Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20195 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/09/2020), n.20195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2118/2013 proposto da:

D. LOGISTICA S.R.L., in persona del legale rappresentante

p.t., con domicilio eletto in Roma via Giorgio Baglivi n. 3 presso

l’avv. Francesco Tramontano che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 117/33/2012 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA,

depositata il 24/06/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/1/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 117/33/12 depositata in data 24 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate relativo ad un avviso di accertamento II.DD., IVA e IRAP 2006 emesso nei confronti della società D. Logistica S.r.l., esercente l’attività di trasporto merci su strada, avverso la sentenza n. 679/21/10 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva accolto il ricorso della contribuente.

– In particolare, la CTR riteneva l’appello correttamente notificato e, nel merito, dimostrata la fondatezza delle riprese, a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Considerato che:

-Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la contribuente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per nullità della sentenza per omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sul motivo principale di appello dell’Agenzia che, a sua volta, censurava la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente.

– Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto nessun pregiudizio è derivato alla contribuente per effetto della mancata pronuncia espressa da parte del giudice d’appello su tale motivo, sollevato dalla controparte che, peraltro, si è vista accogliere l’appello.

– Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la società deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per apparenza della motivazione espressa nella decisione censurata.

– Con il terzo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la società censura l’omessa, insufficiente ed incompleta motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, circa tutti i rilievi esposti in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento, tranne due argomenti su cui la sentenza si sofferma, in merito ai quali viene dedotta l’insufficiente motivazione, risolventesi in motivazione apparente, in particolare circa la mancata utilizzazione ai fini della decisione di un documento – la fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS) -, prodotta in fase processuale.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto diretti a censurare il vizio di motivazione, rispettivamente assoluto e relativo, secondo una medesima logica e sono fondati. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

– Inoltre, “Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 871 del 15/01/2009 (Rv. 606087 – 01).

-Nel caso di specie, premesso che la motivazione comprende anche l’esposizione del fatto processuale, dalla lettura della sentenza si evince che la CTR identifica la materia del contendere in “diverse irregolarità nella tenuta della contabilità di costi non documentati ed ammortamenti non inerenti”, ma le rationes decidendi espresse sono troppo sintetiche per poter essere seguite senza ricorrere ad atti, documenti ed argomentazioni extratestuali che le ricolleghino alla fattispecie concreta. In primo luogo la ratio incentrata sulla adeguata motivazione dell’atto impositivo è tautologica e svincolata da riferimenti al caso concreto: “l’atto impugnato ha chiarito sia i motivi di fatto che le ragioni giuridiche che hanno portato all’accertamento in quanto la parte è riuscita a predisporre una puntuale difesa del proprio operato”.

-In secondo luogo, per quanto riguarda la prova dei costi oggetto di contestazione, la motivazione non è in sè comprensibile nella parte in cui afferma: “Per quanto concerne la fattura questo collegio evidenzia la non corretta tenuta delle scritture contabili da parte della contribuente società la quale non è riuscita in sede di contraddittorio con l’ufficio a recuperare la copia del documento, che in assenza di cause particolari, non consentono a questo collegio di prenderla in considerazione”. Ove, come probabile, il riferimento alle cause particolari dovesse intendersi quale decisione di irrilevanza del fatto che in sede processuale la contribuente ha depositato la “copia conforme della fattura emessa dalla ditta D.A. di Euro 49.383,00″ non reperita durante la fase procedimentale, la motivazione non spiega comunque in alcun modo perchè non sarebbe utilizzabile tale documento prodotto davanti al giudice del merito, anche ove mai – fosse stata irritualmente depositata in primo grado, alla luce della specifica disciplina del processo tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 come costantemente interpretata da questa Corte (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 5429 del 07/03/2018, Rv. 647276 01; conforme Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 24398 del 30/11/2016 (Rv. 641734 – 01). Inoltre, non è argomentato nemmeno il perchè la mancata esibizione della fattura durante la fase procedimentale sarebbe assimilabile al rifiuto ai fini della preclusione di cui all’art. 52, comma 5, medesimo decreto.

-In terzo luogo, anche l’unico riferimento certamente individualizzante il quadro probatorio della fattispecie, ossia la deduzione da parte della contribuente di aver fatto ricorso all'”utilizzo di personale amministrativo di terzi” e ritenuta insufficiente dal giudice d’appello, è un’argomentazione generica al punto da non permettere di comprendere per quale ragione la circostanza non sia stata ritenuta rilevante ai fini della decisione sull’inerenza dei costi relativi.

– L’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del quarto, contenente la censura di violazione di legge per mancata indicazione nell’avviso di accertamento delle ragioni giuridiche che l’hanno determinato, e la sentenza dev’essere per ciò cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie secondo e terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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