Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20196 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.18/08/2017),  n. 20196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28647-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAllINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.V. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8888/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2010 R.G.N. 5295/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza pubblicata il 24.11.10 la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della sentenza di rigetto della domanda emessa il 1.7.08 dal Tribunale della stessa sede, dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane S.p.A., e T.V. per il periodo 23.7.- 15.9.04 per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio recapito presso la regione Sud Campania Filiale di Napoli (OMISSIS) assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro”, accertava l’esistenza tra le parti d’un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 23.7.04 e condannava la società a pagare al lavoratore le retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo di lite;

che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre motivi.

che l’intimato resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione deL D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 1362 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la sentenza ritenuto non sufficientemente specifica la causale del contratto nonostante che in essa fossero indicati la ragione sostitutiva (identificata nell’assenza di personale), le mansioni, la durata del contratto, il luogo e l’ufficio di destinazione;

che il secondo motivo denuncia omessa motivazione rispetto agli accertamenti già compiuti in prime cure, là dove il Tribunale aveva accertato a mezzo prova testimoniale il collegamento causale tra l’assunzione dell’intimato e le ragioni sostitutive specifica nel contratto di assunzione;

che con il terzo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c., nella parte in cui la gravata pronuncia non ha affermato che al lavoratore spettano le retribuzioni solo a decorrere dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e che comunque in tal caso andrebbe applicato lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

che, nelle more, le parti hanno conciliato in sede sindacale la presente lite;

che l’avvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere;

che le relative spese si compensano per intero, considerato il tenore della conciliazione raggiunta.

PQM

 

Dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese del giudizio di legittimita.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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