Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20190 del 25/09/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 20190 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SESTINI DANILO
Rep. gi ‘
SENTENZA
Ud. 27/06/2014
sul ricorso 4071-2011 proposto da:
PU
FIN ANDREA FNINDR71D05L551T, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO BEVIVINO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIO RIGO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
2014
1673
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA GIA’
UAP ITALIANA SPA
00902170018, in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, Dott. MAURIZIO RAIN0′, elettivamente
1
Data pubblicazione: 25/09/2014
domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
di VENEZIA, depositata il 16/08/2010 R.G.N. 2490/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato FRANCESCO BEVIVINO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE INCANNO’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
raccoglimento.
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avverso la sentenza n. 1627/2010 della CORTE D’APPELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roberto Cazzola conveniva in giudizio Aristide
e Giovanni Cariolato e la SAI s.p.a. per ottenere
il risarcimento dei danni riportati a seguito
dello scontro -avvenuto il 2.11.87- fra il
ciclomotore condotto da Andrea Fin, a bordo del
127 di proprietà di Giovanni Cariolato (assicurata
presso SAI) e condotta da Aristide Cariolato.
A seguito di chiamata in causa da parte dei
Cariolato, si costituiva in giudizio il Fin, che
contestava qualsiasi responsabilità e chiamava in
giudizio la propria assicuratrice -UAP Italiana
s.p.a.- per l’eventuale manleva.
La UAP si costituiva eccependo, fra l’altro,
l’inoperatività della polizza (in quanto il
conducente -sedicenne- non era abilitato a
trasportare passeggeri sul sellino posteriore), e
-comunque- la prescrizione di ogni diritto nei
suoi confronti.
Il Tribunale accertava la responsabilità
paritaria dei due conducenti e li condannava al
risarcimento dei danni, rigettando tuttavia la
domanda di manleva proposta dal Fin.
La Corte di Appello confermava la decisione,
con sentenza n. 1627/2010, avverso la quale
ricorre per cassazione il Fin, affidandosi ad un
unico motivo; resiste la AXA Ass.ni s.p.a. (già
UAP) a mezzo di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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quale l’attore era trasportato, e la vettura Fiat
1.
Con l’unico motivo di ricorso, il Fin
deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
79 lettera d) D.P.R. 15.06.1959 n. 393 Codice
della Strada vigente alla data del sinistro
(21.11.1987) e art. 1917 c.c. con riferimento
all’art. 360 n. 3 C.P.C.”: si duole che la Corte
abilitato alla guida, pur essendo pacifico che lo
stesso era titolare di patente di categoria A, ed
assume che la circostanza che sul ciclomotore
fosse trasportato un passeggero non privava il
conducente dell’abilitazione, ma “lo rendeva solo
responsabile
della
violazione
amministrativa
contemplata dall’art. 79 coma 4 C.d.S.”.
2.
Al riguardo, la Corte territoriale ha
osservato che “è pacifico … che Andrea Fin non era
abilitato a trasportare un passeggero sul sellino
posteriore del suo motoveicolo, sicché nessuna
azione di manleva potrà il predetto svolgere nei
confronti della sua assicurazione”.
3.
Il ricorso è fondato.
E’ noto, infatti, che secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, “in tema di
assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione di veicoli a motore, la
previsione di una clausola di esclusione della
garanzia assicurativa per i danni cagionati dal
conducente non abilitato alla guida non è idonea ad
escludere l’operatività della polizza ed il
conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore,
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abbia ritenuto che il conducente non fosse
se detto conducente, legittimamente abilitato alla
guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e
cautele imposte dal codice della strada. Infatti,
per
mancanza di abilitazione alla guida deve
intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la
mancanza, originaria o sopravvenuta, delle
(sospensione, revoca,
decorso
del termine per la
conferma, sopravvenienza di condizioni ostative),
onde, ove esista un’abilitazione alla guida,
l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni,
eventualmente imposte dal legislatore, non si
traduce in una limitazione della validità od
efficacia del titolo abilitativo, ma integra una
ipotesi di mera illiceità della guidar’ (Cass. n.
12728/2010, conforme a Cass. n. 19657/2005 ).
4.
Atteso che, nel caso di specie, non
risulta contestato che il Fin fosse in possesso di
valida patente di guida, deve ritenersi che la
sola circostanza che trasportasse un passeggero in violazione dell’art. 79 C.d.S.- non valga a
rendere inoperante la garanzia, ove la specifica
ipotesi di esclusione non fosse espressamente
prevista dalle condizioni di polizza (cfr Cass. n.
12270/2009, relativa proprio ad un’ipotesi di
inosservanza del divieto di trasportare passeggeri
su un ciclomotore).
5.
La sentenza va dunque cassata, con rinvio
alla Corte territoriale che dovrà attenersi ai
5
condizioni di validità e di efficacia della stessa
principi sopra richiamati e provvederà anche in
ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia,
anche per le spese del giudizio, alla Corte di
Appello di Venezia, in diversa composizione.
Roma, 27.6.2014