Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20194 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 15/07/2021), n.20194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13599/2019 proposto da:

O.C., (alias O.C.), elettivamente domiciliato in

Roma, Viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao

Marco, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 416/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/03/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Catania ha confermato il diniego della protezione internazionale o umanitaria invocata dal cittadino nigeriano O.C., nato ad (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di essere cristiano, di aver svolto l’attività di autista di taxi e di essere fuggito dal proprio Paese in quanto minacciato di morte da alcuni membri della setta degli (OMISSIS), i quali volevano che lui prendesse il posto del padre, un militare che prima di morire aveva confessato di aver ucciso la moglie e i figli, come il ricorrente aveva appreso una volta tornato a casa dopo un ricovero di cinque mesi in un ospedale psichiatrico, all’età di 15 anni.

1.1. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. 1.2. Il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Il primo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 8, 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avuto riguardo alla “mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine ed in particolare della zona di provenienza”; in particolare si lamenta “l’assoluta contraddittorietà tra le fonti citate e le conclusioni a cui si è giunti”, che configurerebbe l’anomalia motivazionale consistente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

2.1. La censura è inammissibile poiché l’esclusione dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), risulta fondata su COI qualificate e aggiornate (rapporti di Amnesty International 2015-2018), delle quali il ricorrente pretende una nuova valutazione di merito non consentita in questa sede, contrapponendovi altre fonti anche meno aggiornate (Amnesty International 2016, EASO 2017, viaggiaresicuri 2017, Human rights watch 2017), salvo la “Nota MAE marzo 2019”, che consiglia di “evitare assolutamente viaggi nel centro sud e sud est del Paese”.

2.2. Sennonché, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, attraverso la consultazione di “fonti informative privilegiate” D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, si sostanzia nell’acquisizione di COI (Country of Origin Information) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo allo scopo ritenersi sufficiente la consultazione delle “raccomandazioni della Farnesina” sul sito web “(OMISSIS)”, trattandosi di fonte che fornisce dati incompleti e cronologicamente generici, destinati a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale (Cass. 3357/2021), il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (Cass. 8819/2020; conf. Cass. 20334/2020).

2.3, Può quindi concludersi che le fonti alternative allegate dal ricorrente per censurare l’inadeguatezza di quelle consultate dai giudici di merito, in asserita violazione del dovere di cooperazione istruttoria, non appaiono nemmeno idonee a prospettare un diverso esito del giudizio (Cass. 7105/2021).

3. Il secondo mezzo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in quanto il ricorrente aveva diritto alla protezione umanitaria alla luce della effettiva condizione della propria zona di provenienza.

3.1. La censura è inammissibile sia per la sua estrema genericità, sia perché, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una nuova valutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie rispetto a quella effettuata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., 34476/2019).

4. L’assenza di difese dell’intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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