Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20187 del 18/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017, (ud. 07/06/2017, dep.18/08/2017),  n. 20187

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

C.C., rappr. e dif. dall’avv. Ester Zordan e dall’avv.

Stefano Mastrolilli, elett. dom. in Roma, presso lo studio legale

del secondo, in via F. Denza n. 15, come da procura a margine

dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore

fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Luigi Carlo Ubertazzi e

dall’avv. Giorgio Costantino, elett. dom. in Roma, presso lo studio

del secondo, in via Cassiodoro n. 1/A, come da procura speciale

notaio T. G. (OMISSIS);

– controricorrente –

(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Milano 31.5.2012, n. 1927/2012,

in R.G. 239/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

Cardino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udite le parti nelle persone degli avvocati Zordan per il ricorrente,

Costantino per il fallimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.C., deducendo la qualità di socio ed ex amministratore di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, impugna la sentenza App. Milano 31.5.2012, n. 1927/2012, in R.G. 239/2012, con cui è stato respinto il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Milano 23.12.2011 dichiarativa del fallimento della citata società, resa su istanza del rispettivo liquidatore e contestata per difetto di sottoscrizione del proponente, mancanza di ministero di un difensore, carenza della documentazione prescritta dalla L. Fall., art. 14 ed insussistenza dell’insolvenza.

2. Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al reclamante, per il pregiudizio potenziale determinato dal fallimento sociale ai suoi diritti di socio, ritenne la corte di dover negare fondamento ai motivi di impugnazione, in quanto: a) la paternità dell’istanza di fallimento siccome riferibile alla liquidatrice era pacifica, nonchè superato ogni limite per via delle integrazioni documentali e delle conferme successive da parte della assemblea, oltre che dalla costituzione in sede di reclamo; b) per la proposizione della domanda di fallimento non era necessaria la difesa tecnica, in particolare nella fattispecie di autofallimento; c) nessuna conseguenza d’improcedibilità poteva ascriversi alla incompletezza del corredo documentale allegato al ricorso L. Fall., ex art. 14; d) l’insolvenza era stata accertata non su confessioni della liquidatrice, bensì su riscontri oggettivi, come decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, lo sfratto per morosità dai locali, nonchè dalle concordi enunciazioni del legale (quanto ai crediti di difficile esazione, i debiti verso i dipendenti), i sindaci (anche per i dubbi sul successo della liquidazione) e il curatore (quanto allo stato passivo superiore all’attivo).

3. Il ricorso è su tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta dal ricorrente la violazione dell’art. 125 c.p.c., L. Fall., artt. 6, 15 e 18, art. 737 c.p.c., art. 99 c.p.c., artt. 2907 e 2729 c.c., avendo errato la corte d’appello nell’escludere il vizio iniziale della domanda di autofallimento, non sottoscritta dal liquidatore, nè dal medesimo propriamente ratificata avanti al tribunale.

2. Con il secondo e il terzo motivo si censura la sentenza per non avere considerato l’impossibilità giuridica, per il debitore, di presentare il ricorso di fallimento di se stesso senza ministero di legale.

3. Va respinta, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per come sollevata dal controricorrente avendo riguardo alla asserita tecnica del cd. assemblaggio. Invero, se può essere ribadito che, “in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso” (Cass. s.u. 5698/2012), occorre precisare che, nella specie, non sono mancati “momenti di sintesi funzionale”, così che, secondo lo stesso autorevole arresto, “l’illustrazione dei motivi (…) consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi”. Il processo di merito, le questioni trattate e le posizioni assunte dalle parti hanno invero trovato sufficienti – e per quanto con ridondanti inserzioni – paragrafi di introduzione, spiegazione e narrazione che hanno messo in collegamento anche i documenti processuali pur pedissequamente riportati.

4. Parimenti, va respinta l’eccezione di carenza d’interesse in capo al ricorrente, questione trattata dalla corte, ove ha conferito valore assorbente sia ad una nozione astratta di “qualunque interessato”, secondo la dizione di cui alla L. Fall., art. 18, sia alla sufficienza, a questa stregua, della qualità di socio di società di capitali. Tale enunciazione, condivisibile sotto il profilo decisorio, va peraltro corretta in motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., poichè la legittimazione attiva era stata prospettata da C. deducendo altresì la propria veste di ex amministratore della società fallita, così cumulando una posizione complessa integrante un interesse anche concreto e diretto al reclamo. Già questa Corte ha statuito che “la dichiarazione di fallimento di una società di capitali, a prescindere dalla entità della misura della partecipazione del socio, non legittima in via automatica quest’ultimo ad opporsi in difetto di una specifica allegazione e prova di un suo interesse, secondo i canoni dell’art. 100 c.p.c., che la L. Fall., art. 18, comma 1, con l’aggettivazione impiegata (“qualunque interessato”) e senza alcuna discontinuità con il regime ante D.Lgs. n. 5 del 2006, non ha nè ampliato nè derogato.” (Cass. 9982/2017). Ma anche nella presente vicenda, al di là dell’apprezzamento generico di tale interesse da parte della corte, altrettanto generica è stata la contestazione della posizione legittimante da parte del fallimento, nonostante la non marginale partecipazione azionaria del C. (riportata nel documento incorporato in ricorso e pari al 31.5%) e la precedente carica amministrativa.

