Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20193 del 07/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 07/10/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 07/10/2016), n.20193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7705/2013 proposto da:

D.G.C.C.D., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo studio

dell’avvocato RENZO TOSTI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTESANTO 68,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FERRAZZA, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 927/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 2B/03/2012, R.G.N. 105/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANNA RUSSO per delega non scritta;

udito l’Avvocato CLAUDIO FERRAZZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per IIinammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Decidendo sulla richiesta di restituzione di somme pagate in eccedenza a titolo di canone locativo proposta da D.G.C.C.D. nei confronti di S.R., il Tribunale di Roma accolse la domanda, condannando quest’ultimo al pagamento, in favore dell’attrice, di 85 mila Euro.

La corte di appello capitolina, investita dell’impugnazione proposta dal S., la accolse, ritenendone provato l’assunto secondo il quale egli risultava creditore dell’appellata per effetto di altro e diverso rapporto obbligatorio, con conseguente imputazione delle somme richieste in restituzione dalla controparte a tale rapporto (nella specie, di mutuo).

Per hi cassazione della sentenza della Corte romana D.G.D. ha proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura.

Resiste S.R. con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1193, 2697 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decidivo per il giudizio decisivo per il giudizio.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, devono essere accolti.

Non appare conforme a diritto, difatti, la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto provata, da parte del locatore, l’esistenza di un ulteriore rapporto di credito/debito – che imponesse alla conduttrice l’adempimento di un’altra e diversa obbligazione rispetto a quella del pagamento del canone di locazione – sulla scorta della stessa documentazione prodotta dalla D.G., e segnatamente della dichiarazione secondo la quale “il rilevante onere di spesa l’aveva costretta a richiedere al locatore i finanziamenti di cui è causa” (così, testualmente, il documento n. 7 del fascicolo di primo grado).

Come condivisibilmente osservato da parte ricorrente, tali prestiti (il cui importo era stato indicato nel precedente documento 6 del medesimo fascicolo), ancora alla data del 6 aprile 2007, non erano stati rimborsati al S., secondo quanto affermato dallo stesso resistente (che aveva presentato all’uopo ricorso per decreto ingiuntivo), di tal che, sino alla data del (OMISSIS), le somme ultracanone corrisposte dalla conduttrice non potevano essere state imputate al declamato, diverso rapporto come predicato dalla Corte territoriale, in contrasto logico e cronologico con i fatti e le prove acquisite in seno al processo. La richiesta di pagamento delle somme erogate a titolo di mutuo, avanzata nell’anno (OMISSIS), si poneva, pertanto, in termini del tutto ostativi all’applicazione della fattispecie dell’imputazione dei pagamenti disciplinata dall’art. 1193 c.c..

La ricostruzione della vicenda sul piano logico trova poi conferma nella deposizione del teste C.D.G.C., padre dell’odierna ricorrente, che riferiva (testimonianza riportata al f. 12 del ricorso, in ossequio al principio dell’autosufficienza) di aver versato, per conto della figlia, la somma mensile di 2.580 Euro a titolo di canone locativo, mentre il S. rilasciava di volta in volta ricevuta per la minor somma di 1.933 Euro.

ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Roma, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Roma, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA