Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20189 del 25/09/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20189 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 30372-2008 proposto da:
FERRETTI PIERO FRRPRI41E16E388M, TOMASSI FLORIANA
TMSFRN40H51A757E, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato
CARMINE STINGONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato PAOLO PETRINA giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti –

1672
contro

INA ASSITALIA SPA in virtu’ di atto di fusione per
incorporazione di INA CITA SPA e ASSITALIA LE

1

Data pubblicazione: 25/09/2014

ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA 00409920584, in persona
del procuratore speciale dell’amministratore delegato
pt. Avv. MAURIZIO FUGGITTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

controricorso;
controricorrente
nonché contro

PASETTI CLAUDIO, TIEZZI ANTONIO, COLELLA ROSA, TIEZZI
MARCO, TIEZZI MONICA, BRUNO ARMANDO, FERRETTI SARA;
– Intimati –

avverso la sentenza n. 3102/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/11/2007 R.G.N.
3661/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTIN1;
udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’.

rappresenta e difende giusta procura in calce al

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Floriana Tornassi adiva il Tribunale di Milano
per ottenere il risarcimento dei danni riportati a
seguito di un sinistro stradale verificatosi il
19.12.1993, allorquando si trovava trasportata
stata investita da un veicolo Fiat Ducato; dedotta
l’esclusiva responsabilità del conducente del
veicolo antagonista, conveniva in giudizio
Giuseppe Tiezzi, Claudio Pasetti e l’Assitalia
s.p.a. – nelle rispettive qualità di conducente,
proprietario e assicuratrice del veicolo Fiat
Ducato – e ne chiedeva la condanna solidale.
All’udienza di prima comparizione, la Tornassi
depositava comparsa di intervento in qualità di
procuratrice generale del marito Pietro Ferretti,
con ulteriore richiesta di risarcimento dei
rilevanti danni da questi riportati.
In corso di causa, l’Assitalia provvedeva a
versare la somma di £ 1.800.000.000, che veniva
riscossa a titolo di acconto; il processo,
dichiarato interrotto a seguito del decesso del
Tiezzi, veniva riassunto nei confronti degli eredi
(che eccepivano la propria carenza di
legittimazione passiva, per intervenuta rinuncia
all’eredità) e nei confronti del curatore
dell’eredità (che rimaneva contumace).
Con sentenza del 13.7.2002, il Tribunale di
Milano accertava l’esclusiva responsabilità del
conducente del furgone e riconosceva agli attori
3

nell’autovettura condotta dal marito, che era

un risarcimento di C 1.165.117,00, quanto al
Ferretti, e di C 52.155,46, quanto alla Tornassi,
il tutto oltre interessi e spese, ponendo il
pagamento a carico solidale dell’assicurazione,
del Pasetti e del curatore dell’eredità, previa
A

seguito

di

impugnazione

da

parte

dell’Assitalia (successivamente incorporata in IRA
Assitalia s.p.a.) e di impugnazione incidentale
della Tornassi, la Corte di Appello di Milano
riduceva l’importo liquidato al Ferretti,
disponeva il pagamento di un importo aggiuntivo in
favore della Tornassi e dichiarava che l’INA
Assitalia era “tenuta al pagamento … nel limite di
capitali euro 1.032.913,80, con l’aggiunta degli
interessi legali relativi alla somma di euro
103.291,37, decorrenti dalla domanda introduttiva
e fino all’intervenuto suo versamento”.
Ricorrono per cassazione il Ferretti e la
Tornassi, affidandosi a tre motivi; resiste l’IRA
Assitalia s.p.a a mezzo di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica, ratione
temporis,

la disposizione dell’art. 366 bis

c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata
depositata 23.11.2007.
2.

Col primo motivo di ricorso (“omessa,

carente e contraddittoria motivazione ai sensi
dell’art. 360 n. 3 e n. 5 ed erronea applicazione
degli artt.

180,

183 C.P.C.”),
4

i ricorrenti

deduzione dell’acconto versato.

censurano

la

sentenza per

aver

affermato

“erroneamente che l’eccezione relativa al
massimale potesse essere avanzata fino allo
scadere del termine previsto dall’art. 183 cpc”,
assumendo -invece- che “il termine ultimo per
sollevare le eccezioni non rilevabili d’ufficio
massimale, è maturato 20 giorni prima dell’udienza
del 20/11/96 (seconda udienza), ex art. 180, co.
Il C.P.C”;
2.1. A corredo del motivo, formulano il
seguente quesito: “Dica l’Ecc.ma Corte se
l’assicuratore convenuto in azione diretta per il
risarcimento del danno sia tenuto a formulare
l’eccezione del limite del massimale entro il
termine preclusivo

posto

dall’art. 180, 11 co.

