Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2019 del 04/02/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 2019 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 24750-2010 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2014
3314

difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, ANTONELLA
PATTERI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

PEROTTA SILVANA;

Data pubblicazione: 04/02/2015

- intimata –

avverso la sentenza n. 1544/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2009 R.G.N.
2012/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BERRINO;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 05/11/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO

Svolgimento del processo
Perotta Silvana, premesso di essere stata iscritta al fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea istituito presso
l’Inps e di aver avuto accesso, con decorrenza dal 10 settembre 1994, alla

lavoro del Tribunale di Velletri di aver chiesto ed ottenuto che parte del
trattamento pensionistico le venisse liquidato in quota capitale ai sensi dell’art. 34
della stessa legge n. 859/1965, ma che l’Inps le aveva computato la predetta
quota in base a coefficienti di liquidazione più bassi rispetto a quelli previsti dal
D.M. 19/2/1981 ai quali la legge n. 859/65 faceva riferimento, per cui chiese il
ricalcolo della stessa sulla base di questi ultimi coefficienti e la condanna dell’ente
previdenziale al pagamento delle relative differenze.
All’esito del contraddittorio il giudice adito respinse la domanda, mentre a seguito
di impugnazione della pensionata la Corte d’appello di Roma, con sentenza del
24/2 — 21/10/2009, riformò la decisione gravata ed in accoglimento della domanda
dell’appellante dichiarò l’applicabilità, ai fini della capitalizzazione della quota di
pensione ai sensi dell’art. 34 della legge n. 859/1965, della tabella di cui al D.M.
19.2.1981, condannando l’Inps al pagamento in favore della Perotta della somma
di € 69.496,09, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di differenze economiche
spettanti alla medesima in base all’applicazione dei coefficienti contemplati da
quest’ultima tabella.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con un solo motivo.
Rimane solo intimata Perotta Silvana.
Motivi della decisione
Con un solo motivo l’INPS censura la sentenza per violazione e falsa applicazione
dell’art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859; dell’articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, in relazione al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, dell’art. 2,
comma 503, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dell’art. 12 delle

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1v5

pensione di anzianità prevista dalla legge 13.7.1965 n. 859, espose al giudice del

disposizioni preliminari del codice civile, in relazione all’art. 360, numero 3, del
codice di procedura civile, contestando che nella fattispecie, contraddistinta dal
fatto che l’intimata aveva avuto accesso al pensionamento in epoca antecedente
al 1° luglio 1997, potessero trovare applicazione i coefficienti di cui alle tabelle del

Ritiene, invece, l’Inps che nell’ipotesi in cui l’iscritto al Fondo Volo si sia avvalso
della facoltà, prevista dall’art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, di ottenere il
valore capitale della quota di pensione determinata dal suddetto art. 34, il calcolo
della quota medesima debba essere effettuato applicando le tabelle di cui al R.D.
n. 1403/1922, come stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle
sentenze 20 ottobre 2009, nn. 22154, 22155, 22156 e 22157.
Il ricorso è fondato alla luce della recente sentenza delle Sezioni unite di questa
Corte del 28 maggio 2014, n. 11907, che ha affermato il seguente principio di
diritto: “Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dalla
L. n. 859 del 1965, art. 34, a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza
per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito
presso l’INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con
decorrenza dal 1 gennaio 1980, a norma della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma
503, (legge finanziaria 2008) – quale norma di sanatoria dell’autodeterminazione,
ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della
prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo – non solo i coefficienti di
capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con
deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del “Comitato
amministratore”, ma anche i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di
elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di
vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988 in quanto comunque recepiti
nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS,
dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei “coefficienti di

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m

D.M. 19.2.1981.

capitalizzazione in uso”, richiamati dall’art. 34, i coefficienti previsti per il calcolo
della riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 6, come
pure quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, recante le
tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella

Con tale decisione le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’art. 2, comma 503, della
legge n. 244 del 2007 ha un’evidente efficacia retroattiva, atteso che la norma
riguarda “vecchi” trattamenti pensionistici, già maturati in precedenza,
disciplinando, ora per allora, il beneficio in esame in tutte le ipotesi in cui esso era
stato richiesto dagli aventi diritto fino al 31 dicembre 2004 (data di abrogazione del
beneficio stesso). La Corte ha così messo in luce la finalità di sanatoria della
norma in esame, in un’ottica di salvaguardia dell’equilibrio finanziario del fondo,
destinato innanzitutto a corrispondere il trattamento pensionistico per tutta la vita
del pensionato (con la reversibilità ai superstiti aventi diritto) e, solo in via di
ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai superato,
anche ad erogare una tantum una quota capitalizzata dallo stesso.
La conseguenza trattane dalla sentenza in esame — che, in parte qua

ha

rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con le
pronunce del 20 ottobre 2009 ( nn. 22154, 22155, 22156 e 22157) – è, che per le
domande di liquidazione di una quota in capitale della pensione, presentate, come
nella specie, da un iscritto al Fondo in Volo in data precedente il 1° luglio 1997,
devono trovare applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di
elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di
vigilanza del Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988, mentre, per quelle
presentate successivamente al 1° luglio 1997, valgono (come già stabilito dalle
Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con delibera del Consiglio di
amministrazione dell’INPS in data 4 agosto 2005 n.302.

che all’epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali”’.

In conclusione, per tutte le considerazioni su esposte, il ricorso dell’INPS deve
essere accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata che ha
applicato al caso in esame i coefficienti di capitalizzazione stabiliti dal D.M. 19
febbraio 1981 ai fini della costituzione delle riserve matematiche, in attuazione

necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, è decisa direttamente da questa
Corte nel merito con il rigetto della domanda della pensionata, che l’applicazione
dei suddetti coefficienti aveva richiesto.
In ragione dei contrasti interpretativi riguardanti la normativa in esame e
conclamati dai plurimi interventi delle Sezioni Unite appare opportuno compensare
tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda della pensionata. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2014
Il Consigliere estensore

della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, comma 6; mentre la causa, non

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