Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2019 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2019 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 10981-2011 proposto da:
ANGELUCCI GLAUCO NGLGLC65L18L103A, elettivamente domiciliato in RONLA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MICALETTI
GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI TERAMO 00174750679 in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,
presso lo studio dell’avvocato DE LEONARDIS FRANCESCO, rappresentato e difeso
dagli avvocati ANNA MARIA MELCHIORRE, CAFFORIO COSIMA, giusta
deliberazione di G.C. n. 177 del 28.4.2011 nonché del provvedimento del Dirigente
Settore Avvocatura n. 817 del 29.4.2011 e giusta procura a margine del controricorso;

– controrícorrente –

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)3

Data pubblicazione: 30/01/2014

avverso la sentenza n. 1278/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
21.10.2010, depositata il 23/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Micaletti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che si

riporta alla relazione scritta.

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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
Con sentenza n. 1278/010 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava
Angelucci Glauco, agente di polizia
impugnaz i on e proposta da
la pronuncia del Tribunale di Teramo che, in
municipale turnista, – contro
accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Teramo, aveva revocato il
decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo
previsto dall’art. 24, primo comma, c.c.n.l. 14.9.2000 regioni e autonomie locali,
rivendicato dal lavoratore per l’attività prestata nella giornata della domenica in
cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni
festivi ai sensi dell’art. 22 dello stesso contratto.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi con cui
lamenta, sotto vari profili, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24
c.c.n.l. per il personale del comparto regioni e delle autonomie locali del 14.9.2000 e
vizio di motivazione.
Resiste con controricorso il Comune di Teramo.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell’ambito del
normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale, è stata esaminata e
decisa da questa Corte con le recentissime sentenze nn. 20344, 21524, 21609, 21610,
21611, 22799, 22800, 22801 e 23349 del 2012, con le quali è stato respinto il ricorso
proposto dal dipendente pubblico.
Nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in argomento (Cass. n. 8458
del 201 O: cfr. sent. n. 2888 del 2012), questa Corte ha affermato che, ove la
prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si
applica l’art. 22, quinto comma, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle
autonomie locali – che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della
retribuzione -, mentre il disposto dell’art. 24 – che ha ad oggetto l’attività prestata dai
lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di
lavoro – trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a
svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo
settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive
infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro.
Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell’art. 22, quinto comma,
renda palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti
attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione interamente
compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di
lavoro, mentre i primi tre commi dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni
accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi,
ossia l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo,
rispetto al normale orario di lavoro. Essi non individuano situazioni relative al
lavoro prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello resodi regola e in via ordinaria- dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale
disciplina di cui all’art. 22. Ne costituisce riscontro la clausola contenuta nel quinto
comma dell’art. 24 che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi
di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, e’ tenuto ad
effettuare prestazioni lavorative di notte o di giorno festivo settimanale, assicura al
lavoratore una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio. La
maggiorazione di cui all’art 24, primo comma, rivendicata dal ricorrente, presuppone
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1 Presidente

che “per particolari esigenze del servizio”, ossia per esigenze che esulano
dall’articolazione ordinaria del lavoro – e in tal senso da intendere come situazioni
straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel
giorno destinato a riposo settimanale. Invece, per l’attività prestata la domenica in
regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all’art.
24, ma solo quella di cui all’art. 22, già percepita.
Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore
turnista ha diritto alla maggiorazione di cui al primo comma dell’art. 24 c.c.n.l.
quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal
caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla
corresponsione del compenso di cui al secondo comma dell’art. 24 (in alternativa al
riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale
orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all’art. 22, quinto comma, per la
prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di
lavoro.
Nel presente giudizio il ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni di cui
all’art. 24 c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno destinato a riposo settimanale; non ha
lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo; non ha dedotto il
superamento del normale orario di lavoro. Ha avanzato la sua rivendicazione per la
stessa prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, solo in
quanto coincidente con una giornata festiva infrasettimanale, così intendendo
infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse.
L’ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del quarto comma
dell’art. 24, il quale fa riferimento alla possibilità che la maggiorazione di cui al
primo comma concorra con altri trattamenti accessori collegati alla prestazione.
Presupposto di tale previsione è che il lavoratore versi nell’ipotesi regolata dal
primo comma e dunque che abbia lavorato in giorno destinato a riposo settimanale.
Conseguentemente, la possibilità del cumulo non può in alcun modo riferirsi
alle ipotesi disciplinate dall’art. 22, quinto comma, il quale regola le prestazioni
rese dal lavoratore turnista entro il normale orario di lavoro, vale a dire situazioni
ontologicamente diverse da quella che l’art. 24, quarto comma, presuppone a suo
fondamento».
Il Collegio, lette le memorie depositate dal Comune di Teramo e da Angelucci
Glauco, condivide e fa proprie le considerazioni e le conclusioni della relazione che
precedono.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro duemila per compenso
professionale, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013

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