Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20194 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20194 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 4490-2017 proposto da:
IANNTBBEIJÀ ANGIU-A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TUSCOLANA 738, presso lo studio dell’avvocato SERENELLA
COSENZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DOMENICO COSI ‘,NZA;
– ricorrente contro
CONDONEN10 VIA DEI ,LE AZZORR1 372 ROMA, in persona
dell’Amministratore pro 1e/72pol-e, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CARLO ALBI qUID RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNA CANTONI che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4420/2016 della CORTI’, D’APPELLO di
ROMA, depositata il 11/07/2016;

43tG

Data pubblicazione: 31/07/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARI \ CIRILLO.
FATTI DI CAUSA

Roma, Sezione distaccata di Ostia, il Condominio di Via delle Azzorre
372 di Ostia Lido, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei
danni da lei patiti a causa della caduta in una buca esistente sul tratto di
marciapiede appartenente al convenuto.
Si costituì in giudizio il Condominio, chiedendo il rigetto della
domanda.
lspletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale rigettò
la domanda con compensazione delle spese.
2. 1,a pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte
d’appello di Roma, con sentenza dell’i 1 luglio 2016, ha rigettato
l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del
grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre Angela
lannibbelli con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste il Condominio di Via delle Azzorre 372 con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli arti. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 2051 cod. civ., sul rilievo che la sentenza avrebbe
erroneamente interpretato i principi in ordine agli obblighi gravanti sul
custode.
Ric. 2017 n. 04490 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-2-

1. Angela lannibbelli convenne in giudizio, davanti al Tribunale di

1.1. Rileva il Collegio che questa Corte, con le recenti ordinanze 1°
febbraio 2018, n. 2480, o. 2481, n. 2482 e n. 2483, coordinando e
rielaborando i principi in materia di violazione degli obblighi di
custodia, ha affermato che la condotta del danneggiato, che entri in

incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa,
dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione
che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.; ne
consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile
di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto
alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza
causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia
da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di
regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza
causale nella produzione del sinistro.
;\ tali principi l’odierna decisione intende dare convinta continuità.
1.2. I ,a Corte d’appello, tuttavia, pur avendo richiamato in motivazione
alcuni pronunce di questa Corte e, in particolare, il fatto che l’onere
della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno grava
sulla parte danneggiata (rilievo corretto), non ha poi fatto buon
governo della citata giurisprudenza in relazione al caso concreto.
Nella sentenza impugnata, la cui motivazione in ordine alla
ricostruzione in fatto è estremamente stringata, si legge che la strada
teatro del sinistro «versava in uno stato di diffuso dissesto»;
Ric. 2017 n. 04490 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-3-

subito

interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di

dopo, a completamento della motivazione, la Corte romana ha
aggiunto che «lo stato di generale evidente dissesto della strada da un
lato non richiedeva apposita segnalazione o transennamento delle
singole buche, essendo appunto lo stato di dissesto una condizione di

lannibbelli particolare cautela nello scendere dalla sua vettura, essendo
altamente probabile che il fondo fosse sconnesso».
1.3. Tali argomentazioni non sono corrette e non possono essere
condivise.
Ed infatti da un lato non è pensabile che uno stato di «generale
evidente dissesto della strada» non debba essere in alcun modo
segnalato; dall’altro — e a maggior ragione — che tale dissesto possa
essere ritenuto «una condi,-ione di

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