Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20191 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 07/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 07/10/2016), n.20191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Bruno – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Armafer s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Via Panama 74, presso l’avv. Gianni Emilio

Iacobelli, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Nebbia e

Giuseppe Ruta, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Edilcentro s.r.l., domiciliata in Roma, piazza del Popolo

18, presso la Regus Business Center Italia s.r.l., rappresentata e

difesa dall’avv. Salvatore Di Pardo, come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 607/2014 del Consiglio di Stato, depositata il

10 febbraio 2014;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Ruta, per la ricorrente, e avv. Di Pardo, per

la resistente

Udite le conclusioni del P.M., Dott. FUZIO Riccardo, che ha chiesto

inammissibilità o in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dalla Armafer s.r.l. avverso la sentenza del T.A.R. Molise che aveva accolto un ricorso proposto dalla Immobiliare Edilcentro s.r.l. per l’annullamento dell’autorizzazione alla costruzione di un muro che precludeva l’accesso a un garage di sua proprietà.

Risulta dalla sentenza impugnata che nel (OMISSIS) il Comune di Termoli adottò un piano particolareggiato a iniziativa pubblica per la realizzazione di un complesso polifunzionale unitario composto da quattro distinti corpi di fabbrica, “con la prescrizione, nei titoli edilizi rilasciati in attuazione di tale piano, dell’accesso veicolare ai piani interrati del complesso immobiliare, dalla prospiciente strada laterale di via (OMISSIS) di due rampe, una per i fabbricati (OMISSIS) (il primo di proprietà della Società Armafer, il secondo di proprietà della Immobiliare Edilcentro) e un’altra per i corpi di fabbrica (OMISSIS)”.

Sicchè i giudici amministrativi ritennero che la costruzione del muro contravvenisse sia al Piano urbanistico sia ai titoli edilizi rilasciati in attuazione, con la conseguenza della “illegittimità dell’autorizzazione implicita per decorso del termine dalla presentazione della DIA” e della “assoggettabilità del realizzato intervento all’adozione da parte del Comune di Termoli di provvedimenti ripristinatori dell’originario stato dei luoghi”.

Contro la sentenza del Consiglio di Stato ha proposto ricorso per cassazione la Armafer s.r.l. sulla base di un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Immobiliare Edilcentro s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente deduce difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si verte in materia di diritti soggettivi, come accertato con effetto di giudicato anche sulla giurisdizione dalla Corte d’appello di Campobasso, che confermò il rigetto della domanda proposta dalla Immobiliare Edilcentro s.r.l. per rivendicare un diritto di comproprietà sulla rampa di accesso ai garage.

2. La controricorrente Immobiliare Edilcentro s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per il giudicato sulla giurisdizione formatosi in conseguenza della mancata impugnazione sul punto della sentenza del T.A.R. Molise.

3. Premesso che non ha qui alcuna efficacia preclusiva il giudicato di accertamento negativo della comproprietà della rampa, in quanto estraneo alla questione della legittimità dell’autorizzazione a costruire il muro che vi insiste, risulta fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte sono infatti precluse dal giudicato, anche implicito, le questioni di giurisdizione non riproposte con specifici motivi di impugnazione (Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, m. 604576, Cass., sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2067, m. 616102, Cass., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5704, m. 622200).

Con riferimento alla questione della legittimità dell’autorizzazione a costruire il muro controverso, s’era dunque formato nel caso in esame il giudicato sulla giurisdizione amministrativa, in quanto Armafer s.r.l. non aveva impugnato sul punto la sentenza del giudice amministrativo di primo grado, che aveva implicitamente riconosciuta la propria giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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