C.P.C.”.
2.2. Il quesito non risulta conforme alla
previsione dell’art. 366 bis C.P.C., in quanto si
risolve in un mero interpello astratto 2 inidoneo a
costituire la chiave di lettura delle ragioni
illustrate nel motivo e a porre la Corte di
Cassazione in condizione di rispondere al quesito
con l’enunciazione del principio di diritto
(Cass., Sez. Un., ord. n. 2658/2008).
Inoltre non risulta effettivamente illustrato
alcun vizio di motivazione e difetta -comunque- il
necessario “momento di sintesi”.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo.
5

così com’è l’eccezione relativa al limite del

3. Il secondo motivo (“omessa, carente e
contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360
n. 3 e n. 5 cpc ed erronea applicazione degli
artt. 184 e 345 cpc, in relazione agli artt. 1888
e 2967, II co. c.c. ed all’art. 18 l. 990/69”)
censura la sentenza nella parte in cui afferma che

“la prova dell’eccezione del massimale è ultronea
perché il fatto non è contestato” e evidenzia come
-al contrario- difettino elementi idonei ad
integrare la ritenuta non contestazione e come
fosse intempestiva la produzione della polizza
effettuata in sede di gravame.
3.1. A corredo del motivo, vengono articolati i
seguenti quattro quesiti:
“2) Dica l’Ecc.ma Corte se l’assicuratore
convenuto in azione diretta per il risarcimento
del danno, che eccepisce il limite del massimale,
debba fornire la prova dell’eccezione, ex art.
2697 c.c.; dica inoltre se la prova del massimale
debba essere fornita entro il termine previsto
dall’art. 184 C.P.C.;
3)

Dica l’Ecc.ma Corte se l’assicuratore

convenuto in azione diretta per il risarcimento
del danno sia tenuto a provare l’eccezione del
limite del massimale, ex art. 2697 c.c., anche in
assenza di specifica contestazione sul punto da
parte del danneggiato che richiede la condanna
all’integrale risarcimento del danno;
4)

Dica l’Ecc.ma Corte se l’assicuratore

convenuto in azione diretta per il risarcimento
6

:5

del danno, che eccepisce il limite del massimale,
sia esonerato dal provare detto limite, ex art.
2697 c.c., solo quando la parte contro cui è
proposta l’eccezione l’ammetta espressamente o
modifichi la domanda nei confronti
polizza;
5) Dica l’Ecc.ma Corte se la produzione del
contratto di assicurazione, allegato all’atto di
impugnazione, non sia consentita nel procedimento
d’appello, ai sensi degli artt. 345, co. III e 184
C.P.C., anche per mancanza

del

requisito

dell’indispensabilità”.
Tutti i quesiti ripetono il modello

del

primo e risultano -pertanto- anch’essi inidonei a
costituire la chiave di lettura delle questioni
sottoposte alla Corte.
Difetta -anche in questo caso- l’individuazione
di specifici vizi

motivazionali, così come la

formulazione dei relativi “momenti di sintesi”.
Anche il secondo motivo dev’essere dichiarato,
quindi, inammissibile.
4. Il terzo motivo

(“omessa,

carente e

contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360
n. 3 e n. 5 cpc, erronea applicazione dell’art.
1224 c.c. in relazione al’art. 18 e 22 1. n.
990/69”) censura le statuizioni relative agli
interessi sulle

somme

liquidate; più

specificamente, i ricorrenti si dolgono che, a
fronte di un massimale di 2 miliardi di lire, la
7

dell’assicuratore, limitandola al massimale di

Corte abbia ritenuto di “non corrispondere
alcunché per interessi sulla somma di 929.622,41
(£ 1.800.000.000) perché pagata nel corso del
giudizio di primo grado e precisamente nel
novembre 1996″ e di riconoscere, per la restante
interessi al saggio legale con decorrenza dalla
domanda giudiziale”.
4.1.

