Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20196 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/10/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 07/10/2016), n.20196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16010/2013 proposto da:

D.C., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOMMASO SAVITO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DI FRANCIA

197, presso lo studio dell’avvocato SILVIA GALLETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DONATO ANTONIO MUSCHIO SCHIAVONE giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE

DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 03/05/2012, R.G.N. 155/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel febbraio del 2001 il Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda proposta da D.M.C. nei confronti della figlia F., condannò quest’ultima alla restituzione dell’immobile concessole dal padre in comodato, rigettando per converso l’istanza di quest’ultimo di corresponsione dell’indennità di occupazione.

La corte di appello di Lecce, investita dell’impugnazione proposta dalla convenuta, la accolse, ritenendo, del contratto oggetto di controversia, la natura di comodato con destinazione dell’immobile ad abitazione familiare senza limiti di tempo (e non di comodato precario, come viceversa opinato dal giudice di prime cure), così rigettando la domanda paterna.

Per la cassazione della sentenza della Corte pugliese D.M.C. ha proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura.

Resiste la figlia F. con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360, n. 3, per erronea interpretazione dell’art. 250 c.p.c. e art. 104 disp. att. c.p.c..

Il motivo – con il quale si lamenta una pretesa erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale aveva ammesso la prova testimoniale nonostante la decadenza dichiarata, in relazione ad essa, dal Tribunale – è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, nella specie, sussistessero giusti motivi per tale ammissione, costituiti dal fatto che, avendo il primo giudice previsto che la prova testimoniale andasse espletata in due udienze, con l’esame di tre testi per udienza, la parte non avrebbe potuto citare tutti e sei i testi per l’udienza del 26.7.2010, sicchè aveva diritto alla fissazione di altra udienza per l’esame dei tre testi ammessi.

Trattasi, all’evidenza, di valutazione rigorosamente di merito, scevra da errori logico-giuridici, relativa a vicenda processuale correttamente esaminata, che, come tale, appare istituzionalmente preclusa al vaglio di questa Corte di legittimità, e si sottrae tout court alle censure mosse dal ricorrente.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 360, n. 3, in relazione all’art. 12 preleggi, artt. 981, 982 c.c., in materia dei diritti dell’usufruttuario e degli artt. 1803, 1809, 1810 c.c..

Il motivo – con il quale si lamenta, sotto un primo profilo, l’erroneo inquadramento della fattispecie concreta in un istituto diverso dall’usufrutto, e sotto altro aspetto l’illegittimità dell’applicazione, nella specie, della norma di cui all’art. 1809 c.c., comma 2, incompatibile con la volontà dei genitori, espressa al momento dell’acquisto dell’immobile, di attribuirne alla figlia soltanto la nuda proprietà, onde l’impredicabilità di una convenzione di uso finalizzata al soddisfacimento delle esigenze familiari – è infondato.

La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, non ha rinvenuto alcuna contraddizione tra i due titoli, esaustivamente argomentando, al folio 6 della sentenza oggi impugnata, circa la compatibilità tra la riserva di usufrutto dei genitori e l’interesse ad essere assistiti dalla figlia in caso di malattia proprio presso la sua dimora, e la destinazione dell’immobile ad abitazione per uso familiare (fatto di decisiva rilevanza, secondo la pressochè costante giurisprudenza, anche a sezioni unite, di questa Corte regolatrice, al fine della ravvisabilità di un termine collegato alla destinazione del bene); la censura relativa al contenuto e all’efficacia probatoria della prova orale risulta, poi, del tutto inammissibile, volta che, di essa, la Corte ha compiuto adeguata e legittima valutazione.

Il motivo appare, pertanto, irrimediabilmente destinato ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè, nel suo complesso, pur formalmente abbigliato in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge, (a sua volta generata dalla pretesa violazione di norme di interpretazione negoziale), si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo il controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando una erronea motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di Cassazione) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

In particolare, poi, quanto all’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto della convenzione negoziale per la quale è processo, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice va nuovamente riaffermato che, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e segg.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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