Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20196 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/09/2020), n.20196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6151/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DIATOR SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con

domicilio eletto in Roma via Emilio DèCavalieri n. 11 presso l’avv.

Sergio Della Rocca che la rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 44/09/2012 della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, SEZ.

STACC. PESCARA, depositata l’11/01/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 44/9/12 depositata in data 11 gennaio 2012 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dalla società DI.A.TOR. Service S.r.l., avverso la sentenza n. 254/3/09 della Commissione tributaria provinciale di Pescara, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente, società dedita al commercio al dettaglio per mezzo di distributori automatici, relativo ad un avviso di accertamento IVA, IRAP e IRPEG 2003 con cui erano stati rideterminati ricavi non dichiarati.

La ripresa traeva origine da una ricostruzione induttiva pura D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d) del reddito della contribuente, sul presupposto della ritenuta inattendibilità delle sue scritture contabili e la CTR riteneva nondimeno di doversi tener conto della contabilità tenuta e di non condividere il fondamento della pretesa in quanto il metodo utilizzato dall’Agenzia, della misura del ricarico non per prodotto ma per macrocategorie, non avrebbe condotto ad un risultato certo ai fini della ridetermi-nazione dei ricavi.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo quattro motivi. La contribuente, tardivamente costituita, resiste con comparsa che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

-Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia ricorrente, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53 con conseguente nullità della sentenza e del procedimento per aver la CTR omesso di decidere su una eccezione preliminare contenuta nelle controdeduzioni in appello con cui veniva censurata l’impugnazione per difetto di specificità dei motivi.

– Il mezzo non può trovare ingresso in quanto per consolidata interpretazione giurisprudenziale “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame).” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 01; conforme, tra le altre, Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 – 01). Nel caso di specie la decisione della CTR nel merito che ha accolto il ricorso è incompatibile con una soluzione diversa dal rigetto implicito dell’eccezione dell’Agenzia di inammissibilità dei motivi di appello.

– Con il secondo e terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’Agenzia censura, la contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver il giudice d’appello, rispettivamente, ritenuto correttamente tenuta la contabilità aziendale e inidonea la metodologia utilizzata dall’Ufficio per la rideterminazione dei ricavi della società.

– I motivi sono fondati. Va premesso che non è dubbio il fatto che l’accertamento condotto dall’Agenzia sia induttivo puro D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d) ed art. 42, come si evince dalla lettura della sentenza e del ricorso: quest’ultimo riproduce brani di atti anteriori inclusi circostanziati riferimenti all’atto impositivo. Inoltre, quanto al fondamento di tale accertamento la stessa CTR dichiara: “L’accertamento è induttivo in modo legittimo, non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale.” Tale statuizione è in sè condivisibile, in quanto conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo cui “In tema di accertamento, ove l’Amministrazione finanziaria ricorra al metodo induttivo “puro” per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, quest’ultimo ha in ogni caso il diritto di allegare documentazione contabile a prova contraria” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29479 del 15/11/2018, Rv. 651837 – 01). Dunque, ben poteva l’Agenzia in assenza di dichiarazione fare ricorso al metodo di accertamento induttivo puro, con conseguente ricorso a presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 19191 del 17/07/2019, Rv. 654710 – 01).

– Tale prova contraria può senz’altro provenire da documentazione esibita dalla contribuente, inclusa la documentazione contabile, ma la motivazione della CTR sul punto è contraddittoria. In particolare, dopo aver chiaramente affermato che il ricorso al metodo di accertamento induttivo puro è corretto in assenza di dichiarazione, la CTR afferma che la “correttezza della tenuta della contabilità, anche se non impedisce l’accertamento induttivo, costituisce però sempre un elemento da considerare nell’ambito della valutazione dell’attendibilità dell’accertamento”. E’ infatti cosa ben distinta dalla valutazione dell’attendibilità dell’accertamento, la quale sussiste per i principi giurisprudenziali richiamati, la diversa valutazione della prova contraria alle presunzioni, da darsi analiticamente in relazione alle singole riprese e rimessa al contribuente.

– Anche la parte della motivazione in cui il giudice di appello svaluta “il semplice servirsi della percentuale di ricarico, nemmeno per il tipo di prodotto, ma per macrocategorie” è contraddittoria rispetto alla antecedente statuizione di legittimità dell’accertamento induttivo puro, in quanto per effetto dell’assenza della dichiarazione l’Agenzia è ammessa al ricorso a presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, salva l’analitica prova contraria rimessa alla parte, e la determinazione induttiva d’ufficio anche dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati.

-L’accoglimento del terzo motivo, oltre che del secondo, comporta l’assorbimento del quarto relativo a violazione di legge circa l’applicazione del canone di riparto dell’onere della prova in dipendenza dell’accertamento induttivo puro condotto nel caso di specie. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame dei profili accolti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo e terzo motivo ricorso, rigettato il primo ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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