Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20192 del 31/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20192 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 18303/2016 R.G.,
sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 22/07/2016 nel
procedimento vertente tra TROTTA FERNANDO contro ROMA
CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA, ed iscritto al n. 68915/2015
R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCISCO
MARIA CIRILLO;
lette le- conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale CARNIELO CELENTANO, che
chiede alla Corte di cassazione, in camera di consiglio, previa eventuale
richiesta alla cancelleria del tribunale, di procedere alla rituale
comunicazione alle. parti dell’ordinanza, indichi la competenza del
giudice di pace territorialmente competente, con le conseguenze di
legge.

Data pubblicazione: 31/07/2018

FATTI DI CAUSA
1. Fernando Trotta propose opposizione, davanti al Giudice di pace di
Roma, avverso l’atto di preavviso di fermo amministrativo della sua
vettura ed alla relativa cartella esattoriale a lui notificati in relazione a

Il Giudice di pace si dichiarò incompetente, ritenendo che la
competenza spettasse al Tribunale di Roma, trattandosi di opposizione
all’esecuzione.
2. Il Tribunale, davanti al quale il giudizio è stato riassunto dalla parte
opponente, con ordinanza del 22 luglio 2016 . ha sollevato d’ufficio il
regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., sul
rilievo che la competenza dovrebbe spettare al Giudice di pace.
Ha osservato il Tribunale che il fermo amministrativo dei beni mobili
registrati non ha natura di atto di espropriazione forzata, bensì di
misura afflittiva finalizzata ad indurre il debitore all’adempimento,
sicché la sua impugnazione segue le regole generali del rito ordinario.
Trattandosi, nella specie, di contestazione di un provvedimento
sanzionatorio, la competenza dovrebbe spettare al giudice di pace, ai
sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che, una volta accertato che il
provvedimento emesso dal ‘fribunale sia stato comunicato alle parti, il
regolamento venga deciso nel senso auspicato dal Tribunale, cioè
dichiarando la competenza del Giudice di pace.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio, innanzitutto, che dal fascicolo d’ufficio risulta
che l’ordinanza del Tribunale di Roma che ha sollevato l’odierno
conflitto di competenza è stata comunicata alle parti con avviso ai
relativi difensori, ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ., il che garantisce la
regolare instaurazione del contraddittorio in questa sede, così come
Ric. 2016 n. 18303 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-2-

violazioni del codice della strada.

puntualmente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria
scritta.
Ciò detto, è opportuno ricordare che questa Sesta Sezione Civile, con
ordinanza interlocutoria del 24 marzo 2017, n. 7739, ha rinviato a

rimessa all’esame delle Sezioni Unite, con tre diverse ordinanze, la
questione di massima di particolare importanza relativa alla natura
giuridica della competenza del giudice di pace in materia di sanzioni
amministrative irrogate per violazioni del codice della strada; e tale
questione, benché avente ad oggetto dei casi non identici a quello
odierno — nel quale si discute del preavviso di fermo amministrativo di
una vettura — era decisiva anche ai fini del caso in esame.
2. Le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’argomento con la recente
sentenza 27 aprile 2018, n. 10261, nella quale è stato stabilito che la
competenza del giudice di pace di cui all’art. 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150 (opposizione ad ordinanza ingiunzione), è una
competenza per materia, solo per alcune ipotesi connotata
dall’elemento del valore; in particolare, la competenza è del tribunale se
l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione ha ad oggetto le violazioni di
cui alle materie indicate nel comma 4 dell’art. 6 (lettere dalla a alla 0,
ovvero se (comma 5) per la violazione è prevista una sanzione
pecuniaria superiore nel massimo ad curo 15.493, ovvero sia stata
applicata una sanzione superiore a detta somma (evidente è il richiamo

al pregi-esso art. 22-bis della legge n. 689 del 1981).
La competenza del medesimo giudice di pace di cui all’art. 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011 (opposizione a verbale di accertamento di violazione
del codice della strada) è, invece, in base alla richiamata sentenza delle
Sezioni Unite, una competenza per materia senza limiti di valore.

Ric. 2016 n. 18303 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-3-

nuovo ruolo la trattazione del presente conflitto, poiché era stata

La sentenza citata ha poi chiarito che «gli stessi criteri di competenza
vanno applicati anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di
fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati
dalla sentenza 22 luglio 2015, n. 15354 delle Sezioni Unite».

preavviso di fermo amministrativo del motociclo di proprietà del
Trotta è stato disposto in relazione ad un’unica cartella di pagamento
emessa per la sanzione amministrativa di euro 159,12, connessa a
violazione relativa a disposizioni del codice della strada. Ne consegue
che il regolamento di competenza va deciso nel senso di dichiarare la
competenza del Giudice di pace di Roma, davanti al quale il giudizio
dovrà essere riassunto nei termini di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 10 luglio 2018.
Il Presidente

()m

Facendo applicazione di tali principi, risulta che nel caso in esame il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA