consegue che, anche in considerazione del fatto che i predetti
furono assistiti nel giudizio di secondo grado da un unico difensore
(l’avv. Paolo Minucci, come risulta dall’epigrafe della sentenza), non vi
era alcuna ragione che poteva giustificare la condanna alle spese in
misura di euro 2.000 in favore sia di Raffaele che di Matilde Magli.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, all’accoglimento
del motivo in esame segue la cassazione della sentenza in relazione e la
conseguente decisione di merito, nel senso di ridurre la condanna del
Prisco alle spese del giudizio di appello in favore degli appellati
suindicati in misura di curo 2.000 in tutto, e non di curo 2.000 per
ciascuno.
7. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione
guanto a Giuseppe Celentano, con compensazione delle spese, cui
segue l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, per difetto di
interesse all’impugnazione.
Dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo, con conseguente
assorbimento del primo, devono essere invece accolti il quarto ed il
Ric. 2017 n. 14293 sez. M3 – ud. 10-07-2018
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La sentenza impugnata ha dato conto del fatto che Raffaele Magli era

quinto motivo di ricorso. La sentenza impugnata è perciò cassata in
relazione e a tale esito segue la decisione di merito, nei sensi già
chiariti, in relazione alla’condanna alle spese del giudizio di appello.
In considerazione dell’esito complessivo del ricorso del Prisco, va

cassazione.

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione in relazione a
Giuseppe Celentano, con assorbimento del terzo motivo e
compensazione delle relative spese; dichiara inammissibile il secondo
motivo del ricorso del Prisco, con assorbimento del primo; accoglie il
quarto e il quinto motivo del ricorso del Prisco, cassa la sentenza
impugnata in relazione e, decidendo nel merito, elimina la condanna alle
spese del Prisco, in relazione al giudizio di appello, in favore della s.p.a.
Milano Assicurazioni; riduce la condanna alle spese del medesimo, in
relazione al giudizio di appello, in favore di Raffaele e Matilde Magli,
nel senso che la liquidazione è di euro 2.000 per entrambi e non di
euro 2.000 per ciascuno, oltre oneri accessori come per legge; compensa
integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile —3, il 10 luglio 2018.
Il Presidente
4.A

OAAil

disposta l’integrale compensazione delle spese del giudizio di

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