Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20195 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20195 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 8328-2017 proposto -da:
MC ELECTRONTC SIDRI SRI.„ in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ARMANDO CAP( RICCI;
– ricorrente contro
ClNIORELLI CAUSI TPINA, CI NIOREI i NICOl JUTA;

avverso

intimate –

la sentenza n. 646/2016 del GIUDICV, DI PACK di

ISIRNIA, depositata il 01/12/2016;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILI,O.

FATTI DI CAUSA

Isernia l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della M.C.
.lectronic tore, per la somma di euro 752,60, a titolo di omess()
pagamento di oneri condominiali.
Il decreto fu opposto dalla società ingiunta e nel giudizio si
costituirono le creditrici opposte, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
11 Giudice di pace, accogliendo l’eccezione preliminare della società
opponente, dichiarò la propria incompetenza per materia ai sensi
dell’art. 7 cod. proc. civ. per essere competente il Tribunale di Isernia,
revocò il decreto ingiuntivo e compensò le spese di lite.
2. Contro la sentenza del Giudice di pace di Isernia propone ricorso la
M.C. 1:lectronic store con atto affidato a due motivi.
Giuseppina e Nicoletta Cimorelli non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
11 ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 44 cod.
proc. civ., sul rilievo che il Giudice di pace non avrebbe dovuto
indicare come competente il Tribunale di Isernia; con il secondo si
lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per erroneità della
decisione di compensazione delle spese.
1.1. 11 ricorso è inammissibile.

Ric. 2017 n. 08328 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-2-

1. Giuseppina e Nicoletta Cimorelli ottennero dal Giudice di pace di

La giurisprudenza di ciuesta Corte ha da tempo chiarito che dall’assetto
scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 . del 2006 e particolarmente
dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze
ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze

giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto
dal terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ., è l’unica impugnazione
ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla
giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di
radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18
novembre 2008, n. 27339). Le sentenze pronunciate secondo diritto
sono invece soggette all’appello ordinario anche se si tratti, come nel
caso odierno, di mera pronuncia declinatoria della competenza, posto
che in tal caso non è ammesso il regolamento di competenza (art. 46
cod. proc. civ.).
2. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte delle intimate.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 1.3, comma 1- guNter,, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma l-guaio; del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Ric. 2017 n. 08328 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-3-

pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione.
Civile — 3, il 10 luglio 2018.
Il Presidente

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