Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2019 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 30/11/2020, dep. 28/01/2021), n.2019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3395/2019 proposto da:

C.N., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dagli avvocati Sassi Paolo, Sassi Antonio, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ci.Gi., elettivamente domiciliata in Roma, Via Asiago n. 8,

presso lo studio dell’avvocato Guido Alfonsi, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2020 dal Cons. SCALIA Laura.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Campobasso con la sentenza in epigrafe indicata, in totale riforma di quella emessa dal Tribunale di Isernia ed all’esito dell’espletamento di consulenza tecnica di ufficio ematologico-genetica, che aveva concluso per una probabilità di filiazione maggiore del 99,9989%, ha dichiarato che ” Ci.Gi. è figlia del defunto C.F.”.

La Corte di merito ha ritenuto che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova tecnica potesse disporsi anteriormente agli altri mezzi istruttori, non valendo, per contro, in adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dallo stesso giudice delle leggi, la necessità di anteporre al mezzo tecnico l’accertamento dell’esistenza di una relazione giustificativa dell’azione.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza di appello, C.N., fratello unilaterale del defunto F., nato ad (OMISSIS) e deceduto a (OMISSIS), con due motivi ai quali resiste con controricorso Ci.Gi..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. ed omesso esame di “un punto decisivo della controversia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Deduce il ricorrente nell’atto difensivo, come non sia consentito avanzare domanda di riconoscimento circa il proprio stato di figlio naturale in mancanza del minimo indizio che possa far ritenere la prima fondata e tanto in una fattispecie, quale era quella in esame, in cui una persona di settantasette anni agiva per vedere accertati fatti avvenuti nei 1932-1933, rivolgendo domanda nei confronti di un erede che nulla sapeva dei fatti fondativi della pretesa, per essere egli, separato dal defunto fratello da una differenza di età pari a quarantasette anni, nato diciotto anni dopo il verificarsi dei fatti stessi.

I documenti prodotti dall’appellante, figlia naturale il cui stato doveva accertarsi giudizialmente (così per il carteggio intercorso tra il defunto -avvocato, uomo politico e scrittore di chiara fama- e la madre) erano stati disccnosciuti dal ricorrente, fratello del defunto, e la consulenza tecnica di ufficio, mezzo di prova in senso lato, non avrebbe potuto supplire alle carenze documentali.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e lamenta l’ingiusta condanna alle spese del doppio grado del giudizio e della consulenza tecnica di ufficio.

Il ricorrente era stato evocato in lite solo perchè contraddittore necessario della proposta azione e non aveva svolto con la condotta processuale assunta -in cui si era limitato a dedurre di come controparte fosse incorsa in decadenza nelle proprie richieste di prova- il ruolo di resistente rispetto al quale potesse dirsi configurabile una soccombenza in lite.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 92 c.p.c., comma 2, là dove non consentiva nell’ipotesi di soccombenza totale di compensare parzialmente, o per intero, le spese anche in caso di ricorso di gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate dal legislatore. L’assoluta incertezza della questione oggetto della promossa azione avrebbe consentito la compensazione delle spese.

3. Il primo motivo d; ricorso è inammissibile quanto al dedotto profilo del vizio di violazione di legge e tanto per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

3.1. Per chiaro e costante principio di questa Corte di cassazione il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamene impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (da ultimo: Cass. n. 16700 del 05/08/2020; Cass. 29/11/2016 n. 24298).

Il ricorrente ha contestato l’esito decisorio cui è pervenuta la Corte di appello di Campobasso ammettendo consulenza tecnica ematologica-genetica richiamando la mancata osservanza dell’onere di prova di controparte e tanto nell’assunta incapacità del mezzo tecnico di assolvere a finalità probatoria.

Così facendo il ricorrente nulla ha dedotto sulla motivazione spesa dalla Corte di merito sulla centralità assolta nei giudizi di status dagli accertamenti ematologici ed immunogenetici sul DNA e sull’orientamento da questa Corte di cassazione assunto, e come tale ripreso nell’impugnata sentenza, circa la capacità del primo ad assumere la funzione di mezzo obiettivo di prova, non subordinato all’esito della prova storica sull’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre.

Tanto è destinato a vaiere in piana applicazione del principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269 c.p.c., comma 2, per il quale tutti i mezzi di prova hanno pari valore per espressa disposizione di legge, principio che non tollera limitazioni, pena la violazione del diritto di difesa in una materia volta alla tutela di diritti fondamentali (Cass. n. 14976 del 02/07/2007; Cass. n. 3479 del 23/02/2016; vd., Cass. n. 28647 del 24/12/2013; Cass. 14/07/2011 n. 15568).

3.2. Il profilo del motivo relativo al vizio di motivazione è poi ancora inammissibile perchè esso difetta di indicare il fatto che, quale accadimento storico-naturalistico, è mancato nella valutazione dei giudici di appello, risolvendosi, piuttosto, la portata critica nella improponibile sollecitazione a questa Corte di cassazione di dare una rivisitazione alla vicenda processuale al fine di sortire differenti esiti decisori e tanto per contenuti e termini che sono propri, invece, del giudice del merito (ex plurimis: Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019).

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè richiama e censura il potere del giudice del merito di compensare le spese di lite potere che in quanto espressivo di discrezionalità non può essere censurato in sede di legittimità dei- il suo mancato esercizio.

La sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha definito una ulteriore causa di compensazione delle spese di lite, la cui affermazione, però, deve transitare attraverso l’esercizio del potere discrezionale proprio del giudice del merito e che non è, come tale, ancora una volta, denunciabile in cassazione come violazione di legge ove quei giudice non se sia avvalso nella regolamentazione delle spese (vd. Cass. n. 3977 del 18/02/2020; Cass. n. 4696 del 18/02/2019).

5. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile e le spese restano liquidate tra le parti secondo soccombenza come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente C.N. a rifondere a Ci.Gi. le spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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