Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20192 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 03/10/2011), n.20192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22205/2007 proposto da:

CATUCCI DOMENICO & C DITTA S.N.C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 50, presso lo studio dell’avvocato INTINO CIRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PINTO Raffaele, giusta delega in

atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

L.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso

lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO G., rappresentato e difeso

dall’avvocato BIA Raffaele, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/04/2007 R.G.N. 1310/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.P. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad essere assunto alle dipendenze della società Catucci Domenico &

C. s.n.c., quale impresa subentrante nella gestione del servizio di nettezza urbana del Comune di Turi, assumendo che la convenuta era tenuta all’assunzione dei dipendenti già addetti allo stesso servizio nella precedente gestione in forza delle previsioni del capitolato speciale d’appalto e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Tribunale di Bari ha respinto la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte di Appello di Bari, che ha ritenuto la sussistenza del diritto del dipendente all’assunzione da parte dell’impresa subentrante sulla base delle disposizioni del capitolato di appalto e del contratto collettivo, ed in particolare dell’art. 4 del ccnl, secondo cui “nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell’impresa cessante, il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto e immediato del personale dell’impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza sei mesi prima della scadenza dell’appalto”, con l’ulteriore previsione che allo stesso personale sarebbe stato riconosciuto il trattamento economico contrattuale già corrisposto dall’impresa cessante, ivi compresi gli scatti di anzianità maturati alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Catucci affidandosi a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso L.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla inapplicabilità del ccnl alla società ricorrente, nonchè violazione e falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale anche alla luce della L. n. 300 del 1970, art. 36. Si contesta, in sostanza, l’interpretazione fornita dalla Corte di merito in ordine alla portata delle clausole del bando di gara (e in particolare di quella che stabilisce il contenuto dell’offerta dei partecipanti alla gara, prescrivendo che la stessa debba essere formulata con espressa accettazione delle “condizioni tutte previste dal C.S.A. e dai contratti collettivi di lavoro in vigore al momento della gara”) e dell’art. 12 lett. e) del capitolato d’appalto, secondo cui “nell’esecuzione del servizio la ditta appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato”.

2.- Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 ccnl e dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.. Si deduce, in particolare, che la motivazione della sentenza si riduce a una petizione di principio, avulsa dal contenuto letterale della clausola contrattuale, che prevede un “obbligo a trattare” e non ad assumere direttamente il personale alle dipendenze della impresa subentrante.

3.- Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione alla statuizione con la quale è stato riconosciuto, senza fornire adeguata motivazione, il diritto del lavoratore ad essere assunto “con attribuzione delle stesse mansioni e dello stesso inquadramento in precedenza attribuitogli”.

4.- Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che le norme sull’interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dall’art. 1362 c.c., e segg., con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi; ne consegue che nei negozi unilaterali – tra i quali rientra la “dichiarazione” prevista dal bando di gara per l’assegnazione del servizio di nettezza urbana del Comune di Turi, alla quale fa riferimento la sentenza impugnata – non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti – che non esiste – ma si deve indagar soltanto l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso (Cass. n. 4251/2004, Cass. n. 7973/2002, Cass. n. 5835/2002). Rimane invece applicabile, in base al rinvio operato dall’art. 1324 c.c., il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto, stabilito dall’art. 1363 c.c. (Cass. n. 12780/2000). Questa Corte aveva, del resto, già affermato che l’interpretazione di una dichiarazione negoziale va condotta anzitutto in base alle parole che compongono la formulazione letterale della dichiarazione medesima, da cui va rilevata l’intenzione del dichiarante, se si tratta di dichiarazione negoziale unilaterale (Cass. n. 8324/95) ed ha costantemente ribadito che, in tema di interpretazione degli atti unilaterali, vale il principio secondo il quale l’interpretazione della volontà negoziale delle parti compiuta dal giudice del merito non è soggetta al sindacato di legittimità quando sia stata condotta secondo le regole ermeneutiche fissate dall’art. 1362 c.c., e segg., e sia congruamente motivata (cfr. ex plurimis Cass. n. 8713/2004, Cass. n. 11592/2003). Peraltro, la parte che voglia denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella detta interpretazione non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui all’art. 1362 c.c., e segg., ad essa incombendo, invece, l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. n. 27168/2006, Cass. n. 4147/2001).