Benché formulati secondo il consueto

modello, i quesiti -letti nel loro complessoconsentono, in questo caso, di individuare
univocamente la questione giuridica controversa,
che attiene alla spettanza degli interessi oltre
il limite del massimale.
4.2. Sul punto, la Corte, dopo aver osservato
che “nemmeno

sarebbe

mai stata fatta valere in

giudizio un’ipotetica responsabilità
ultramassimale”, ha affermato che
“l’amministratore, che tuttavia aveva trattenuto
per diversi anni la quota di massimale pari a 200
milioni, oggi corrispondenti ad euro 103.291,37, …
sarà … tenuto a pagare comunque (e soltanto) gli
interessi al tasso legale maturati su detta somma
a datare dalla domanda giudiziale e fino
all’avvenuto versamento anche di detta quota”.
4.3. Il motivo è fondato -sotto due profilialla luce del consolidato orientamento di questa
Corte secondo cui “in tema di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,
8

somma di E 103.291,37 (£ 200.000.000), “gli

l’assicuratore, a seguito della richiesta del
danneggiato formulata ex art. 22 della legge n.
990 del 1969, è direttamente obbligato ad
adempiere nei confronti del danneggiato medesimo
il debito d’indennizzo derivante dal contratto di
sessanta giorni da detta norma previste,
l’assicuratore è in mora verso il danneggiato,
qualora sia stato posto nella condizione di
determinarsi in ordine all'”an” ed al “quantum”
della responsabilità del suo assicurato. In tal
caso l’obbligazione verso il danneggiato
dell’assicuratore può superare i limiti del
massimale (per “mala gestio” cosiddetta impropria)
a titolo di responsabilità per l’inadempimento di
un’obbligazione pecuniaria e, quindi,

senza

necessità di prova del danno quanto agli interessi
maturati sul massimale per il tempo della mora ed
al saggio degli interessi legali, ed oltre questo
livello in presenza di allegazione e prova (anche
tramite presunzioni) di un danno maggiore. Inoltre
per ottenere la corresponsione degli interessi e
rivalutazione oltre il limite del massimale non è
necessario che il danneggiato proponga già in
primo grado nell’ambito dell’azione diretta anche
una domanda di responsabilità dell’assicuratore
per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli ,
dopo aver dato atto di aver costituito in mora
l’assicuratore , richieda anche gli interessi ed
il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 cod.
9

assicurazione. Una volta scaduto il termine di

civ. ovvero formuli la domanda di integrale
risarcimento del danno, che è comprensiva sia
della somma rappresentata dal massimale di
polizza, sia delle altre somme che al massimale
possono essere aggiunte per interessi moratori,
rivalutazione e spese” (Cass. n. 1315/2006).
riconoscendo sussistente una responsabilità per
mala gestio impropria (e il riconoscimento è
implicito nell’attribuzione degli interessi sul
massimale residuo), fa decorrere gli interessi
(sul detto residuo massimale di 200 milioni di
lire) dalla domanda giudiziale anziché dalla
scadenza dello spatium deliberandi, ossia dal
sessantunesimo giorno successivo alla richiesta di
risarcimento.
Erra, altresì,

quando non riconosce gli

interessi anche sulla restante quota del massimale
(1.800 milioni di lire), e ciò con decorrenza
dalla predetta scadenza dello spatium deliberandi
e fino al pagamento dell’acconto avvenuto nel
novembre 1996.
In accoglimento del motivo, deve dunque
dichiararsi l’Ina Assitalia tenuta al risarcimento
dei danni liquidati dalla Corte territoriale anche
oltre il limite del massimale di polizza, fino ad
un importo che tenga conto degli interessi legali
maturati sull’intero massimale di 2 miliardi di
lire dal sessantunesimo giorno successivo alla
richiesta di risarcimento e fino al pagamento
10

4.4. Erra la Corte territoriale quando, pur

dell’acconto di 1.800 milioni di lire, nonché, da
tale data e fino al saldo, degli interessi
maturati sulla residua somma di 200 milioni di
lire.
5.

L’esito della lite giustifica l’integrale

compensazione delle spese processuali del presente
spese disposte nei gradi di merito.
P.Q.M.
la Corte, dichiarati inammissibili i primi due
motivi, accoglie il terzo, cassa in relazione e,
decidendo nel merito, dichiara la ma Assitalia
tenuta al risarcimento dei danni liquidati dalla
Corte territoriale anche oltre il limite del
massimale di polizza, fino ad un importo che tenga
conto degli interessi legali maturati sull’intero
massimale dal sessantunesimo giorno successivo
alla richiesta di risarcimento e fino al pagamento
dell’acconto di 1.800 milioni di lire e, da tale
data e fino al saldo, degli interessi maturati
sulla residua somma di 200 milioni di lire.
Confermate le statuizioni sulle spese disposte
nei gradi di merito, compensa le spese del
presente giudizio.
;

Roma, 27.6.2014

giudizio, previa conferma delle statuizioni sulle

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