Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20190 del 31/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20190 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 7051-2016 proposto da:
I_,AROTONDA DONATO, elettivamente domiciliato in R()MA, VIA
TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTI:„ che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MIRI J CRISTINA,
PIERANGH SCACCI-II;
– ricorrente contro
MORISETTI VITTORIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato M ARCI<1 i 0
BONOTTO, che la rappresenta e -difende unitamente all'avvocato
1,0R1DAN1\ BRIZIO;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1856/2015 della CORI] D'APP1 i i 0 di
TORINO, depositata il 21/10/2015; - Data pubblicazione: 31/07/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCKSCO
MARIA CIRII,1,0. FATTI DI CAUSA Verbania, Vittoria Morisetti, coniuge separata, chiedendo che fosse
accertata in capo a lui la titolarità esclusiva dell'importo di euro
42.183,02 dei fondi SICAV esistenti presso la Banca Primavera, previo
accertamento della cointestazione con la convenuta dei rapporti
bancari esistenti presso tale istituto di credito, per un controvalore
Complessivi di curo 83.483,02.
Chiese altresì che la convenuta fosse condannata a restituirgli la metà
della somma, corrispondente per l'intero a lire 80 milioni, che la madre
dell'attore gli aveva consegnato a fini di investimento e che egli
sosteneva di aver versato sul conto corrente cointestato.
Si costituì in giudizio la Morisetti, sostenendo di aver legittimamente
disinvestito una somma corrispondente alla metà delle giacenze
bancarie e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l'attore al pagamento delle
spese di giudizio.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'attore soccombente e la
Corte d'appello di Torino, con sentenza del 21 ottobre 2015, ha
dichiarato l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 cod. proc.
civ. ed ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese
del grado.
La Corte di merito ha osservato, tra l'altro, che l'impugnazione non
aveva censurato in alcun modo la sentenza del Tribunale in relazione
all'affermazione ivi contenuta secondo cui gli investimenti entrano di
diritto a far parte della comunione legale tra coniugi, ai sensi dell'art.
Ric. 2016 n. 07051 sez. M3 - ud. 10-07-2018
-2- 1. Donato Larotonda convenne in giudizio, davanti al Tribunale. di 177 cod. proc. civ.; così come non aveva tenuto presente la circostanza
per cui la Niorisetti aveva disinvcstito solo la metà di quanto esistente
sui depositi comuni.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Torino propone ricorso Resiste Vittoria Morisetti controricorso.
11 ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli arti. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 342
cod. proc. civ.; con il secondo motivo, violazione dell'art. 112 cod.
proc. civ. e omessa pronuncia sulla domanda di condanna in via di
regresso; con il terzo motivo, violazione degli arti. 1294, 1299 e 177,
primo comma, lettera a), cod. civ.; con il quarto motivo, omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti.
2. Osserva la Corte, innanzitutto, che il ricorso è stato redatto con una
tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,
perché non contiene un'idonea esposizione sommaria dei fatti di causa
c non consente di comprendere con la necessaria chiarezza quale fosse
l'esatto contenuto delle domande proposte in primo grado.
2.1. ',Vanto premesso, si rileva che il primo motivo è inammissibile
perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il
ricorrente, infatti, pretende di dimostrare che l'atto d'appello sarebbe
stato rispettoso dell'art. 342 cod. proc. civ. — con conseguente
erroneità della decisione di inammissibilità — sul rilievo che l'unica
domanda avanzata in sede di gravame sarebbe stata quella di condanna
della Morisetti al rimborso della metà della somma versata alla madre
Ric. 2016 n. 07051 sez. M3 - ud. 10-07-2018
-3- Donato I ,arotonda con atto affidato a quattro motivi. del l ,arotonda; ed aggiunge di non aver mai richiamato l'art. 179 del
codice civile. i evidente, invece, che in questo modo il ricorrente
dimostra di non aver compreso il senso della decisione di primo grado
e di aver proposto un motivo di appello inconferente, perché egli versamento in denaro, che era per legge rientrante nella comunione
legale esistente tra i coniugi fino a prova contraria, da lui non fornita.
Tale travisamento della decisione di primo grado comporta
l'infondatezza del secondo motivo, perché è chiaro che il Tribunale e
la Corte d'appello hanno fornito una risposta anche alla domanda
avanzata in via di regresso, per cui nessuna omessa pronuncia è
configurabile
2.2. I motivi terzo e quarto sono inammissibili per evidente
inconferenza. Il terzo, infatti, si risolve nella mera indicazione di
norme che si sarebbero dovute applicare, mentre il quarto lamenta un
omesso esame in relazione alla mancata ammissione di richieste
istruttorie.
3. 11 ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
À tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-qllater, del
c1.13 .R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Ric. 2016 n. 07051 sez. M3 - ud. 10-07-2018
-4- avrebbe dovuto dimostrare l'appartenenza esclusiva di un bene, cioè il complessivi curo 2.400, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali
ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 10 luglio 2018.
Il Presidente 01AL, ot< OAAA ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a