5.- Nella specie, la Corte territoriale ha individuato la fonte dell’obbligo, gravante sulla ditta subentrante, di osservare le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di nettezza urbana nella dichiarazione di accettazione, sottoscritta dalla società all’atto della presentazione dell’offerta, delle “condizioni tutte previste dal C.S.A”, ovvero dal Capitolato Speciale di Appalto, “e dai contratti collettivi di lavoro in vigore al momento della gara”, osservando che tale dichiarazione comportava, stante l’inequivoco tenore letterale della stessa, un’esplicita adesione dell’impresa a “tutte le norme della contrattazione collettiva vigente nel settore dei servizi di nettezza urbana, ivi compresa quella diretta a garantire al personale dipendente (dell’impresa cessante) la continuità del rapporto di lavoro”, privando così di ogni rilievo la successiva eccezione di inapplicabilità del contratto stesso per mancata adesione alle organizzazioni sindacali di categoria. La Corte di merito ha inoltre osservato che, così definita la fonte dell’obbligo di osservanza della disciplina del ccnl, perdeva rilievo l’ulteriore questione relativa all’esatta interpretazione dell’art. 12, lett. e) del capitolato speciale d’appellato (secondo cui “nell’esecuzione del servizio la ditta appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro …”), posto che, con la dichiarazione formulata all’atto della partecipazione al bando di gara, la società si era obbligata ad osservare le “condizioni tutte previste” – oltre che dal capitolato speciale di appalto – “dai contratti collettivi di lavoro”, laddove neppure rilevava il richiamo al secondo comma dello stesso art. 12 (“L’appaltatore, per il personale che metterà a disposizione, osserverà le norme vigenti in materia di collocamento, dando possibilmente la priorità all’utilizzo del personale locale che ha già svolto o svolge tale servizio, al solo fine di alleviare la grave disoccupazione locale”) in quanto la norma richiamata non atteneva al profilo dell’applicabilità o meno del ccnl per la nettezza urbana, ma solo a quello (ulteriore) della sussistenza di un obbligo dell’impresa subentrante di assunzione del personale dell’impresa cessante.

6.- A fronte di tali conclusioni, che si fondano su una corretta e plausibile lettura degli atti sopra indicati e, quindi, su argomentazioni adeguatamente motivate e corrette sotto il profilo logico-giuridico, e come tali insuscettibili di essere censurate in questa sede di legittimità, la società ricorrente si limita in questa sede ad una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice d’appello, che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente interpretazione – tendente essenzialmente a valorizzare le espressioni contenute nel capitolato speciale di appalto, piuttosto che quelle espresse nella citata “dichiarazione” – come tale inidonea a radicare un vizio deducibile davanti a giudice di legittimità, e così ad inficiare la diversa opzione ermeneutica seguita dal giudice del merito.

Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

7.- Anche i rilievi formulati con il secondo motivo devono ritenersi infondati. Questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui, nell’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, seppure il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., assume un particolare rilievo (ben più accentuato di quanto accade per i restanti contratti di diritto comune) in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, tuttavia il criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c., costituisce sempre il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni clausola pattizia (cfr. ex plurimis Cass. n. 18277/2010, Cass. n. 28460/2008, Cass. n. 6429/2008, Cass. n. 2781/2008, Cass. n. 6264/2006). Alla stregua della normativa che regola la materia, la volontà delle parti collettive deve essere pertanto ricostruita attraverso il senso letterale delle parole da esse utilizzate e attraverso la loro comune intenzione in (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2), nonchè attraverso la lettura complessiva del contratto, le cui clausole “si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.). Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio, laddove vengano adoperate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri generali dettati dagli articoli precedentemente indicati, le previsioni contrattuali conservino ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367-1370 c.c., le regole contenute negli stessi articoli si applicano solo se, una volta applicati i criteri generali, le clausole rimangono ambigue, oscure o di dubbio significato). In via ulteriormente subordinata e residuale, è consentito il ricorso ai criteri interpretativi fissati dall’art. 1371 c.c..

Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l’affermazione che dalla lettura dell’art. 4 del ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, etc. – secondo cui “il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell’impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza sei mesi prima della scadenza dell’appalto”, con la precisazione che allo stesso personale sarebbe stato riconosciuto “il trattamento economico contrattuale già corrisposto dall’impresa cessante, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità corrispondenti all’effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore, nonchè quanto percepito in base all’art. 43 del ccnl 18.12.80” – emergeva la comune volontà delle parti stipulanti di apprestare uno strumento contrattuale idoneo a garantire la continuità occupazionale nei confronti di quei dipendenti dell’impresa “cessante”, che, per il loro collegamento professionale con l’appalto, pur continuando a sussistere l’occasione lavorativa – sia pure con altro soggetto -, sarebbero rimasti pregiudicati da un mero mutamento soggettivo del datore di lavoro; di tal che, così interpretata la ratio della norma contrattuale, si doveva necessariamente concludere che la stessa non si limitava a prevedere a carico dell’impresa subentrante un mero obbligo di trattare con le organizzazioni sindacali, ma piuttosto un vero e proprio obbligo di assunzione (il “passaggio diretto e immediato”) del personale dell’impresa cessante, sempre nei limiti numerici sopra indicati, anche in difetto di una specifica manifestazione di volontà delle parti, in quanto la norma contrattuale già definiva compiutamente la fonte e i termini dell’obbligazione posta a carico dell’impresa subentrante.

Nè la Corte di merito ha mancato di evidenziare come il dato letterale e la ratio del precetto contrattuale trovassero ulteriori elementi di conferma nel comportamento della società Catucci, che, ricevuto dalla impresa cessante l’elenco dei dipendenti già impiegati nell’appalto con i relativi libretti di lavoro, all’esito della sottoscrizione del contratto con il Comune di Turi, aveva provveduto all’assunzione, sia pure in parte, del suddetto personale, dando così attuazione, seppure parziale, agli obblighi previsti dalla norma del citato art. 4.

