Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20192 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/10/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 07/10/2016), n.20192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 348/2013 proposto da:

B.A., (OMISSIS), C.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LOCATELLI 1, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO VALENTINO, che li rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

EDILRES S.R.L., in liquidazione in persona del Liquidatore Ing.

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 3, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MAGLIONE giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3051/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/09/2012, R.G.N. 3054/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato VALENTINO ROBERTO;

udito l’Avvocato CLAUDIO RONCHIETTO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del

9^ motivo, rigetto degli altri.

Fatto

I FATTI

Nel dicembre del 2003 B.A. e C.M. convennero dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere la s.r.l. Edilres, chiedendone la condanna al rimborso delle migliorie strutturali ed estetiche apportate, con il consenso della precedente locatrice, all’appartamento di proprietà della convenuta e da loro condotto in (sub)locazione.

Il giudice di primo grado accolse la domanda principale e, sia pur soltanto in parte, quella riconvenzionale di danni proposta dalla Edilres.

La corte di appello di Napoli, investita dell’impugnazione proposta dalla predetta convenuta, la accolse, rigettando la domanda di rimborso per migliorie, e confermò nell’an la pronuncia di accoglimento di quella riconvenzionale, rideterminandone il quantum.

Per la cassazione della sentenza della Corte partenopea gli appellati hanno proposto ricorso sulla base di 9 motivi di censura.

Resiste con controricorso la società Edilres.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza o del procedimento e violazione o falsa applicazione degli artt. 132 e 119 disp. att. c.p.c.; difetto di sottoscrizione.

La doglianza – con la quale si lamenta la illeggibilità e irriconoscibilità dei tratti grafici apposti in calce alla sentenza impugnata, che non consentirebbero la identificazione del presidente e del relatore, poichè le mere sigle non sarebbero idonee ad integrare il requisito della sottoscrizione del giudice, con conseguente nullità della sentenza – è del tutto priva di pregio, poichè contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, che, in argomento, ha più volte precisato (ex aliis, Cass. 7713 del 2002) che la illeggibilità della sottoscrizione non ne inficia l’idoneità in presenza (come nella specie) di adeguati elementi che consentano il collegamento del segno grafico all’indicazione nominativa del giudice contenuta nell’atto a lui riferibile.

Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza o del procedimento con declaratoria Il motivo – interruzione e violazione o falsa applicazione dell’art. 301 riferimento al R.D. n. 1578 del 1933, art. 37 – mancata di interruzione del giudizio.

con il quale si lamenta la mancata declaratoria di del giudizio nonostante il difensore dell’appellante avesse presentato istanza di cancellazione dall’albo – è del tutto infondato.

Costituisce, difatti, ius receptum presso questa Corte regolatrice il principio secondo il quale l’evento interruttivo di cui all’art. 301 c.p.c., è conseguenza della sola morte, radiazione o sospensione del difensore, e non anche della sua volontaria cancellazione dall’albo professionale (tra le altre, Cass. 11261/2009 e 8054/2004; di recente, ancora in termini, Cass. 2758/2015).

Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza o del procedimento e violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., con riferimento agli artt. 163 e 164 c.p.c..; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; nullità dell’atto di appello.

Il motivo – con il quale si persevera nel lamentare la mancata indicazione, nell’atto di appello, del codice fiscale della società appellante e del suo difensore – non ha giuridico fondamento, volta che tale omissione appare ictu oculi inidonea ad integrare una fattispecie di nullità formale dell’atto e di conseguente sua inidoneità al raggiungimento del suo scopo (Cass. 24717/2011, anch’essa sorprendentemente costretta ad occuparsi di una questione di tal genere).

Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza o del procedimento e violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento all’art. 111 Cost. – assenza di motivazione.

La doglianza – con la quale si lamenta una pretesa illegittimità della sentenza oggi impugnata, poichè riproduttiva di alcuni passi dell’atto di appello, “che appaiono addirittura ricopiati e neanche virgolettati”, affermandosi poi “in maniera apodittica e in assenza di una benchè minima motivazione, la malafede dei sigg.ri C. e B.” – non può essere accolta.

Quanto alla pretesa “pedissequa riproduzione” in parte qua del contenuto dell’atto di atto di appello, parte ricorrente omette di specificare come tale contenuto sia stato riprodotto in stile corsivo così da ostentarne anche sul piano grafico la provenienza da un atto di parte – per essere poi tale provenienza puntualmente esplicitata nell’inciso “dovendo condividersi l’affermazione della società appellante”.

Quanto alla pretesa omissione di motivazione in ordine alla mala fede degli appellati odierni ricorrenti, la sentenza impugnata contiene, di converso, ampie ed esaurienti argomentazioni in proposito, che, del tutto condivise dal collegio, si dipanano, senza apparire viziate da alcun errore logico-giuridico, per l’intera pagina 6 della pronuncia.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione ed errata applicazione delle norme di diritto relativamente all’art. 112 c.p.c. – mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e ultra petitum.

La censura – con la quale si lamenta una l’illegittimità della pretesa mutatio libelli operata dalla Corte territoriale nel trasformare l’originaria domanda risarcitoria in una richiesta di arricchimento indebito – è infondata.

Il riferimento all’azione ex art. 2041 c.c., contenuto nella sentenza impugnata, appare, difatti, un mero obiter dictum, compiuto soltanto ad abundantiam, avendo il giudice territoriale accolto il primo motivo dell’appello della società previo “inquadramento della fattispecie nei termini giuridici individuati dal giudice di primo grado” (i.e. in termini risarcitori).

Con il sesto motivo, si denuncia nullità della sentenza o del procedimento e violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento all’art. 111 Cost.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; assenza di motivazione sulla legittimazione delle parti.

La censura – con la quale si lamenta l’erroneo riconoscimento di una legittimazione attiva della Edilres alla proposizione della domanda riconvenzionale – è inammissibile.

La pronuncia di primo grado, che aveva liquidato in favore dell’odierna resistente una somma ritenuta da questa insufficiente, ed era stata pertanto impugnata per ottenere una rideterminazione in melius dell’importo risarcitorio riconosciutole, non era stata oggetto di gravame incidentale, nè sull’an nè sul quantum, da parte degli appellati.

Di qui la patente inammissibilità dell’odierna censura.

Con il settimo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

La censura – con la quale si lamenta la mancata conferma della sentenza del Tribunale da parte della Corte territoriale, che avrebbe omesso, all’uopo, di considerare le risultanze delle prove espletate e della CTU – è parimenti inammissibile, per palese e irredimibile difetto di autosufficienza, non essendo stato il collegio posto in condizione di esaminare – onde statuire sulla relativa rilevanza e concludenza – il contenuto delle prove e della consulenza di cui si lamenta l’omessa valutazione.

L’ottavo e nono motivo, formulati in punto di spese processuali, devono essere a loro volta, nella sostanza, rigettati, attesane la patente infondatezza, con la precisazione ad corrigendum della necessità di riduzione di 70 euro, siccome frutto di errore materiale nel relativo computo, della liquidazione degli onorari del giudizio di appello

Il ricorso è pertanto rigettato, con la precisazione di cui sopra in punto di spese.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200, di cui Euro 200 per spese.

Dispone la decurtazione di 70 euro dalla somma liquidata a titolo di onorari nel giudizio di secondo grado.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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