Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20191 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17470/2019 r.g. proposto da:

H.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Stefania

Santilli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Milano, Via Lamormora n. 42.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data

23.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/2/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da H.F., cittadino del Mali, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha narrato: i) di essere nato a (OMISSIS), di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS) e di essere musulmano patricante; di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perché vittima di violenze e di aggressioni da parte della locale comunità musulmana che non aveva accettato l’atteggiamento accogliente e tollerante manifestato dal padre – che svolgeva il ruolo di imam nella predetta comunità – nei confronti di una famiglia di religione cristiana che si era trasferita nel loro villaggio, così subendo per tale ragione la violenza degli altri musulmani (che avevano ucciso il padre e lo avevano picchiato selvaggiamente; iv) di aver a sua volta aggredito, successivamente, uno dei suoi aggressori che, per fuggire, era morto accidentalmente e di temere pertanto anche la vendetta dei familiari del ragazzo morto nelle menzionate circostanze.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perché neanche ricorrevano i presupposti applicativi dell’invocata tutela internazionale, non essendo rintracciabili atti di persecuzione commessi ai danni del richiedente; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla regione del Kayes, regione maliana di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano, non rilevando a tal fine le allegate attività formative e lavorative, né una condizione di soggettiva vulnerabilità diversa ed ulteriore rispetto a quella dedotta per le la richiesta delle protezione maggiori.

2. Il decreto, pubblicato il 23.4.2019, è stato impugnato da H.F. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,5,7 e 8, in materia di definizione di atti persecutori e di individuazione di soggetti come agenti persecutori, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione agli obblighi di cooperazione istruttoria e della Convenzione di Ginevra e delle linee Guida UNHCR per la definizione dello status di rifugiato, in ragione dell’appartenenza ad un determinato “gruppo sociale” ed infine del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 ed artt. 2 e 3 CEDU.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g e art. 14, comma 1, lett. c, nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatto decisivo in ragione dell’esclusione dello stato di provenienza dal novero di quelli interessati da un conflitto armato generalizzato.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e dell’art. 10 Cost., comma 3, con ulteriore vizio di motivazione apparente in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria e in ordine alla valutazione della mancanza di una condizione di soggettiva vulnerabilità; si deduce inoltre, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost., nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione ai presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria, con conseguente vizio di mancanza o apparenza della motivazione e nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6.

4. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

4.1 Il primo motivo di censura è inammissibile.

4.1.1 In ordine alle doglianze articolate sulla contestata valutazione di non credibilità del racconto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate e del giudizio di loro complessiva attendibilità profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

4.1.2 In ordine alle ulteriori censure avanzate dal ricorrente nel motivo qui da ultimo in esame – e ciò con particolare riferimento alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, per le passate minacce di persecuzione, alla mancata corretta individuale del “gruppo sociale” oggetto dei dedotti atti di persecuzione e alla violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria – occorre evidenziare che le relative doglianze non si confrontano, in alcun modo, con la ratio decidendi principale del diniego della invocata protezione internazionale, e cioè con la valutazione di non credibilità del racconto, profilo quest’ultimo sul quale il ricorrente ha avanzato, con il presente ricorso, censure del tutto irricevibili per le ragioni già sopra evidenziate.

4.2 Anche la seconda doglianza – declinata in riferimento al diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. c – è inammissibile.

4.2.1 Occorre evidenziare, in primo luogo, che il Tribunale, adempiendo, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, ai suoi obblighi di cooperazione istruttoria, ha indicato (e dunque anche consultato) plurime fonti di informazioni internazionali (C.O.I.) per lo scrutinio della ricorrenza o meno dei presupposti applicativi dell’invocata protezione sussidiaria di cui al sopra ricordato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. Ne’ la parte ricorrente ha spiegato – in ciò incorrendo nell’evidenziata inammissibilità della censura le ragioni della genericità della detta indicazione: il tribunale ha invero indicato le fonti di conoscenza oggetto di consultazione (cfr. folio 9 del decreto impugnato) e non si comprende a quale ulteriore obbligo specificativo si sia sottratto il tribunale ambrosiano per il corretto adempimento delle previsioni contenute del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

4.2.2 Nel resto le doglianze sono inammissibili perché volte ad un nuovo scrutinio di merito in ordine alla valutazione di pericolosità interna del Mali.

Sul punto, non va dimenticato che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6-1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

Il motivo – così articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perché volto a sollecitare questa Corte, dunque, ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Mali, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nella regione di provenienza del ricorrente (Kayes) non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

4.2.3 A ciò va aggiunto che la doglianza è comunque inammissibile, anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, posto che non si indica ove sarebbe stata prodotta, nel corso del giudizio di merito, la diversa produzione documentale attestante una situazione interna del Mali diversa da quella accertata dal tribunale e della cui omessa valutazione si duole oggi il ricorrente.

4.3 Il terzo motivo è invece fondato già quanto al profilo della denunciata mera apparenza della motivazione in relazione al necessario bilanciamento tra l’inserimento socio-lavorativo in Italia e la condizione di soggettiva vulnerabilità nel caso di rientro nel paese di provenienza.

Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di vertice espressa da questa Corte (v. ss.uu. n. 29459/2019) ha fissato il principio secondo cui “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Tale approdo interpretativo costituisce la conferma del precedente orientamento giurisprudenziale rappresentato dalla nota sent. n. 4455/2018, secondo la quale “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

Ciò posto, risulta evidente dalla lettura del provvedimento impugnato che il tribunale ha completamente omesso la valutazione comparativa tra la condizione di inserimento sociale del richiedente (pur allegata) e la situazione interna del paese di provenienza (Mali), al fine di riscontrare la possibile compressione dei diritti fondamentali del richiedente al di sotto del nucleo fondante lo “statuto della dignità personale” (per utilizzare le stesse espressioni della giurisprudenza da ultimo citata), con ciò incorrendo nella denunciata violazione di legge e nel vizio di motivazione apparente o inesistente. Sotto quest’ultimo profilo, va aggiunto che il tribunale – pur dando atto dell’allegazione da parte del ricorrente di una iniziale integrazione di quest’ultimo nel contesto sociale italiano – non ha in alcun modo considerato le plurime condizioni soggettive di vulnerabilità (analfabetismo; giovane età; condizione di estrema povertà; morte di entrambi i genitori; esperienza traumatica in Libia; situazione di pericolosità interna del Mali) che erano state comunque allegate nel corso del giudizio di merito, omettendo dunque il doveroso riscontro tra la condizione soggettiva del richiedente, nella prospettata integrazione nel paese di accoglienza, e la situazione interna del Mali in relazione ai sopra indicati profili di vulnerabilità allegati dal richiedente.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato.

La decisione sulle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo; dichiara inammissibili i restanti motivi; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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