Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20191 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 03/10/2011), n.20191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22204/2007 proposto da:

CATUCCI DOMENICO & C S.N.C., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 50,

presso lo studio dell’avvocato INTINO CIRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PINTO Raffaele, giusta delega in atti e da ultimo

d’Ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

D.T.U.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 137/1 presso lo studio dell’avvocato DE AMICIS Fulvio,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/04/2007 R.G.N. 1312/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato DE AMICIS FULVIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.T.U.P. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad essere assunto alle dipendenze della società Catucci Domenico & C. s.n.c., quale impresa subentrante nella gestione del servizio di nettezza urbana del Comune di Turi, assumendo che la convenuta era tenuta all’assunzione dei dipendenti già addetti allo stesso servizio nella precedente gestione in forza delle previsioni del capitolato speciale d’appalto e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Tribunale di Bari ha respinto la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte di Appello di Bari, che ha ritenuto la sussistenza del diritto del dipendente all’assunzione da parte dell’impresa subentrante sulla base delle disposizioni del capitolato di appalto e del contratto collettivo, ed in particolare dell’art. 4 del ccnl, secondo cui “nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell’impresa cessante, il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto e immediato del personale dell’impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza sei mesi prima della scadenza dell’appalto”, con l’ulteriore previsione che allo stesso personale sarebbe stato riconosciuto il trattamento economico contrattuale già corrisposto dall’impresa cessante, ivi compresi gli scatti di anzianità maturati alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Catucci affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso il D.T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia omesso esame e omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, e cioè sulla rinuncia alla domanda risarcitoria da parte dell’appellante, nonchè violazione degli artt. 110 e 112 c.p.c., per non avere il giudice d’appello rilevato il difetto di interesse all’azione da parte dell’appellante ed aver pronunciato la sentenza oltre la richiesta della parte. La ricorrente, in particolare, deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base della rinuncia alla domanda risarcitoria contenuta nella lettera del lavoratore in data 13.2.2006, prodotta all’udienza del 21.2.2006, e non ritenere irrilevanti i documenti prodotti, senza fornire sul punto alcuna motivazione.

2.- Con il secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla inapplicabilità del ccnl alla società ricorrente, nonchè violazione e falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale anche alla luce della L. n. 300 del 1970, art. 36. Si contesta, in sostanza, l’interpretazione fornita dalla Corte di merito in ordine alla portata delle clausole del bando di gara (e in particolare di quella che prevede il contenuto dell’offerta dei partecipanti alla gara) e dell’art. 12 del capitolato d’appalto.

3.- Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 ccnl e dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.. Si deduce, in particolare, che la motivazione della sentenza si riduce a una petizione di principio, avulsa dal contenuto letterale della clausola contrattuale, che prevede un “obbligo a trattare” e non ad assumere direttamente il personale alle dipendenze della impresa subentrante.

4.- Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione alla statuizione con la quale è stato riconosciuto, senza fornire adeguata motivazione, il diritto del lavoratore ad essere assunto “con attribuzione delle stesse mansioni e dello stesso inquadramento in precedenza attribuitogli”.

5.- Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. – va tenuta distinta dalla rinuncia all’azione (o rinuncia all’impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l’accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all’impugnazione di pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all’azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; l’identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poichè, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all’impugnazione fa venir meno il potere- dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all’impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame indipendentemente dall’accettazione della controparte).

Accertare se un determinato fatto concreta una rinuncia agli atti o al giudizio è compito del giudice di merito, implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di un’indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della parte, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione (Cass. n. 21685/2005, Cass. n. 2647/2003).

6.- Nella specie, la società Catucci ha prodotto in appello una lettera del lavoratore con la quale questi dichiarava di rinunciare “al giudizio di appello e ad ogni domanda risarcitoria”, sostenendo trattarsi di rinunzia all’azione che comportava la cessazione della materia del contendere quanto meno sulla domanda di risarcimento del danno. Il resistente ha contestato nel controricorso la fondatezza di tale prospettazione, sostenendo che la volontà in tale senso manifestata dal D.T. sarebbe stata posta nel nulla da una successiva lettera proveniente dallo stesso lavoratore, pur essa prodotta in appello, all’udienza del 23.1.2007.

7.- A fronte di tali posizioni difensive, la Corte territoriale avrebbe dovuto dunque prendere in esame il contenuto dei documenti prodotti da entrambe le parti per stabilire se, nella specie, fosse effettivamente intervenuta una valida rinuncia all’azione (rectius, all’impugnazione) da parte del lavoratore, quale fosse l’ambito di tale rinuncia e quale ne fossero gli effetti sul piano processuale.

8.- Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta soltanto che all’udienza di discussione sarebbero stati prodotti da parte del difensore dell’appellante “alcuni documenti sopravvenuti, per la verità relativi a “fatti” non rilevanti per la presente decisione”, senza alcuna altra specificazione in ordine alla natura e al contenuto di tali documenti.

9.- E’ evidente che la motivazione della sentenza è, su questo punto, del tutto carente, non essendo dato rilevare di quali documenti si tratti, a quali “fatti” essi facciano riferimento e perchè tali fatti non sarebbero rilevanti per il processo, restando dunque completamente omesso l’esame di un punto decisivo della controversia, costituito dalla efficacia della intervenuta rinuncia “al giudizio di appello e ad ogni domanda risarcitoria” e dagli effetti di tale rinuncia sul piano processuale; punto che era stato prospettato dalla parte appellata e che era comunque rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione attinente alla verifica della persistenza dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio ed al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (vedi Cass. n. 4499/96 cit.).

10.- Il ricorso va dunque accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione perchè decida sulle questioni sopra indicate nel rispetto dei principi espressi sub 5).

11.- Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti dalla cassazione della sentenza.

12.- Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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