8.- L’interpretazione fornita dalla Corte territoriale appare, dunque, corretta e rispettosa dei principi di ermeneutica contrattale stabiliti dall’art. 1362 c.c., e segg. – applicabili anche al l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune – per quanto riguarda in particolare l’applicazione del criterio letterale, avuto riguardo anche alla ratio della norma ed alle finalità perseguite dalle parti sociali. Le censure espresse dalla società ricorrente non valgono ad inficiare la validità di tale interpretazione, posto che, come evidenziato dal giudice del merito, l’obbligo di assunzione, come definito dalla citata norma dell’art. 4, preesiste all’incontro tra l’impresa subentrante e le organizzazioni sindacali, incontro il quale ha solo una funzione di agevolare l’adempimento dell’obbligazione da parte dell’impresa.

L’obbligo di assunzione è già definito in tutti i suoi elementi dalla normativa collettiva e non richiede ulteriori integrazioni di carattere negoziale, essendo previsto il trasferimento “diretto ed immediato” del personale dell’impresa cessante a quella subentrante, nei limiti numerici pure stabiliti dalla norma contrattuale, con la conservazione del “trattamento economico contrattuale già corrisposto dall’impresa cessante, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità …”, in sostanza con la prosecuzione del rapporto di lavoro presso l’impresa subentrante nell’appalto.

9.- Contrariamente a quanto si sostiene nel motivo di gravame, nell’interpretazione del contratto collettivo il giudice d’appello non ha fatto ricorso all’analogia prevista dall’art. 12 preleggi, comma 2, ma, avendo assegnato comunque rilievo preminente al criterio dettato dall’art. 1362 c.c., comma 1, si è limitato a constatare la presenza di regolamentazioni analoghe a quella prevista dall’art. 4 “in tutti i contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti di imprese di pulizia o esercenti servizi di nettezza urbana”, e così di uno strumento contrattuale di garanzia della continuità occupazionale nel caso di cessazione dell’appalto, comune a tutto il settore degli appalti dei servizi di pulizia o di nettezza urbana.

Nessun rilievo hanno, infine, le argomentazioni svolte nell’ultima parte del motivo in esame in ordine ai rapporti tra i diversi livelli di contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) definiti dal “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo”, stipulato tra Governo e Sindacati il 3.7.1993, sottoscritto il 23.7.1993, posto che nella fattispecie non vengono in rilievo particolari problematiche che attengano specificamente ai rapporti tra i diversi livelli della contrattazione collettiva, essendo l’incontro di cui al citato art. 4, tra l’impresa subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali, stato previsto solo in funzione dell’avvio della “procedura” relativa a quel “passaggio diretto ed immediato” del personale dell’impresa cessante, che costituisce l’oggetto dell’obbligo posto direttamente a carico dell’impresa subentrante dalia normativa collettiva.

Anche il secondo motivo deve essere pertanto respinto.

10.- Il terzo motivo deve ritenersi inammissibile in quanto palesemente carente sotto il profilo della formulazione del quesito di diritto prescritta dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

11- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a quo e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da una sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010).

Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr.

ex plurimis, Cass. n. 8555/2010, Cass. sez. unite n. 4908/2010, Cass. n. 16528/2008, Cass. n. 8897/2008, Cass. n. 16002/2007).

12.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore del’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, ha inteso valorizzare (Cass. n. 5208/2010, Cass. n. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite n. 27368/2009); per gli stessi motivi, il quesito di diritto non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla S.C. di stabilire se sia stata violata o meno una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve poi investire la ratio decidendo della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass. n. 1285/2010, Cass. n. 4044/2009).

13.- Nella specie, il quesito formulato da parte ricorrente a chiusura dell’ultimo motivo di ricorso (“il giudice di merito, accertato il contenuto della domanda, deve emettere la pronuncia iuxta probata et alligata partium, in base a documenti e prove ritualmente acquisite al processo, individuando gli oneri a carico delle parti, e pertanto deve rigettare la domanda ove l’attore non abbia offerto la prova chiara e convincente della sua fondatezza”) non può certamente ritenersi adeguato a recepire l’iter argomentativo che supporta le relative censure in quanto, oltre ad essere del tutto privo di riferimenti concreti agli elementi di fatto rilevanti nel caso specifico, non consente di individuare il principio di diritto posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato, nè il diverso principio che, ad avviso della ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie, limitandosi inammissibilmente a riprodurre il contenuto astratto di precetti normativi o di principi generali che si assumono violati dal giudice del merito e che, in quanto tali, proprio per la loro assoluta generalità, potrebbero essere applicati in qualunque controversia civile. In tal modo, parte ricorrente si è sottratta all’onere imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., di sottoporre alla S.C. una propria finale conclusiva valutazione della dedotta violazione di legge, sulla cui correttezza sollecitare la pronuncia di questo giudice di legittimità.

14.- Il ricorso deve essere pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

15.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono distratte a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione a favore dell’avv. R. Bia, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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