Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20191 del 25/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 20191 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA
sul ricorso 5255-2011 proposto da:
MANESCHI

BRUNO

MNSBRN41D17L386L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso
lo

studio

dell’avvocato

PATRIZIA

BARLETTELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO

ROMANO

giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2014
contro

1674

TASHO ANDI TSHNDA70D24Z100A, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI

NOSCHESE,

rappresentato

1

e

difeso

Data pubblicazione: 25/09/2014

dall’avvocato GIUSEPPE CENTOLA giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro

UGF ASSICURAZIONE SPA ;

avverso la sentenza n. 1436/2010 del TRIBUNALE di
COMO, depositata il 12/10/2010 R.G.N. 6915/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato PATRIZIA BARLETTELLI per delega;
udito l’Avvocato GIUSEPPE CENTOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto.

2

– intimata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Bruno Maneschi proponeva, avanti al Giudice di
Pace di Como, ricorso ex art. 3 l. n. 102/2006 per
conseguire il risarcimento dei danni subiti a
seguito di un sinistro stradale avvenuto il
vettura condotta dall’attore e quella guidata da
Andi Tasho.
Il Giudice di Pace accertava la responsabilità
paritaria di entrambi i conducenti e condannava il
Tasho e la sua compagnia assicuratrice (Aurora
Assicurazioni) al risarcimento dei danni nella
misura del 50%.
Avverso

detta

sentenza

(depositata

il

28.11.2008) proponeva appello il Tasho, con
ricorso

depositato

in data data 31.12.2009, che

veniva notificato al Maneschi -unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza- il successivo
19.1.2010.
Il Maneschi resisteva, eccependo -fra l’altrola tardività dell’appello, in quanto il termine
per l’impugnazione non era soggetto a sospensione
feriale.
Si

costituiva anche

la Aurora Ass.ni,

associandosi alla richiesta di riforma della
sentenza.
Il

Tribunale

respingeva

l’eccezione

di

tardività e, accogliendo il gravame, rigettava la
domanda del Maneschi, con condanna dello stesso
alla restituzione delle somme riscosse e al
3

7.4.2006, in cui erano rimaste coinvolte la

pagamento delle spese processuali dei due gradi di
giudizio in favore di entrambe le controparti.
Ricorre per cassazione il Maneschi affidandosi
a due articolati motivi; resiste a mezzo di
controricorso il Tasho.
l.

Il Tribunale di Como, dato atto che il

giudizio avanti al Giudice di Pace si era svolto
secondo il rito del lavoro, ha rigettato
l’eccezione di tardività dell’appello sulla base
di due considerazioni.
In primo luogo, in guanto “l’art. 53 comma l l.
18.6.2009, n. 69 ha abrogato l’art. 3 della 1.
102/2006 dal che … deriva che il rito del lavoro
continua ad applicarsi alle sole cause considerate
dall’art. 3 pendenti alla data di entrata in
vigore della legge abrogativa”, mentre “la
presente causa non era pendente in guanto il
ricorso in appello è stato depositato il
successivo 31.12.2009”.
“perché anche prima

In secondo luogo,

dell’abrogazione al giudizio d’appello avverso le
sentenze del giudice di pace in tema di incidenti
stradali dovevano applicarsi le norme ordinarie
dettate per il processo d’appello”.
1.1. Col primo motivo di ricorso, il Maneschi
deduce violazione e falsa applicazione di norme di
diritto “in relazione all’art. 327 C.P.C.,
all’art. 53 della legge n. 69/2009 ed all’art. 3
della legge n. 742/1969″ e censura la sentenza
4

MOTIVI DELLA DECISIONE

sotto tre distinti profili: in primo luogo, per
non aver considerato che l’art. 53 fa riferimento
alla controversia (che era sicuramente pendente al
momento dell’entrata in vigore della l. n.
69/2009) e non al grado di giudizio; in secondo
luogo, per avere sostenuto -in contrasto col
dell’inutilizzabilità del rito speciale del lavoro
per l’impugnazione delle sentenze del Giudice di
Pace in tema di incidenti stradali”; infine,
perché, “quand’anche al procedimento di appello si
fosse davvero potuto applicare il rito ordinario,
con sospensione feriale dei termini processuali,
Tribunale avrebbe dovuto tenere in
considerazione la data di notifica dell’atto di
impugnazione e

non

quella del deposito del

ricorso”.
2. Il motivo è infondato, giacché l’appello
risulta tempestivo, ancorché per ragioni diverse
da quelle individuate dal Tribunale.
2.1.