5. Il primo motivo è inammissibile, avendo la corte compiuto un apprezzamento di fatto, al medesimo giudice riservato, sulla riconducibilità della domanda di autofallimento, pacificamente presentata in cancelleria, e benchè priva di sottoscrizione, proprio alla liquidatrice, come tale identificata dal cancelliere con acquisizione di copia della carta d’identità e sull’indubbia accertata provenienza dalla medesima persona dei documenti chiesti dal tribunale ad integrazione istruttoria e depositati in elenco firmato. Tali circostanze escludono, motivatamente, ogni incertezza sull’avvenuta presentazione da parte del debitore del “ricorso” con cui “chiede il proprio fallimento”, ponendo rispettivamente la L. Fall., artt. 6 e 14 una specificità redazionale sostanzialmente assorbita e piuttosto nel deposito dei documenti contabili, nonchè delle situazioni patrimoniali e gli elenchi di attivo, creditori e ricavi del triennio (punto che verrà ripreso con il seguente motivo).

6. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati. Già questa Sezione ha avuto modo di osservare, avendo riguardo alla collocazione prededuttiva L. Fall., ex art. 111 del credito del professionista richiesto di assistere il debitore che abbia domandato la dichiarazione del proprio fallimento, che “non si vede motivo di diversificare il trattamento del professionista che sia stato d’ausilio all’imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all’ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l’istanza di fallimento, sebbene sia attività che possa essere svolta in proprio da quest’ultimo, ma che questo abbia scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare a un esperto di settore”. (Cass. 18922/2014).

7. La non necessità della difesa tecnica può essere ribadita, anche dopo il D.Lgs. n. 5 del 2006 e in modo meno indiretto, quanto alla presente vicenda, non contrassegnata da un procedimento camerale a parti contrapposte, poichè in esso unica parte è stato il liquidatore della società. D’altronde i peculiari oneri processuali gravanti sul debitore, secondo l’articolazione delle attività descritte alla L. Fall., art. 14, non solo sono eventuali, ma nemmeno integrano il contraddittorio nel senso voluto dalla L. Fall., art. 15. Essi infatti non possono tradursi in una notifica del ricorso a se stesso, altra modalità assumendo la convocazione camerale che il tribunale intenda disporre e così appaiono piuttosto funzionali, oltre che alla decisione, ad accelerare l’acquisizione sollecita di informazioni e documenti destinati ad una possibile imminente vicenda di spossessamento, in vista della dichiarazione di fallimento. In quest’ambito la mera denominazione dell’atto del debitore quale “ricorso” non lo equipara in toto a quello dei creditori o alla “richiesta” del P.M., risultando speciale la L. Fall., art. 14 che meglio definisce l’ambito dei citati oneri e con essi il perimetro delle prerogative dell’istante in autofallimento. Così, già per Cass. 19983/2009 è stata dubitata la stessa qualità di “domanda giudiziale” in capo al ricorrente in proprio, tant’è che l’atto si risolverebbe in una dichiarazione di scienza (pur diversa da una confessione), ma doverosa per le conseguenze penali, in difetto, gravanti sul legittimato. La non necessità del ministero del legale, in deroga alla previsione generale di cui all’art. 82 c.p.c., comma 3 ed al contempo dandosi atto che la disciplina concorsuale al proposito nulla precisa in modo espresso, appare pertanto discendere da una configurazione speciale dello stesso “ricorso” del debitore che, riscontrata l’insolvenza e i presupposti di fallibilità, deve porre il tribunale il prima possibile nella condizione della relativa verifica, oltre che del requisito dell’indebitamento qualificato dei 30.000 Euro. Ne consegue che, come accaduto nella specie, è irrilevante che il debitore abbia ottemperato integralmente o meno al precetto organizzativo impartito medio tempore dal tribunale, ciò che conta essendo le prove assunte in sentenza e giustificative della pronuncia di accoglimento del ricorso, dovendosi perciò su tale quadro giustificativo appuntarsi l’impugnazione L. Fall., ex art. 18 di chi contrasti il fallimento. Nè tale soluzione semplificata mostra di confliggere con i canoni del giusto processo, palesando essa un accesso al giudice, da parte dell’imprenditore, nel proprio interesse, dunque in una lettura di garanzia ex art. 24 Cost., al fine di conseguire la regolazione concorsuale della propria insolvenza ed operando la genuinità della istanza, da riscontrare in fatto ad opera del tribunale, unitamente ai requisiti ordinari e alle condizioni di fallibilità (L. Fall., ex artt. 1, 5 e 10 e 147, oltre che L. Fall., art. 9), quale presupposto sufficiente per dar corso e definire il procedimento camerale.

8. Il debitore può, conclusivamente, assumere l’iniziativa che avvia il procedimento camerale diretto alla dichiarazione del proprio fallimento senza l’osservanza di peculiari formalità, nè con il ministero obbligatorio del difensore, come peraltro consentito in altri procedimenti unipersonali che si svolgono in camera di consiglio (Cass. 25366/2006, 27268/2006, 6861/2013), almeno se e fino a quando la sua istanza non confligga, in ipotesi e come non emerso nella specie, con l’intervento avanti al tribunale di soggetti, portatori dell’interesse ad escludere la dichiarazione di fallimento, ciò implicando lo svolgimento di un contraddittorio qualificato, che potrebbe definire diversamente la natura contenziosa del procedimento.

9. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese del ricorrente secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge, in favore del controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2017

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