Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20189 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16421/2020 R.G. proposto da:

E.W., rappresentato e difeso dall’Avv. Davide Verlato, con

domicilio in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 30 aprile

2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 30 aprile 2020, il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da E.W., cittadino della Nigeria.

Premesso che il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal proprio Paese di origine per cercare un’occupazione più redditizia in Libia, dapprima presso l’autolavaggio di un suo amico ed in seguito presso una fattoria, il cui proprietario lo aveva infine costretto con le minacce ad imbarcarsi per l’Europa, il Tribunale ha ritenuto insussistente un rischio di persecuzione legato a ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, necessario per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ha escluso inoltre la configurabilità dei presupposti previsti del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, rilevando che il ricorrente non aveva allegato fatti sussumibili nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b), e ritenendo insussistente anche quella di cui alla lett. c): in proposito, ha richiamato le informazioni relative alla situazione generale della Nigeria fornite da fonti internazionali, dalle quali risultava che un conflitto armato era in atto soltanto nell’area nordorientale del Paese, teatro di attentati terroristici di matrice islamica, osservando comunque che in nessuno Stato della Nigeria si registrava una situazione di violenza indiscriminata d’intensità tale da esporre a rischio chiunque vi si trovasse, indipendentemente dalla sua situazione individuale. Ha ritenuto infine infondata la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, escludendo la sussistenza del pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, e rilevando che il ricorrente non aveva fornito elementi idonei ad evidenziare una condizione di vulnerabilità ed a consentire una valutazione comparativa tra la sua situazione attuale in Italia e quella in cui si sarebbe trovato nel Paese di origine, né prodotto documenti idonei a comprovare l’integrazione in Italia.

3. Avverso il predetto decreto l’ E. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in Camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, censurando il decreto impugnato per aver escluso la possibilità d’inquadrare la vicenda narrata in una delle fattispecie di protezione, in quanto riflettente motivazioni puramente economiche, senza procedere all’acquisizione d’informazioni relative alla situazione generale del suo Paese di origine, necessarie per integrare gli elementi da lui offerti. Sostiene inoltre che il Tribunale si è limitato ad applicare le ordinarie regole civilistiche in tema di prova, ponendo a suo carico un onere di allegazione, in violazione dei criteri vigenti nella materia in esame, ed omettendo di acquisire informazioni aggiornate in ordine alla diffusione del movimento fondamentalista islamico denominato (OMISSIS).

2.1. Il motivo è infondato.

Il dovere di acquisire anche d’ufficio informazioni in ordine alla situazione generale del Paese di origine del richiedente, posto a carico del giudice dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non sorge infatti per effetto della mera proposizione di una domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ma presuppone che la vicenda personale allegata a sostegno della stessa, oltre a risultare coerente e credibile, appaia idonea a far ritenere fondato il timore del richiedente di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, ad atti di persecuzione aventi le caratteristiche indicate del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e riconducibili ai motivi previsti dall’art. 8, ovvero ad un danno grave, nel senso risultante dall’art. 14, lett. a) e b), del medesimo Decreto. Qualora pertanto, come nella specie, tali rischi siano ritenuti insussistenti, perché i timori prospettati non sono collegati ad atti o situazioni connotati dalle predette caratteristiche, nessun approfondimento si rende necessario in ordine alla situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente, dal momento che, indipendentemente dall’attendibilità delle dichiarazioni da lui rese e dal contesto politico-sociale cui si riferiscono, la vicenda narrata deve considerarsi comunque inidonea a giustificare l’applicazione delle misure invocate. In tema di protezione internazionale, questa Corte ha avuto d’altronde modo di chiarire che l’attenuazione del principio dispositivo, derivante dovere di cooperazione istruttoria posto a carico del giudice, non riguarda l’allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione, la quale deve risultare adeguatamente circostanziata, ma la prova degli stessi, con la conseguenza che l’inosservanza da parte del richiedente dell’onere di dedurre fatti idonei a giustificare il riconoscimento della protezione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda, non potendo il giudice sopperire, mediante l’esercizio dei propri poteri ufficiosi, alle insufficienti allegazioni di parte (cfr. Cass., Sez. I, 31/01/2019, n. 3016; Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336; 28/09/2015, n. 19197).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, rilevando che, nel rigettare le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, il Tribunale ha omesso di acquisire informazioni in ordine alla situazione generale della Nigeria, al funzionamento del suo ordinamento interno, all’effettività della tutela dei diritti fondamentali, all’attuale situazione politica e sociale ed alle gravi forme di violenza e persecuzione militare, terroristica e religiosa poste in essere a danno dei civili anche nell’area centrale e meridionale del Paese.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, osservando che, nell’escludere la configurabilità di un rischio di persecuzione o della minaccia di un danno grave, il Tribunale si è limitato a dare atto dell’inadempimento dell’onere di allegazione da parte di esso ricorrente, senza compiere approfondimenti istruttori in ordine alle persecuzioni per motivi religiosi ed ai contrasti etnici, politici ed economici esistenti in Nigeria. Aggiunge che il decreto impugnato ha escluso la configurabilità di una situazione di violenza indiscriminata sulla base di una valutazione arbitraria e non oggettiva, in contrasto con le informazioni fornite da fonti qualificate e con le decisioni rese da altri uffici giudiziari.

5. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati.

Premesso infatti che non era stata neppure allegata l’esposizione del ricorrente al rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, il decreto impugnato ha esaminato la situazione generale della Nigeria esclusivamente sotto il profilo della configurabilità di uno stato d’insicurezza derivante da un conflitto armato, escludendone la sussistenza, in virtù del richiamo d’informazioni desunte da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione (UNHCR Regional Update 31 marzo 2016, United Kingdom Home Office Country of Origin Information 2012, Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation 14 settembre 2017, EASO Nigeria Security Situation novembre 2018), dalle quali ha desunto che la situazione di violenza indiscriminata determinata dall’attività del gruppo terroristico denominato (OMISSIS) è circoscritta all’area nordorientale del Paese, mentre nelle altre regioni, ivi compresa quella da cui proviene il ricorrente (Edo State), si registrano conflitti di minore intensità e diffusione, in relazione ai quali deve escludersi, in assenza di fattori individuali, il rischio di un coinvolgimento dei civili.

Il predetto apprezzamento, che integra un giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (cfr. Cass., Sez. II, 29/10/2020, n. 23942; Cass., Sez. I, 21/11/2018, n. 30105), non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale si limita a far valere il vizio di violazione di legge, lamentando l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria, in relazione all’omesso accertamento di ulteriori rischi derivanti dalla situazione politica e sociale esistente in Nigeria, senza neppure precisare in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito gli stessi siano stati rappresentati. Inappropriato deve ritenersi altresì il richiamo a precedenti giurisprudenziali riguardanti cittadini nigeriani ai quali, diversamente da quanto accaduto nel caso in esame, è stata riconosciuta la protezione umanitaria, dal momento che i motivi della decisione in tanto possono considerarsi viziati, in quanto risultino di per sé erronei, in fatto o in diritto, in relazione alla fattispecie concreta, e non in quanto si pongano eventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardanti altre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche (cfr. Cass., Sez. II, 26/06/ 2017, n. 15846; Cass., Sez. lav., 17/03/1980, n. 1772).

6. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dello intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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