Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20194 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.18/08/2017),  n. 20194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28626-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9957/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/11/2010 R.G.N. 737/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza pubblicata il 29.11.10 la Corte d’appello di Roma dichiarava estinto il giudizio d’appello instaurato da Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza n. 1990/06 del Tribunale capitolino che, dichiarati nulli i termini apposti ai contratti di lavoro stipulati da detta società con R.C. a partire dal 1.7.02, aveva condannato la società medesima al ripristino del rapporto e al pagamento in favore della lavoratrice delle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo di lite;

che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi ad un solo motivo;

che R.C. resiste con controricorso poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., comma 3 e art. 164 c.p.c., perchè la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto spirato il termine per la notifica dell’appello concesso all’udienza del 24.4.08, udienza in cui – in realtà – la Corte territoriale si era limitata a concedere alla società ricorrente il termine fino al 1.2.09 per depositare copia notificata dell’atto d’appello o, in mancanza, per notificare nuovamente l’atto di gravame all’appellata in tempo utile per la successiva udienza del 9.4.09, cosa che la ricorrente aveva fatto notificando l’appello il 2.3.09, quindi nel rispetto del termine a comparire di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3; inoltre, la successiva costituzione dell’appellata aveva sanato qualsivoglia ipotetico vizio della notifica dell’appello;

che ritiene il Collegio l’infondatezza del ricorso;

che l’ordinanza emessa, dalla Corte territoriale all’udienza del 28.4.08 aveva fissato il termine (necessariamente perentorio: cfr. Cass. n. 8125/13) del 1.2.09 per depositare il ricorso in appello (se già notificato) oppure per effettuarne la notifica ove non fosse stata già eseguita (come, appunto, si era verificato);

che tale è l’interpretazione dell’ordinanza che risulta dal suo tenore letterale e che è stata fornita dalla stessa Corte territoriale;

che, dunque, la notifica dell’appello, eseguita da Poste Italiane S.p.A. solo in data 2.3.09, importa l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, inammissibilità correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato (cfr. Cass. n. 11666/15; Cass. n. 23907/09; Cass. S.U. n. 6893/05);

che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi e che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore di R.C., dichiaratosi antistatario.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avv. Gianni Emilio Iacobelli, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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