Erra, infatti, il giudice di appello

quando sostiene che la causa non poteva
considerarsi pendente, mostrando di confondere la
pendenza della lite con la pendenza del giudizio
di gravame.
Erra altresì quando non considera che,
essendosi svolto il giudizio di primo grado
secondo il rito del lavoro (in difformità rispetto
all’orientamento espresso da questa Corte con
sentenza

n.

21418/2008),
5

il

principio

di

principio dell’ultrattività del rito- “la tesi

ultrattività del rito

imponeva che, ai fini

dell’impugnazione, si facesse riferimento
esclusivo al rito in concreto adottato per la
decisione da impugnare (Cass. S.U. 10978/2001;
Cass. n. 20811/2010: “l’identificazione del mezzo
di impugnazione esperibile contro un provvedimento
dell’affidamento della parte, con riferimento
esclusivo a quanto previsto dalla legge per le
decisioni emesse secondo il rito in concreto
adottato, con ciò venendo soddisfatte le medesime
esigenze di tutela salvaguardate dal c.d. principio
dell’apparenza, in riferimento alla qualificazione
dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata
dal giudice”): l’appello doveva -quindi- essere
proposto secondo le regole del rito del lavoro e
la tempestività doveva essere valutata in
relazione alla data del

deposito

del ricorso

(Cass. n. 8995/2000).
2.2. Va escluso, però, che non operasse la
sospensione feriale dei termini in quanto la
deroga alla sospensione (ex art. 3 l. n. 742/69)
si riferisce alle sole controversie di lavoro e
non a tutte le controversie regolate dal rito del
lavoro (Cass. n. 11607/2010; Cass. n. 28291/2011,
concernente proprio un’ipotesi di controversia in
materia di risarcimento danni da circolazione
proposta nella vigenza dell’art. 3 l. n.
102/2006).
6

giurisdizionale va operata, a tutela

Ne consegue che l’appello -proposto secondo le
norme del rito lavoro, ma in una controversia per
cui non operava la sospensione del termine
feriale- risultava tempestivo in quanto il ricorso
venne depositato il 31.12.2009, entro l’anno utile
computando in tale termine la sospensione feriale.
3. Col secondo motivo, il ricorrente censura
la decisione “anche sotto il profilo della
contraddittorietà della motivazione ex art. 360,
primo comma n. 5 C.P.C.”, e ciò -in primo luogoper aver ritenuto applicabile al giudizio di
appello il regime relativo ai procedimenti
ordinari, senza trarne la conseguenza di dover
apprezzare la tempestività dell’impugnazione dalla
notifica anziché dal deposito del ricorso e -in
secondo luogo- per avere effettuato una “errata
valutazione e illogica interpretazione delle
risultanze documentali complessivamente emergenti
dalla relazione cinematica _ estrapolando da
quest’ultima solo alcuni elementi che, per come
sono utilizzati, contrastano con la valutazione
finale operata dal CTU.
3.1. La prima censura

(che ripropone la

questione della tardività dell’appello) è priva di
interesse per quanto sopra affermato circa
l’ultrattività del rito del lavoro.
3.2. La seconda censura è inammissibile perché,
senza prospettare effettive ragioni di
contraddittorietà interne alla motivazione, appare
7

dal deposito della sentenza (28.11.2008),

volta

a

sollecitare

una

non

consentita

rivalutazione degli elementi probatori, cosicché
la lamentata contraddittorietà esprime unicamente
la difformità fra la valutazione compiuta dal
Tribunale e quella -di segno opposto- proposta
dall’odierno ricorrente.
4.

Le

ragioni

della

decisione

(che

prescindono dalle erronee affermazioni con cui la
sentenza

impugnata

ha

motivato

la

tempestività dell’appello) giustificano
l’integrale compensazione delle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
di lite.
Roma, 27.6.2014

,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA