Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20188 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 07/10/2016), n.20188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22682/2012 proposto da:

CALZATURIFICIO TANI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130,

presso lo studio dell’avvocato TERESINA TITINA MACRI’, rappresentato

e difeso dall’avvocato ARNALDO AMATUCCI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato alla contribuente Calzaturificio Tani s.r.l. avviso di accertamento di maggiori ricavi per Euro 381.100 con conseguenti debenze di maggiori IRES per Euro 125.765, IRAP per Euro 16.197 e IVA per Euro 76.221 per l’anno (OMISSIS) oltre sanzioni ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, conv. in L. n. 427 del 1993.

La commissione tributaria provinciale di Firenze ha accolto il ricorso della contribuente.

La sentenza, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata parzialmente riformata dalla commissione tributaria regionale della Toscana in Firenze, con rideterminazione del maggior “reddito imponibile” in Euro 180.000.

Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia ad un tempo “assenza o comunque grave e ripetuta insufficienza della motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene, quanto al primo profilo in effetti costituente autonoma censura, che nella motivazione offerta dalla commissione regionale (che affermava che, “a prescindere dal numero delle calzature prodotte, in merito al quale si ritiene che non esista una sostanziale differenza tra le parti” “l’appello… mette in evidenza alcune anomalie che la società non contesta, quali l’aumento dei compensi al personale… e in particolare… dei quattro soci (e) l’incremento delle immobilizzazioni materiali (seguono dati)”) non sarebbe dato comprendere le ragioni della scelta di solo tre tra le circostanze dedotte dalle parti, nè se la commissione aderisca alle osservazioni dell’agenzia, nè perchè trascuri un dato per fondare la decisione sugli altri due. Sostiene poi, quanto al secondo profilo, costituente anch’esso autonoma censura, risultare violato l’art. 115 c.p.c., non avendo la commissione giudicato su “prove”, mancando gli elementi anzidetti del “requisito della certezza”.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia nuovamente ad un tempo “violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c.”, ponendo tale censura in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiamando l’intento di far riferimento alle “regole riguardanti la corretta formazione della decisione giudiziale, con particolare riferimento al tema della soccombenza”. Sostiene, quanto al primo profilo in effetti costituente autonoma censura, non essere ammesso il ricorso all’equità nel procedimento tributario, onde erronea sarebbe stata l’affermazione della commissione regionale di “ritenere equo determinare il maggior reddito imponibile… in Euro 180.000”, senza fornire alcuna motivazione a sostegno della deduzione. Deduce poi, quanto al secondo profilo, essere ricostruibile forse una “ratio” per la decisione equitativa, resa evidente dalla quantificazione del reddito, costituita dal criterio della soccombenza (sic, pp. 48 e 49 del ricorso), ovvero della considerazione della precedente decisione della commissione provinciale in danno dell’ufficio e, contro il contribuente, della riforma ad operarsi di essa; se, tuttavia, la soccombenza può guidare le decisioni sulle spese, essa non potrebbe “essere utilizzata nelle decisioni sul merito”.

3. – Con il terzo motivo, la contribuente propone una ulteriore, duplice censura: denuncia da un lato “ripetuta omissione di pronuncia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e dall’altro falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene, quanto al primo profilo anche in questo caso costituente autonoma censura, che – nonostante che con la memoria di costituzione in appello fossero stati richiamati gli errori di compilazione dello studio di settore già lamentati con il ricorso introduttivo, ridondanti nel risultato del modello statistico – che la commissione regionale avrebbe del tutto trascurato tale dato sia nella descrizione dei fatti di causa sia nella decisione, pur essendo il fatto decisivo ai fini della quantificazione della pretesa tributaria. Analoga critica viene mossa in riferimento agli elementi di discordanza indicati alla lettera a) del ricorso di primo grado, due dei quali soltanto – come detto – richiamati in sentenza. Da altro angolo visuale, sostiene che, avendo dedotto la contribuente che – non potendo da soli gli studi di settore sorreggere l’accertamento, dovendo essere richiamati gli esiti del contraddittorio nell’atto impositivo – anche su tale profilo si era omessa ogni pronuncia.

