Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20194 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/10/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 07/10/2016), n.20194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11851/2013 proposto da:

AUTOCONSEGNE SAS, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig. B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO TARDELLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA GIRIBALDI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FLUID SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA

19, presso Io studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

SLAC (SOCIETA’ LIVORNESE AUTOTRASPORTI) SRL, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore F.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 217/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/03/2012, R.G.N. 383/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato STEFANO MUNGO per delega;

udito l’Avvocato GIULIA NOVELLI per delega;

udito l’Avvocato GIULIA NOVELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il Tribunale di Livorno respinse la domanda principale di riconsegna di un impianto di erogazione di carburante e di condanna al risarcimento dei danni proposta, nei confronti delle comodatarie s.r.l. Slac e Fluid, dalla Autoconsegne s.a.s., a sua volta detentrice a titolo di comodato del bene chiesto in restituzione, accogliendo quella riconvenzionale di risoluzione per mutuo consenso del detto contratto limitatamente alla sola società Slac (tale domanda fu proposta dalla Slac nei confronti della Autoconsegna, e non viceversa, come si legge, per palese lapsus calami, al folio 3 della sentenza oggi impugnata).

Ritenne il giudice di prime cure che il diritto alla riconsegna vantato dall’attrice, oltre ad essere escluso per naturale scadenza del contratto di comodato, trovasse ostacolo nel suo anticipato scioglimento per mutuo consenso, come dimostrato dal comportamento della stessa attrice che aveva consentito il pacifico e definitivo subingresso di altro comodatario nella detenzione del bene (onde l’impredicabilità di qualsivoglia, conseguente danno).

La corte di appello di Firenze, investita dell’impugnazione proposta dall’attrice in prime cure, la rigettò, dichiarandola manifestamente infondata.

Per la cassazione della sentenza della Corte toscana la Autoconsegne ha proposto ricorso sulla base di 6 motivi di censura.

Resistono con controricorso entrambe le società appellate.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c..

Il motivo – con il quale si lamenta la violazione del principio del ne bis in idem da parte della Corte territoriale, per essersi la stessa pronunciata sulla questione della durata del contratto di comodato nonostante l’esistenza di un giudicato di segno contrario costituito dalla sentenza della medesima Corte territoriale divenuta definitiva il 20.5.2009 – è privo di pregio.

La pronuncia costituente il preteso giudicato esterno aveva, difatti, avuto ad oggetto l’accertamento della nullità della clausola contrattuale che limitava a cinque, anzichè a sei anni, la durata del rapporto, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 1, comma 6 senza investire in alcun modo la diversa questione del diritto alla riconsegna del bene per motivi diversi dalla naturale scadenza contrattuale – con conseguente quanto evidente diversità di petitum e di causa petendi tra i due procedimenti.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 1, commi 6 e 10.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 1, commi 6 e 10.

Le censure (che possono essere congiuntamente esaminate attesane l’intrinseca connessione) sono manifestamente infondate, al pari di quella che precede, per le stesse ragioni dianzi esposte, avendo la Corte territoriale, sulla premessa della durata di sei anni del comodato (folio 4 della sentenza oggi impugnata), ritenuto anticipatamente sciolto il contratto, con accertamento di fatto scevro da vizi logico-giuridici e, come tale, incensurabile in questa sede.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 2700 c.c. e art. 126 c.p.c..

Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt. 1965, 2909 c.c., art. 702 ter e quater c.p.c.;

Anche tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, appaiono del tutto infondati, censurandosi con essi, nella sostanza, la pretesa erroneità dell’accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per mutuo consenso, lamentandosi, in particolare, una pretesa, erronea interpretazione, da parte della Corte territoriale, della complessa vicenda negoziale per cui è ancor oggi defatigante processo, interpretazione asseritamente contrastante con le risultanze “di un verbale di udienza dell’1.6.2006”, afferente, in realtà, ad un giudizio introdotto ex art. 700 c.p.c., in epoca anteriore rispetto a quello odierno (onde l’incomprensibilità del richiamo alle norme dettate in tema di processo sommario di cognizione).

Con il sesto motivo, si denuncia omesso esame del contratto di comodato di gestione del servizio di distribuzione carburanti stipulato tra la Autoconsegne e la Slac sul fatto decisivo del giudizio della restituzione degli impianti di erogazione carburanti e del risarcimento dei danni oggetto di discussione tra le parti.

La censura è inammissibile.

La Corte territoriale, nel riportarsi integralmente (quanto legittimamente) alle convincenti motivazioni della sentenza di primo grado, ha fornito un’interpretazione della complessa vicenda negoziale del tutto scevra da vizi logico-giuridici, che si sottrae ipso facto al controllo di legittimità di questa Corte, mentre l’omesso esame della domanda risarcitoria appare conseguenza logicamente indefettibile del rigetto della domanda restitutoria proposta in prime cure.

Il motivo appare, pertanto, irrimediabilmente destinato infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè esso, pur formalmente abbigliato in veste di denuncia di decisivo difetto di motivazione (a sua volta asseritamente generato dalla pretesa violazione di norme di interpretazione negoziale), si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

La ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

La ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7200 in favore di ciascuna parte controricorrente, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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