Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20191 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20191 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 18302/2016 RG.,
sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 22/07/2016 nel
procedimento vertente tra RUSSO FlIAPPO MATTI

i\

contro

COMUNE DI ROMA, CONI-UNE DI CALTANISSETTA,
COMUNI DI CI ThALÙ, COMUNE DI SABAUDIA, COMUNE DI
SAN CATALDO, EQUITAI,IA SUD SPA, ed iscritto al n.
62627/2015 R.G. di quell’ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA GRILLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale CARMI TO CI i ENTANO, che
chiede alla Corte di cassazione, in camera di consiglio, previa eventuale
richiesta alla cancelleria del Tribunale, di procedere alla rituale
comunicazione alle parti dell’ordinanza, indichi la competenza del

Data pubblicazione: 31/07/2018

giudice di pace territorialmente competente, con le conseguenze di
legge.

FATTI DI CAUSA
1. Filippo Mania Russo propose opposizione, davanti al Giudice di

della sua vettura ed alle cartelle esattoriali contenenti le relative
intimazioni di pagamento a lui notificati in relazione a numerose
violazioni del codice della strada.
Il Giudice di pace si dichiarò incompetente, ritenendo che la
competenza spettasse al Tribunale di Roma, trattandosi di opposizione
all’esecuzione.
2. 11 Tribunale, davanti al quale il giudizio è stato riassunto dalla parte
opponente, con ordinanza del 22 luglio 2016 ha sollevato d’ufficio il
regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., sul
rilievo che la competenza dovrebbe spettare al Giudice di pace.
Ha osservato il Tribunale che il fermo amministrativo dei beni mobili
registrati non ha natura di atto di espropriazione forzata, bensì di
misura afflittiva finalizzata ad indurre il debitore all’adempimento,
sicché la sua impugnazione segue le regole generali ‘del rito ordinario.
Trattandosi, nella specie, di contestazione di un provvedimento
sanzionatoti°, la competenza dovrebbe spettare al giudice di pace, ai
sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che, una volta accertato che il
provvedimento emesso dal Tribunale sia stato comunicato alle parti, il
regolamento venga deciso nel senso auspicato dal Tribunale, cioè
dichiarando la competenza del Giudice di pace. .

RAGIONI DELLA DECISIONE
• Osserva il Collegio, innanzitutto, che dal fascicolo d’ufficio risulta
che l’ordinanza del Tribunale di Roma che ha sollevato l’odierno
Ric. 2016 n. 18302 sez. M3 – ud. 10-07-2018
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pace di Roma, avverso l’atto di preavviso di fermo amministrativo

conflitto di competenza è stata comunicata alle parti con avviso ai
relativi difensori, ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ., il che garantisce la
regolare instaurazione del contraddittorio in questa sede, così come
puntualmente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria

Ciò detto, è opportuno ricordare che questa Sesta Sezione Civile, con
ordinanza interlocutoria del 24 marzo 2017, n. 7738, ha rinviato a
nuovo ruolo la trattazione del presente conflitto, poiché era stata
rimessa all’esame delle Sezioni Unite, con tre diverse ordinanze, la
questione di massima di particolare importanza relativa alla natura
giuridica della competenza del giudice di pace in materia di sanzioni
amministrative irrogate per violazioni del codice della strada; e tale
questione, benché avente ad oggetto dei casi non identici a quello
odierno — nel quale si discute del preavviso di fermo amministrativo di
una vettura — era decisiva anche ai fini del caso in esame.
2. Le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’argomento con la recente
sentenza 27 aprile 2018, n. 10261, nella quale è stato stabilito che la
competenza del giudice di pace di cui all’art. 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150 (opposizione ad ordinanza ingiunzione), è una
competenza per materia, solo per alcune ipotesi connotata
dall’elemento del valore; in particolare, la competenza è del tribunale se
l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione ha ad oggetto le violazioni di
cui alle materie indicate nel comma 4 dell’art. 6 (lettere dalla a alla f),
ovvero se (comma 5) per la violazione è prevista una sanzione
pecuniaria superiore nel massimo ad euro 15.493, ovvero sia stata
applicata una sanzione superiore a detta somma (evidente è il richiamo
al pregresso art. 22-bis della legge n. 689 del 1981).
La competenza del medesimo giudice di pace di cui all’art. 7 del digs.
n. 150 del 2011 (opposizione a verbale di accertamento di violazione
Ric. 2016 n. 18302 sez. M3 – ud. 10-07-2018
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scritta.

del codice della strada)

invece, in base alla richiamata sentenza delle

Sezioni Unite, una competenza per materia senza limiti di valore.
,a sentenza citata ha poi chiarito che «gli stessi criteri di competenza
vanno applicati anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di

dalla sentenza 22 luglio 2015, n. 15354 delle Sezioni Unite».
3. Facendo applicazione dei principi suddetti, il Collegio rileva che nel
caso in esame, poiché si tratta di una fattispecie che rientra nell’ipotesi
di cui all’art. 6 e non in quella di cui all’art. 7 cit., assume rilievo l’entità
delle sanzioni in concreto irrogate in relazione alle violazioni del codice
della strada. A questo fine va fatta applicazione del principio, già
enunciato da questa Corte in relazione alla legge 24 novembre 1981, n.
689, secondo cui in tema di sanzioni amministrative, l’art. 22-bis della
legge n. 689 del 1981 attribuisce al giudice di pace la competenza per le
opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore fino ad
curo 15.493, dovendosi aver riguardo, al fine di determinare tale
parametro, al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna
violazione, senza che rilevi che il provvedimento sanzionatorio abbia
ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della
sommatoria dei relativi importi, venga superato il limite di valore che
radica la competenza del giudice di pace (sentenza 12 marzo 2012, n.
3878, confermata dall’ordinanza 5 luglio 2013, n. 16894). Pertanto, pur
trattandosi di numerose violazioni che, a quanto risulta, sommate
insieme determinerebbero il superamento della soglia suindicata, va
ugualmente dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma,
davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.

Ric. 2016 n. 18302 sez. M3 – ud. 10-07-2018
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fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile — 3, il 10 luglio 2018.

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