Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20195 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.18/08/2017),  n. 20195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28633-2011 proposto da:

A.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO FEMIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE RIGITANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6651/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/11/2010 R.G.N. 8305/07.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza pubblicata 19.11.10 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame di A.L. contro la sentenza n. 24880/06 del Tribunale della stessa sede, che ne aveva respinto la domanda volta ad ottenere, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato C.C.N.L. 11.101, ex art. 25, fra le parti per l’arco di tempo compreso fra il 4.10.02 e il 31.12.02 in ragione della fase di riorganizzazione dei Centri Rete Postali e per far fronte ai maggiori flussi di traffico nel periodo natalizio;

che per la cassazione della sentenza ricorre A.L. affidandosi a due motivi; e che Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, dell’art. 139 Trattato CE e dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP del 1.3.99, in quanto il D.Lgs. n. 368 del 2001, contrastante sotto più profili con detta normativa comunitaria e con la giurisprudenza della CGUE, si sarebbe dovuta disapplicare, per l’effetto restando privo di titolo giustificativo il contratto a termine stipulato fra le parti per fare fronte al maggior traffico del periodo natalizio;

che il motivo è infondato, atteso che la normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, è compatibile con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE (v. sentenza CGUE del 24 giugno 2010, in C-98/09);

che la giurisprudenza della CGUE ulteriormente invocata in ricorso non è conferente, poichè nel caso di specie non si è in presenza d’una pluralità di contratti a termine fra le medesime parti, ma d’un solo contratto (dal 4.10.02 al 31.12.02);

che il secondo motivo deduce omessa motivazione sul superamento del limite del 15%;

che il motivo è inammissibile perchè nuovo, non essendo stato formulato nell’atto d’appello della A.;

che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi e che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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