Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20188 del 03/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 03/10/2011), n.20188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15335/2007 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI

LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato QUARANTINO GIUSEPPE IACONO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIRRONE LIBORIO BALSAMO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/05/2006 R.G.N. 1239/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE per delega PIRRONE

LIBORIO BALSAMO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Palermo, accogliendo il gravame dell’INPS, dopo aver rinnovato la c.t.u., ha rigettato la domanda di C. F. diretta ad ottenere la pensione di inabilità.

Il giudice di merito è giunto a tale decisione aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, previa puntuale vatutazione delle critiche mosse a quest’ultima dal consulente di parte.

C.F. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un unico articolato motivo, illustrato da memoria.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico articolato motivo di ricorso si addebita alla Corte territoriale di avere, in violazione e con falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 2, degli artt. 112, 113,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., acriticamente recepito il parere del proprio ausiliare, contrastante con quello del c.t.u. di primo grado, senza esaminare nè la ctu di primo grado nè la documentazione, proveniente da struture pubbliche, prodotta dall’interessato.

Il motivo è infondato.

Il giudice del merito quando aderisce alle conclusioni del proprio c.t.u. che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi dei rilievi dei consulenti di parte esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento senza necessità di soffermarsi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte (v. per tutte, Cass. 8355/2007) nè, in caso di contrasto fra le valutazioni dei consulenti tecnici d’ufficio nei due gradi del giudizio di merito, il giudice di appello che ritenga di prestare adesione alle conclusioni del consulente da lui nominato ha l’obbligo di indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione della prima consulenza, la quale deve ritenersi anche per implicito rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda (v. per tutte Cass. 3093/2001).

Nel caso di specie, come riferito in precedenza, la Corte d’Appello ha puntualmente replicato, utilizzando le osservazioni del proprio c.t.u. alle critiche svolte dal consulente di parte. Inoltre per quanto risulta dal ricorso queste critiche consistono in sostanza nel dissenso rispetto alla valutazione di gravita delle patologie denunziate dall’interessato, argomentato anche con il riferimento a certificazioni ospedaliere o comunque di strutture sanitarie pubbliche. Si tratta allora di un dissenso assolutamente normale nell’ambito delle valutazioni medico-legali, ma non emerge affatto che al consulente di ufficio sia stata addebitata quella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o quella omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, ai fini di una corretta diagnosi, condizioni necessarie, secondo ormai consolidati orientamenti di questa Corte, perchè possa darsi ingresso al vizio di motivazione concernente le valutazioni di carattere sanitario compiute dal giudice di merito (fra le molte, Cass. 2004/21594; 2004 /7341; 2003/10552; 2002/11467).

In conclusione, il ricorso deve esser rigettato senza pronunzie sulle spese in considerazione dell’epoca in cui la domanda è stata proposta (anno 2001).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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