4. – Possono congiuntamente esaminarsi il primo motivo di ricorso, nella sua prima articolazione, con cui la parte contribuente denuncia omessa o insufficiente motivazione in ordine agli elementi di discordanza indicati dalla parte stessa (trattasi degli elementi di cui alla lettera a) del ricorso originario, trascritto nel ricorso per cassazione, e riproposti nella memoria di costituzione in appello, trascritta nel ricorso per cassazione), e il terzo motivo, con cui la contribuente propone, da diverso punto di vista, censura per omessa pronuncia sulle doglianze relative ai elementi di discordanza medesimi, nonchè sulla doglianza relativa alla presunta erronea compilazione dello studio di settore. Tali motivi sono fondati e debbono essere accolti, sotto il profilo – al di là dei parametri specificamente invocati per ciascuno – dell’omessa motivazione su fatti decisivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cui la parte ha comunque fatto riferimento nel criticare la sentenza impugnata sui predetti profili.

5. Va considerato che la parte ricorrente ha soddisfatto l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto (quelle elencate alla lettera a) del ricorso introduttivo, oltre alla doglianza separatamente evidenziata di erronea compilazione dello studio di settore in ordine a talune specifiche voci) che, richiamate in appello, avrebbero potuto condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione. In relazione a tali richiami, costituenti eccezioni riproposte in appello per contrastare l’atto di impugnazione ivi proposto dall’Agenzia, la lettura della sentenza impugnata – ove vengono evidenziati solo tre dei predetti elementi – non dà al giudice di legittimità la possibilità di provvedere alla verifica della completezza e logicità dell’iter motivazionale. Pur non essendo, infatti, richiesto l’analitico e dettagliato esame di tutti i punti fattuali sollevati, anche con espressioni sintetiche la sentenza impugnata avrebbe dovuto dar conto dell’avvenuto esame di essi, in luogo di presceglierne solo alcuni senza soffermarsi sugli altri. Se, dunque, è dato comprendere l’avvenuto esame di alcuni punti (si v. il brano per cui, “a prescindere dal numero delle calzature prodotte, in merito al quale si ritiene che non esista una sostanziale differenza tra le parti” “l’appello… mette in evidenza alcune anomalie che la società non contesta, quali l’aumento dei compensi al personale… e in particolare.. dei quattro soci (e) l’incremento delle immobilizzazioni materiali (seguono dati)”; passaggio questo asseverato anche dall’espressione per cui detto quadro, “come afferma l’Ufficio, mal si concilia con la previsione di drastiche contrazioni alla produzione”), il fatto che nessuna espressione nella motivazione concerna gli altri punti fa emergere le sue omissioni e insufficienze.

6. – Parimenti fondata è la censura di cui alla seconda parte del primo motivo, ove si fa valere violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la commissione regionale giudicato utilizzando erronei criteri probatori, da esaminarsi congiuntamente con il secondo motivo, in particolare nella sua parte concernente la violazione dell’art. 113 c.p.c., attraverso il ricorso a un criterio d’equità.

Come spesso affermato da questa Corte (v. ad es. sez. 5 n. 4442 del 2010, sez. 6-5 n. 25707 del 2015) la valutazione del giudice tributario non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva, che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non è, pertanto, ipotizzabile la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, essendo sindacabile l’apprezzamento quale eventuale violazione dei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione. Anche in questo caso – a prescindere dalla non confacente invocazione dell’art. 113 c.p.c. e del parametro ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – avendo comunque la parte dedotto violazione dell’art. 115 cit., anche facendo riferimento nel contesto dei motivi al vizio motivazionale di cui dell’art. 360 cit., n. 5, la doglianza risulta ammissibile e fondata. In particolare, dalla sentenza risulta che la commissione regionale ha ritenuto “equo determinare il maggior reddito imponibile” in un importo in cifra tonda non espressamente ricondotto agli atti e/o alle prove; trattasi quindi di assenza di motivazione sulla valutazione, che come detto non può essere ricondotta all’equità sostitutiva.

7. – Conseguendo dall’accoglimento dei motivi, come sopra trattati, la cassazione dell’impugnata sentenza e una rinnovata valutazione probatoria in sede di rinvio, restano assorbite le censure sopra non direttamente trattate. Resta pertanto esentato il Collegio dall’esame degli ulteriori profili insiti nei motivi, ciò che avrebbe necessitato affrontare passaggi obiettivamente oscuri del ricorso con impiego peculiare di talune nozioni quali quelle di certezza della prova e di soccombenza.

8. – La commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, provvederà in sede di rinvio altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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