Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20190 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.18/08/2017),  n. 20190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del cur.fall. p.t., rappr. e

dif. dall’avv. Paolo Bosticco, elett. dom. presso lo studio

dell’avv. Vincenzo Ioffredi, in Roma, in via A. Gramsci n. 34, come

da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

BANIAN s.r.l. in liq., in persona del liquidatore p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Luciana De Filippo e dall’avv. Rossella Pulci, nonchè

dall’avv. Enrico Ronchini, elett. dom. presso lo studio di questi,

in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, come da procura in calce

all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Milano 17.1.2012, n. 85/12,

R.G. 2193/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 5 luglio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l’avvocato Ronchini per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi

quarto e quinto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (Fallimento) impugna la sentenza App. Milano 17.1.2012, n. 85/12, R.G. 2193/2008, con cui veniva accolto in parte l’appello di BANIAN s.r.l. in liq. (Banian) avverso la sentenza Trib. Milano 14.5.2008, n. 6269/2008, resa su opposizione allo stato passivo del fallimento, così riconoscendo il credito dell’appellante in prededuzione per 112 mila Euro, a titolo di mancato pagamento del saldo prezzo della vendita a rate alla fallita di un ramo di azienda, propria di contratto nel quale il curatore sarebbe subentrato.

2. La corte d’appello, superando il limite dell’avvenuta autorizzazione impartita dal giudice delegato al curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. a non subentrare nel contratto di “vendita a rate” del ramo d’azienda, ne ha qualificato la portata siccome provvedimento interno e di natura ordinatoria, la cui mancata impugnazione – da parte della cedente Banian s.r.l., creditrice del saldo prezzo – era irrilevante. Tale premessa permetteva così, per il giudice d’appello, di verificare che il curatore era per facta concludentia subentrato nel contratto, “avendo alienato un ramo aziendale” ed in particolare quello che Banian aveva ceduto a (OMISSIS) riservandosene la proprietà fino al totale pagamento del corrispettivo: si trattava cioè, alla luce delle denominazioni pattizie e dei riscontri emersi dalle trattative tra le parti, di un’azienda (ristorante) costituita con la denominazione “(OMISSIS)” dalla stessa Banian, in sovrapposizione alla precedente azienda affittata dai proprietari dell’esercizio pubblico “(OMISSIS)” che erano altresì proprietari dei muri, all’esito di una vicenda in cui gli originari proprietari-locatori avrebbero ricevuto il corrispettivo della locazione immobiliare, mentre l’azienda era pagata alla sola Banian, stante le rispettive proporzioni di prezzo (292 mila Euro a Banian). Inoltre, il comportamento concludente del curatore risultava dalla stessa istanza di autorizzazione allo scioglimento del contratto, seguita a chiusura del ristorante, licenziamenti, risoluzione delle somministrazioni, oltre che atto di disposizione verso terzo, ma solo il 10.6.2005.

3. Il ricorso è affidato a sei motivi, cui resiste la società con controricorso. Il fallimento ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto alla L. Fall., art. 73, avendo la sentenza erroneamente applicato principi attinenti semmai al fallimento del venditore, essendo escluso che nella vicenda potesse ammettersi un subentro di fatto e prescindente dall’autorizzazione del giudice delegato.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., artt. 26,100,103 e 72, per avere la sentenza trascurato la efficacia del giudicato endofallimentare sul punto dell’autorizzazione allo scioglimento, data dal g.d. ma non impugnata da Banian ed altresì sul punto della rivendica della stessa azienda da parte dei proprietari originari, oggetto di accoglimento e parimenti non censurata.

3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione quanto ai comportamenti concludenti del curatore ai fini del suo rilevato subentro nel contratto.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362,2725 e 2556 c.c., avendo erroneamente la sentenza interpretato i comportamenti del curatore quali condotte concludenti.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione quanto alla duplicità di contratti con lo stesso oggetto, per cui sarebbe nullo per sua impossibilità quello di cui è stato predicato il subingresso del curatore.

6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 2556 c.c., avendo erroneamente la sentenza trascurato la natura di contratto d’affitto d’azienda intercorsa fra Banian e gli originari titolari, il che rendeva inammissibile che la prima potesse cedere la stessa azienda, non essendone proprietaria, a (OMISSIS).

