Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20192 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.18/08/2017),  n. 20192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 5640/2012 r.g. proposto da:

B.A., cod. fisc. (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti

Antonio Quintino Contaldo e Gian Luigi Loy, unitamente ai quali

elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

alla via Claudio Monteverdi n. 20;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD s.p.a., cod. fisc. (OMISSIS), (subentrata in tutti i

diritti, attribuzioni e situazioni giuridiche già facenti capo ad

Equitalia Nomos s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, dott. R.G., con sede in (OMISSIS), rappresentata

e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Sante Ricci, unitamente ai quali

elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

alla via Delle Quattro Fontane n. 161;

– controricorrente –

e

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) s.r.l., in persona del

curatore dott. P.G., con studio in Nove (VI), alla

via Rizzi n. 6;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA, depositato il

20/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI

Anna Maria, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità

del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto;

udito, per il ricorrente, l’Avv. Gian Luigi Loy, che ha chiesto

accogliersi il ricorso;

udita, per la controricorrente, l’Avv. Simona Chiricotto, per delega,

che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’odierno procedimento riguarda l’impugnazione, proposta da B.A., in qualità di creditore ammesso al passivo della procedura fallimentare apertasi a carico della (OMISSIS) s.r.l., giusta la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 30.7.2009, dell’avvenuta insinuazione ivi del credito di Equitalia Nomos s.p.a. (d’ora in avanti, per brevità, indicata come Equitalia) per complessivi Euro 1.058.315,92, dei quali Euro 863.768,95 in privilegio ed Euro 194.546,97 in chirografo.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, il B., nel proprio corrispondente ricorso L. Fall., ex art. 98, comma 3, e art. 99, aveva lamentato la mancata esclusione (oltre alle somme già decurtate dal giudice delegato, in sede di ammissione al passivo, del credito di Equitalia riguardanti gli interessi e le sanzioni applicati dagli enti impositori INPS ed Agenzia delle Entrate, in quanto, per effetto del differimento dei termini di scadenza previsto dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 2, la società fallita non poteva considerarsi in mora), anche delle sanzioni e degli interessi (applicati da Equitalia sulla base dei ruoli), maturati nel periodo 1997/2009, durante il quale l’evento lesivo – usura – era continuato senza interruzione, nonchè degli oneri connessi alla riscossione coattiva (aggio ed accessori), evidenziando, altresì, che, tra le somme richieste da Equitalia, vi erano anche le ritenute fiscali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per le quali questi ultimi erano stati già ammessi al passivo.

1.2. L’adito Tribunale fallimentare di Bassano del Grappa, con decreto del 17/20 gennaio 2012, rilevata, preliminarmente, la genericità dell’impugnazione, sull’assunto che l’impugnante non avrebbe potuto limitarsi a dedurre l’eccessività o la non spettanza di un credito ma avrebbe dovuto indicare puntualmente (con preciso riferimento alla domanda di ammissione al passivo del creditore impugnato, alla documentazione da questi prodotta a sostegno della richiesta di ammissione ed al provvedimento assunto dal giudice delegato) quale fosse esattamente il credito contestato, ne riteneva comunque infondati i principi di diritto ad essa sottesi: in particolare, dopo aver riportato il tenore letterale della L. n. 44 del 1999, art. 20 osservava che, in forza del suo comma 2, le scadenze indicate nei ruoli – considerati atti aventi efficacia esecutiva ed il cui pagamento costituisce adempimento fiscale – erano soggette a proroga triennale. Ciò comportava che per il periodo di tre anni decorrenti dalle scadenze indicate nei ruoli (sempre che queste ricadessero entro un anno dall’evento lesivo) il contribuente non poteva essere considerato in mora e, conseguentemente, non era soggetto – limitatamente a tale periodo – al pagamento di interessi e a sanzioni. Doveva, tuttavia, escludersi che – come, invece, avrebbe voluto il B. – l’intero carico fiscale (tributo, sanzioni ed interessi) fosse soggetto a sgravio, essendo i tributi sempre dovuti (così come gli accessori connessi all’attività di riscossione svolta da Equitalia), mentre il decorso di sanzioni ed interessi rimaneva sospeso limitatamente al periodo di tre anni dalle scadenze indicate nel ruolo. Pertanto, dal momento che il credito di Equitalia era stato ammesso al passivo in misura ridotta proprio in dipendenza della proroga triennale delle scadenze fiscali, non vi era spazio per ulteriori riduzioni. Quanto, poi, alla dedotta duplicazione delle ritenute fiscali (richieste sia da Equitalia che dai lavoratori dipendenti, ed ammesse al passivo fallimentare), il giudice a quo evidenziava che la genericità delle allegazioni dell’opponente impediva di stabilire se le ritenute richiamate nelle cartelle di pagamento azionate da Equitalia fossero le stesse richieste dai dipendenti in uno con le retribuzioni non corrisposte, altresì rilevando, a tale proposito, che le ritenute fiscali vengono operate dal sostituto d’imposta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti e, pertanto, se le retribuzioni non vengono pagate viene meno il loro indefettibile presupposto. Non era chiaro, quindi, – nè veniva spiegato dall’impugnante – per quale motivo si sarebbe verificata la prospettata duplicazione. In ogni caso, l’impugnazione della pretesa del Fisco andava proposta nelle sedi competenti e nei confronti dei titolari della pretesa tributaria e non nei confronti del Concessionario, il quale si limita a procedere alla riscossione dei tributi dovuti sulla base dei ruoli consegnatigli dall’Ente impositore. Il suddetto tribunale rimarcava, infine, che solo con memoria del 14 dicembre 2011 l’impugnante aveva dedotto ulteriori doglianze, da ritenersi tardive e, come tali, inammissibili, relative agli interessi pretesi da Equitalia (asseritamente inficiati da applicazione di interessi ultralegali, da anatocismo e da usura).

