Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20189 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 07/10/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16572/2015 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE FURIO

CAMILLO 99, presso lo studio dell’avvocato ANNA SANTI, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2015 della CORTE DEI CONTI – 3^ SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;

udito l’Avvocato Anna SANTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.V., già dipendente del Comune di Venezia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei Conti, sezione terza centrale d’appello, depositata il 13 gennaio 2015, con la quale è stato rigettato l’appello da lui proposto contro la sentenza della medesima Corte, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto (adita in riassunzione dopo che il giudice ordinario aveva declinato la propria giurisdizione ritenendone munito il giudice contabile), e confermato il diniego del riconoscimento del diritto alla valutazione dell’elemento distinto della retribuzione (EDR) nella base pensionabile utile al computo della cosiddetta “quota A” della pensione, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, comma 1, lett. a).

2. L’INPS non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Con l’unico motivo, infatti, in conformità alla rubrica (“violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ex art. 360, comma 1, n. 3”), la sentenza impugnata viene censurata esclusivamente per ragioni attinenti al merito della controversia, cioè denunciando, in base alla stessa prospettazione del ricorso, errores in iudicando, senza alcun profilo attinente a questioni di giurisdizione, mentre il sindacato delle sezioni unite di questa Corte è circoscritto al controllo dell’eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, ovvero all’esistenza di vizi che attengono all’essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio (da ult. Cass. Sez. U. 19/7/2013, n. 17660).

2. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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