7. Il primo e il terzo motivo, da esaminare unitamente per la evidente connessione, sono per un profilo infondati e per altro inammissibili. Nella vicenda, si premette, trova applicazione il testo della L. Fall., art. 73 nella formulazione anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 169 del 2007, stante la non contestata pronuncia di fallimento resa nel maggio del 2005. Tale circostanza circoscrive l’interrogativo alla portata della autorizzazione del giudice delegato, in allora prevista, per il subentro del curatore nelle vendite con riserva di proprietà in caso di fallimento dell’acquirente. A sua volta, il tema presuppone che si controverta in tema di “fallimento del compratore”, conclusione cui la corte di merito è giunta dando rilievo, insindacabilmente, ad un complesso coordinato e logico di elementi di fatto, quali la lettera del contratto, il coinvolgimento nelle trattative per la sua stipula fra Banian e (OMISSIS) anche dei titolari dell’immobile ed originali intestatari dell’azienda di ristorazione e, sul punto, la valorizzazione della “sovrapposizione” di un secondo contratto d’affitto tra costoro e la (OMISSIS) ed infine gli elementi di prezzo, nettamente indizianti di un corrispettivo maggiore per Banian, così cedente un ramo aziendale da essa costituito e a sè riferibile. Ciò rende assorbiti altresì il quinto ed il sesto motivo di ricorso.

8. Invero, già Cass. 1597/1966 precisava che “la L. Fall., artt. 72 e 73 devono essere interpretati unitariamente, siccome connessi tra loro e interdipendenti. Da essi si ricava il principio secondo cui tra la volontà del venditore e quella dell’amministrazione fallimentare deve essere data preferenza a questa ultima. Per conseguenza, nell’ipotesi di vendita a rate, non acquistando il compratore la proprietà della cosa se non con il pagamento della ultima rata del prezzo a norma dell’art. 1523 c.c., ove il pagamento delle rate sia in corso al momento della dichiarazione del fallimento del compratore, è possibile il subingresso del curatore”. Mentre la specifica funzione assolta dal giudice delegato si correla al parallelo principio per cui “l’intervento di detto giudice è funzionale allo scopo di stabilire la posizione che il fallimento intende assumere rispetto ad un determinato contratto concluso dal soggetto (poi) fallito ed è diretto a provocare una determinazione negoziale del curatore. Il relativo provvedimento attiene alla formazione ed alla manifestazione di volontà dell’ufficio fallimentare. Esso è un atto di natura ordinatoria inerente alla gestione del patrimonio fallimentare inidoneo a vulnerare diritti soggettivi.” (Cass. 2493/1995).

9. Ne consegue che da un canto solo il sicuro mancato subingresso del curatore abilita il venditore a chiedere la risoluzione del negozio e la restituzione della res tradita (Cass. 2261/2004, 8478/1998), dovendosi perciò considerare che il favor assicurato dalla norma all’organo concorsuale ha un suo contrappeso in un sacrificio nella tutela della posizione della controparte che termina ove sia comunque affidabile, anche in base al principio dell’apparenza, una diversa condotta del curatore: questi, riattivando il contratto, determina al contempo la precisazione delle facoltà rese possibili all’altro contraente. E per converso ciò spiega allora la piena assimilazione nell’istituto – per identità di ratio – della manifestazione anche tacita del subentro, come previsto nella vicina disposizione di cui alla L. Fall., art. 72, ratione temporis intesa (Cass. 25876/2011). Anche sul punto, la censura non si può prestare ad esame, stante l’apprezzamento di fatto condotto dal giudice di merito. Ne consegue altresì l’assorbimento del quarto motivo di ricorso.

10. Il secondo motivo è infondato, stante la già ricordata portata ordinatoria del provvedimento autorizzatorio assunto dal g.d. e, per altro profilo, inammissibile per carenza di specificità, quanto alla censura relativa all’omessa impugnazione dell’accolta rivendica dell’azienda, non avendo il ricorrente individuato in modo puntuale nè la piena corrispondenza di tale indicato provvedimento, per il contenuto, rispetto a quello della cessione di ramo aziendale fatta valere da Banian, nè in ogni caso allegato con quale tempestività e pertinenza la relativa eccezione sia stata dedotta avanti al giudice di merito.

11. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese del procedimento secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 5.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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