2. Avverso il descritto decreto ha proposto tempestivo ricorso il B., prospettando due motivi, cui ha resistito, con controricorso, Equitalia Nord s.p.a. (medio tempore subentrata ad Equitalia Nomos s.p.a.). Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2.1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 2, nonchè omessa e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, il B. assume che il tribunale avrebbe, in primo luogo, confuso la sospensione concessa per le esecuzioni con la proroga prevista dal medesimo art. 20 per gli adempimenti fiscali. Si precisa che la proroga prevista dalla L. n. 44 del 1999 nemmeno è assimilabile alla sospensione prevista dalla legislazione fiscale di settore, durante la quale maturano interessi a carico del contribuente. Se così fosse, la posizione fiscale del soggetto da agevolare risulterebbe alla fine aggravata da interessi e anche da sanzioni che rimarrebbero entrambi applicabili.

Il ricorrente richiama, poi, la circolare 26.10.2007 dell’Ufficio delle Entrate, Direzione Generale, secondo la quale “il comma 2 (della L. n. 44 del 1999, art. 20. Ndr) consente all’ufficio di prorogare – per un periodo di tre anni – i termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo. Pertanto, sulla base del tenore letterale della disposizione in commento, a ciascun adempimento fiscale non assolto, viene riconosciuta una propria proroga di tre anni, decorrente dalla singola scadenza non rispettata”.

Lo sgravio del tributo – prosegue il B. – consiste in concreto nella cancellazione del ruolo e non nella semplice “non debenza” del tributo stesso, come erroneamente ritenuto dal tribunale. Per sgravio si intende, infatti, la cancellazione totale o parziale di un debito tributario iscritto in un ruolo di riscossione non ancora pagato.

Quando la riscossione è demandata a Equitalia, si dice che le somme dovute sono iscritte a ruolo, mentre fino a quando sono gestite dagli enti impositori si dicono in fase “amministrativa”.

Il ritorno alla fase “amministrativa” per effetto della proroga della scadenza originaria comporta l’illegittimità del ruolo. La relativa reiscrizione potrà avvenire solo dopo che sia trascorso il tempo prorogato. E’ vero che i tributi sono sempre dovuti ma, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, con scadenza prorogata e quindi inesigibili.

Nella specie, Equitalia aveva chiesto illegittimamente la riscossione di aggi, interessi e sanzioni, oltre che sulle somme iscritte a ruolo, anche sugli interessi che lo stesso giudice delegato aveva dichiarato non dovuti, e, nella proposta impugnazione, il ricorrente aveva rivendicato l’applicazione della legge come riportato nella suddetta circolare della Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, mai disattesa nè contestata, da ritenersi, quindi, di normale applicazione su tutto il territorio nazionale. Alla luce di tale circolare, gli eventi lesivi dovevano essere fatti risalire al 1997 (primi episodi di applicazione di tassi usurari, eventi lesivi multipli) con naturale conseguenza che qualsiasi scadenza doveva intendersi prorogata di tre anni successivi all’ultimo evento lesivo e che non potevano applicarsi oneri, interessi, sanzioni ed aggi da parte degli enti impositori e, tantomeno, da parte di Equitalia.

2.2. Con il secondo motivo, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. Contraddittoria motivazione per travisamento”, si denuncia l’erroneità dell’affermata genericità dell’impugnazione in quanto priva di indicazione del credito contestato, assumendosi, in primo luogo, che la stessa richiamava espressamente gli estratti di ruolo relativi all’ente impositore INPS ed all’Agenzia delle Entrate, già prodotti dal B.. In ogni caso, i crediti erano stati specificati, proprio su richiesta del tribunale, con la memoria integrativa autorizzata depositata il 29.09.2011, in cui si era chiesto lo sgravio, con conseguente riduzione delle somme ammesse al passivo nei termini ivi indicati (per un totale di Euro 242.467,15, di cui, con riferimento all’ente impositore Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa, Euro 50.863,10 per “aggio a carico contrib.”, Euro 76.986,70 per “int./ind.mora” ed Euro 907,76 per “spese”; e, quanto all’ente impositore INPS, Euro 22.221,11 per “aggio a carico contrib.”, Euro 92.396,24 per “accessori D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ex art. 27” ed Euro 1.306,90 per “altri oneri”) ed oggi riprodotti in ricorso.

