Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20197 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/09/2020), n.20197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8396/2013 proposto da:

S.P.I. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con

domicilio eletto in Roma piazza delle Cinque Giornate n. 2 presso lo

studio degli avv.ti Paolo e Massimo Merlini che la rappresentano e

difendono anche disgiuntamente;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 90/7/2012 della COMM.TRIB.REG. LIGURIA,

depositata il 26/09/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 90/7/12 depositata in data 26 settembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Liguria riuniva e accoglieva parzialmente gli appelli proposti dalla società S.P.I. S.r.l., avverso le sentenze nn. 73 e 75/4/10 e 50/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Savona, le quali a loro volta avevano rigettato i ricorsi della contribuente, avverso avviso di accertamento IVA e IRPEG 2006, ruolo e cartella di pagamento IVA 2006 e avviso di recupero IVA 2006.

La ripresa traeva origine dall’accertamento del carattere “di comodo”, ossia non operativo, della società, e del fatto che questa aveva dichiarato nell’anno di imposta redditi inferiori a quelli minimi presunti stabiliti ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30 previsione che veniva applicata alla fattispecie con conseguente recupero ad imposta di materia imponibile non dichiarata. La CTR, dopo aver negato che la mancata presentazione dell’interpello di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, avente ad oggetto la dimostrazione da parte della società degli indici operativi ostativi alla sua qualificazione come società di comodo, costituisse causa di inammissibilità del ricorso, nel merito condivideva le conclusioni raggiunte dal CTU nominato nel processo. Il giudice d’appello affermava così che non sussistevano condizioni oggettivamente ostative al raggiungimento del reddito minimo in relazione al terreno e al fabbricato siti in (OMISSIS), i quali erano così risultati volontariamente inutilizzati e, in parte qua, confermava le riprese, annullandola per il resto quanto agli altri immobili oggetto di contestazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, che illustra con memoria. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53 per aver la CTR disposto la riunione di tre distinti appelli contro altrettante sentenze in assenza dei presupposti di connessione dei processi.

– Il motivo è inammissibile, in quanto non solo è pacifico che appellante è stata sempre la medesima contribuente, in relazione a riprese per il medesimo anno di imposta traenti origine dallo stesso p.v.c. e, dunque, sussisteva la connessione oggettiva e soggettiva ai fini della disposta riunione, ma, in ogni caso, nessun pregiudizio è stato arrecato alla contribuente. Conseguentemente, quest’ultima difetta di interesse a sollevare la contestazione, dal momento che la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, nè gli atti e le statuizioni riferiti primo rapporto processuale si ripercuotono sul secondo e sul terzo solo perchè riuniti al primo (cfr. Cass. 11 giugno 2012, n. 9440).

– Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4, e l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver il giudice d’appello mancato di accertare la non operatività della società per tre anni di imposta, essendosi limitata a statuire sull’anno 2006 con conseguente asserita illegittimità delle riprese.

-Il motivo è in parte inammissibile e, in parte, infondato. Quanto al dedotto vizio motivazionale di insufficienza della motivazione va rammentato che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

-Quanto al resto del vizio, il Collegio osserva che la L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4, dispone: “Per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 o di cessione ai sensi del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 5, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi”.

– Pertanto, nessuna violazione di legge nè vizio di contraddittoria o omessa motivazione sussiste per il fatto che è stata confermata la ripresa circa le penalizzazioni IVA dettate dal primo lemma della previsione di legge citata, le quali sono immediatamente applicabili, appena la società si configura come non operativa, a differenza di quelle del secondo lemma che invece richiedono che lo status di società non operativa sia mantenuto per tre periodi di imposta consecutivi. La prima parte del comma 4 stabilisce, infatti, che le società di comodo non possono chiedere a rimborso, nè utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 o cedere ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, art. 5, comma 4-ter, l’eccedenza di IVA a credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è di comodo, e il mezzo di impugnazione non riproduce per autosufficienza le parti degli atti impositivi impugnati che esulerebbero da tali penalizzazioni, immediatamente operative e, invero, non deduce neppure la circostanza.

– Con il terzo motivo si censura – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 112 c.p.c., oltre che l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per aver la CTR affermato che, nonostante il mancato previo interpello di cui all’art. 30 bis, comma 4 bis il ricorso sarebbe stato ammissibile, e per non essersi la CTR pronunciata sulla questione della ritenuta automatica applicazione della disciplina della società di comodo in mancanza di interpello.

– Ferma restando la parziale inammissibilità del motivo circa l’insufficienza della motivazione alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, riformato n. 5 per le ragioni sul punto già esplicitate nella decisione sul secondo motivo, il mezzo è nel resto infondato. Sulla facoltà di interpello la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente statuito che: “In tema di società di comodo, la L. n. 724 del 1994, art. 30, al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera “non operativa” se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli “asset” patrimoniali intestati alla società (cd. “test di operatività dei ricavi”), senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci, ma poi, al successivo comma 4-bis, consente la presentazione dell’istanza di interpello (chiedendo la disapplicazione delle “disposizioni antielusive”), in presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore), che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1, così rispondendo all’esigenza di dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, sufficientemente garantito dagli strumenti del contraddittorio e dalla necessità di una motivazione puntuale della condotta elusiva nell’avviso di accertamento” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 9852 del 20/04/2018, Rv. 647962 – 01).

– Orbene, la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che la mancata presentazione dell’interpello non preclude la cognizione del giudice tributario, non costituendo causa di inammissibilità del ricorso avente medesimo oggetto, è pienamente conforme ai principi giurisprudenziali sopra richiamati. Inoltre, essa costituisce anche una pronuncia di merito espressa sulla questione della automaticità, in senso sfavorevole alla prospettazione della contribuente, e non è dunque resa extra petita, considerata la natura devolutiva dell’impugnazione e la complessiva censura sull’interpello portata alla cognizione della CTR dalla stessa contribuente.

Con il quarto motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis oltre che l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione per essersi il giudice d’appello riportato sommariamente a quanto accertato nella CTU disposta in corso di causa, per poi escludere l’esistenza di esimenti all’applicazione della disciplina delle società di comodo.

– Le censure contenute nel motivo, ancipite in quanto deduce ad un tempo violazione di legge e vizio di motivazione, oltretutto senza tener conto sotto il profilo dell’insufficiente motivazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, riformato n. 5 sono inammissibili anche per un’ulteriore ragione. Va ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

– Con la congerie di censure di cui al motivo la contribuente si duole sostanzialmente della valutazione del materiale probatorio operata dalla CTR, in particolare della CTU disposta nel giudizio e non integralmente a lei favorevole, chiedendo una indebita rivalutazione del quadro istruttorio a fronte di precisi accertamenti in fatto da parte del giudice d’appello che ha accolto la prospettazione della contribuente ma solo in parte, confermando le riprese quanto agli immobili di (OMISSIS) in razionale adesione alle risultanze peritali, raggiunte a seguito di un procedimento immune da vizi logici.

In conclusione, il ricorso va rigettato, e dal rigetto discende il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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