Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20193 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.18/08/2017),  n. 20193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.A.;

L.M.;

L.N. questi ultimi in proprio e quali difensori della

prima per procura in atti, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza

Cesare Nerazzini 5, presso lo studio dell’avv. Bocchini Diletta;

– ricorrenti –

nei confronti di:

COMUNE di ROTONDI elettivamente domiciliato in Roma, Via Mordini 14,

presso lo studio dell’avv. Giovanni Petrillo, rappresentato e difeso

per procura in atti dall’avv. Michele Del Balzo;

– contro ricorrente –

e

L.M.L.;

LA.Na.;

– intimati –

OGGETTO: revocazione della sentenza n. 21599/2012, depositata il

3/12/2012 dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Udita la relazione del Dott. Tirelli Francesco all’ udienza del

7/7/2017; Sentita la requisitoria del PG Dott. Sorrentino Federico,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Uditi i difensori avv. Nazzareno Lanni e Michele Del Balzo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue.

Con ricorso iscritto al NRG 13440/2006, i fratelli M.L., N. (nato nel (OMISSIS)) e L.F. (quest’ultimo anche quale difensore di sè medesimo e degli altri) impugnavano nei confronti del Comune di Rotondi la sentenza n. 689/05, emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 24/2-8/3/2005.

Nelle more del giudizio, B.A., L.M. e La.Na. (nato nel (OMISSIS)) depositavano comparsa di costituzione sia come nuovi difensori (gli ultimi due) degli zii M.L. e L.N. (oltre che di se stessi e della madre B.A.) sia come eredi (tutti e tre) del loro rispettivo marito e padre L.F., deceduto il (OMISSIS).

Con sentenza n. 21599/2012, questa Prima Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto non provata la qualità di eredi di B.A., L.M. e L.N. e dichiarata perciò l’inammissibilità del loro intervento, è passata all’esame del ricorso proposto dai soli M.L. e L.N. (nato nel (OMISSIS)), rigettando il primo motivo ed accogliendo il secondo, il terzo e il quarto con assorbimento del quinto. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

B.A., L.M. e La.Na. (nato nel (OMISSIS)) hanno presentato ricorso per revocazione della predetta sentenza, richiedendo in limine d’intendere l’istanza come riassunzione del processo (ove interrotto dalla morte di L.F.) o, altrimenti, di affermare che da parte loro avevano dato la prova della qualità di eredi e che, in ogni caso, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto comunque pronunciarsi anche sul ricorso del compianto avv. Lanni, oltre che su quello dei fratelli M.L. e N..

Depositato controricorso da parte del Comune di Rotondi, la causa veniva assegnata alla Sesta Sezione, che preso atto della proposta redatta dal relatore e della memoria presentata dai ricorrenti, ne disponeva la trattazione in pubblica udienza.

Quest’ultima è stata tenuta il giorno 7/7/2017.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sono inammissibili nel presente giudizio di revocazione sia la questione concernente la possibilità d’intendere il ricorso introduttivo come un’istanza di riassunzione sia quella riguardante l’obbligatorietà, per la Corte, di pronunciarsi comunque anche sul ricorso del defunto L.F. pure nel caso di effettiva inammissibilità dell’intervento di B.A., L.M. e La.Na. (nato nel (OMISSIS)).

Ciò posto, rileva il Collegio che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che gli interventori non avevano fornito la prova della dedotta loro qualità di eredi senza fare nessun accenno alla documentazione dai medesimi prodotta.

Tale silenzio induce a ritenere che la Corte non si sia avveduta della sua esistenza in atti e che, di conseguenza, la dichiarazione d’inammissibilità dell’intervento sia stata effettivamente il frutto di una mera svista anzichè il risultato di una valutazione giuridica sulla irritualità della relativa produzione.

Quest’ultima era stata effettuata mediante deposito in data 19/10/2012 (v., nel fascicolo di parte, la nota timbrata e sottoscritta in pari data dal cancelliere), aveva fatto seguito alla comparsa di costituzione (nella quale gli interventori si erano dichiarati moglie e figli del defunto) ed aveva riguardato la denuncia di successione, il certificato di morte di L.F., il suo testamento olografo ad esclusivo favore degli interventori, il verbale di pubblicazione per atto Notaio I. e la relativa nota di trascrizione.

Trattasi di documenti senz’altro idonei a provare la qualità di eredi ove si tenga conto della loro natura, portata e concordanza, nonchè della mancata contestazione del rapporto di coniugio e di filiazione che già in via generale ed astratta (C. Cass. 2005/14081) imporrebbe di presumere l’acquisto della qualità di erede (necessario) salva pretermissione da eccepire e provare ad opera della controparte.

Il Comune di Rotondi ha peraltro sostenuto l’impossibilità di prenderli in considerazione, sottolineando al riguardo che gli stessi erano stati semplicemente depositati anzichè notificati mediante elenco.

Rileva in proposito il Collegio che, in effetti, la corretta procedura da seguire sarebbe stata proprio quella indicata dal Comune.

E’, peraltro, altrettanto vero che la violazione delle norme processuali non può venire di per sè in rilievo qualora non abbia comportato pregiudizi e sia stato comunque raggiunto lo scopo perseguito dal Legislatore con la loro previsione.

La disposizione dell’art. 372 c.p.c., mira a garantire alle controparti la possibilità di prendere cognizione e difendersi sui documenti prodotti non contestualmente al ricorso o al controricorso o, come nel caso di specie, alla comparsa d’intervento.

La sua inosservanza non può, quindi, comportare l’impossibilità di tenere conto dei documenti qualora su di essi si sia comunque formato il contraddittorio (C. Cass. SU 2000/450, 2003/529 e 2013/21729).

Nel caso in questione, gli interventori hanno dapprima notificato la comparsa di costituzione e poi depositato i documenti con un congruo anticipo rispetto alla udienza del 7/11/2012, dando così la possibilità di conoscerli al Comune che, si badi, neppure nel presente giudizio ha obiettato nulla sulla reale spettanza della qualità di eredi, ma si è limitato ad insistere sulla irritualità della produzione, dimostrando in tal modo all’evidenza che la stessa non gli aveva precluso alcuna attività difensiva e veniva invocata al solo scopo di paralizzare in rito una legittima pretesa sulla quale non si aveva niente da opporre nel merito. In accoglimento del ricorso per revocazione, va pertanto dichiarata l’ammissibilità dell’intervento spiegato da B.A., L.M. e La.Na. (nato nel (OMISSIS)) al fine di proseguire il processo iniziato dal loro dante causa L.F. e, per l’effetto, l’estensione anche ad essi della pronuncia di rigetto del primo motivo e di accoglimento del secondo, del terzo e del quarto con assorbimento del quinto, emessa con riferimento al ricorso proposto da L.M.L. e L.N. (nato nel (OMISSIS)).

La Corte di appello di Napoli, cui la causa è rimessa, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte, dichiara l’ammissibilità dell’intervento spiegato da B.A., L.M. e La.Na. (nato nel (OMISSIS)) al fine di proseguire il processo iniziato dal loro dante causa L.F. e, per l’effetto, l’estensione anche ad essi della pronuncia di rigetto del primo motivo e di accoglimento del secondo, del terzo e del quarto con assorbimento del quinto, emessa con riferimento al ricorso proposto da L.M.L. e L.N. (nato nel (OMISSIS)). Rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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