3. Entrambi i motivi devono considerarsi inammissibili.

3.1. Giova premettere che, nell’ambito degli interventi a sostegno di particolari settori della popolazione, con la L. 23 febbraio 1999, n. 44, sono state disposte, nei confronti delle vittime di richieste estorsive e dell’usura, alcune agevolazioni, quali l’elargizione di somme tratte da uno specifico Fondo di solidarietà e la proroga di termini sostanziali e procedurali.

La stessa legge prevede, altresì, a favore dei medesimi soggetti sopra menzionati, una specifica agevolazione di carattere fiscale sostanziantesi nella proroga di tre anni degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo.

Quest’ultima previsione agevolativa è contenuta nell’art. 20, comma 2 Legge citata, a tenore del quale “A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni”.

Oggetto della norma agevolativa sono gli adempimenti fiscali, senza altra specificazione, per i quali, al ricorrere delle altre condizioni previste, spetta la proroga. Deve trattarsi, quindi, di adempimenti che il contribuente è tenuto a compiere entro scadenze ben determinate, e rientrano nella previsione agevolativa solo quelli ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo.

In relazione all’oggetto delle agevolazioni, poi, deve ritenersi, in primo luogo, che, con la generica locuzione di adempimenti fiscali, non possa che farsi riferimento all’adempimento di obblighi di natura fiscale, con ciò escludendosi tutte quelle esternazioni che il contribuente manifesta e che possono avere natura facoltativa (opzioni di diversa natura, adesioni a definizioni agevolate, etc). Si deve, pertanto, fare riferimento ai versamenti di somme in esecuzione di adempimenti di obblighi fiscali (versamento di imposte a seguito di presentazione di dichiarazione, di notifica di cartelle di pagamento, etc).

A tali obblighi si devono aggiungere quelli relativi ad adempimenti di natura formale quali, per esempio, la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La categoria principale dei destinatari delle agevolazioni descritte è costituita dai soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali, come si ricava dalla L. n. 44 del 1999, art. 3 svolgano “un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione…”.

L’art. 20, comma 6 medesima Legge, stabilisce che la proroga degli adempimenti si applica, altresì, a coloro i quali abbiano richiesto l’elargizione del mutuo senza interessi di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 14, comma 2, (vittime dell’usura), ed a coloro che abbiano richiesto l’elargizione prevista dalla L. n. 302 del 1990, art. 1(vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

Analogo beneficio è riconosciuto, ai sensi della Legge de qua, art. 6 ai soggetti appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.

In merito all’evento lesivo, infine, l’art. 20, comma 2 tale legge, nel prevedere la proroga degli adempimenti fiscali non ne dà una definizione; essa può ricavarsi dal suo art. 3, che ammette all’elargizione a favore delle vittime di richieste estorsive, i soggetti ivi menzionati che subiscano: un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

Altra e più specifica domanda – diversa da quella ai fini dell’ottenimento dell’elargizione – andrà presentata dal soggetto contribuente che voglia richiedere l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste nell’art. 20, comma 2.

E’ assai probabile, peraltro, che gli eventi lesivi proseguano nel corso del tempo, intersecandosi con le scadenze degli adempimenti fiscali e con quelle delle agevolazioni.

In tali casi deve ritenersi che le agevolazioni fiscali debbano proseguire senza soluzione di continuità, rientrando il cumulo delle agevolazioni nello spirito della norma che mira a favorire i contribuenti vittime della criminalità per tutto il tempo in cui gli stessi subiscono le vessazioni e per il prefissato periodo di tempo successivo alla cessazione delle stesse.

3.2. Tanto premesso, va altresì osservato, che, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che prospetti la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (cfr. Cass. n. 9888 del 2016): deve, cioè, indicare, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo (cfr. Cass. n. 15808 del 2008; Cass. n. 5660 del 2010).

Rileva, allora, il Collegio che il B. nell’ascrivere al provvedimento oggi impugnato la violazione e falsa applicazione della L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 2, nonchè l’omessa o contraddittoria motivazione circa l’asserita genericità della proposta impugnazione L. Fall., ex art. 98, comma 3, avrebbe dovuto specificare, in ossequio al suddetto principio, quali altri crediti ulteriori, riferiti a periodi coperti dalla descritta proroga, avrebbero dovuto essere detratti dal complessivo importo per cui Equitalia aveva ottenuto l’insinuazione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., nel senso che avrebbe dovuto specificare quali, tra le iscrizioni a ruolo che lo avevano determinato, afferivano a tributi inesigibili perchè dovuti nel periodo coperto dalla proroga, atteso che ove tali iscrizioni avessero riguardato tributi dovuti anteriormente all’operare di quest’ultima non si ravviserebbero valide ragioni per escludere i corrispondenti crediti.

I motivi in esame, invece, per come concretamente formulati, non recano alcuna specificazione sul punto, a tal fine rivelandosi affatto inutile, perchè totalmente privo di riferimenti temporali, il prospetto riportato nella descrizione del secondo motivo.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione relative al rapporto intercorso tra le sole parti costituite, liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai difensori della controricorrente dichiaratisene antistatari ex art. 93 c.p.c..

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione ai suoi difensori costituiti dichiaratisene antistatari ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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