Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20187 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. I, 15/07/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 15/07/2021), n.20187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11581/2019 proposto da:

I.T., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Teofilo

Folengo 49, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Maria Facilla,

che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA n. 208/019, depositato il

26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2021 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da I.T., cittadino nigeriano, proveniente dall’Edo State e richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente, nel corso dell’udienza di comparizione, aveva riferito di avere lasciato il proprio Paese per le minacce ricevute dai fratelli della ragazza che aveva messo incinta e che, a causa dei farmaci abortivi presi per interrompere la gravidanza, era deceduta.

Il tribunale ha ritenuto inattendibile il racconto, evidenziando che in sede di audizione dinanzi alla C.T. T. aveva dichiarato di non aver più sentito la ragazza e di non sapere se il figlio fosse nato, e ha pertanto respinto le domande di riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha poi escluso che l’Edo State versi in una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato interno o internazionale; ha infine rilevato che il richiedente non aveva allegato specifici profili di sua vulnerabilità idonei a giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Contro il decreto, pubblicato il 26.2.2019, I.T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) con il primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, per la mancata fissazione dell’udienza di comparizione, attesa l’assenza di video registrazione del colloquio davanti alla Commissione; (ii) con il secondo motivo, per mancata “assunzione” dell’onere probatorio e perché la valutazione di non credibilità del racconto resa dalla Commissione Territoriale non avrebbe rispettato i criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; (iii) con il terzo motivo, per il mancato riconoscimento del diritto di asilo previsto dall’art. 10 Cost.; (iv) con il quarto motivo, per aver il giudice respinto la domanda di protezione sussidiaria esclusivamente sulla base della ritenuta inattendibilità del racconto, senza assumere informazioni sul suo Paese d’origine; (v) con il quinto motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6 e per violazione del principio di non refoulement.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il tribunale ha proceduto all’audizione del ricorrente.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, essendo rivolto contro il provvedimento di diniego della C.T..

Il terzo motivo è infondato, in quanto, il diritto di asilo, di cui all’art. 10 Cost., comma 3, è già regolamentato esaustivamente dalla normativa attualmente esistente sulla protezione internazionale (Cass. nn. 11110/19, 16362/16).

Il quarto motivo è inammissibile perché non censura alcuna specifica ratio decidendi del decreto, ma si consuma in affermazioni generiche ed in sterili citazioni giurisprudenziali, senza indicare le ragioni per le quali il giudice, una volta ritenute intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni del ricorrente, avrebbe dovuto verificarne anche l’attendibilità estrinseca, alla luce della situazione generale della Nigeria, e senza neppure chiarire in qual modo tale situazione si ricolleghi al pericolo di danno paventato (ma ritenuto insussistente). Il quinto motivo è inammissibile, perché privo dell’illustrazione di qualsivoglia censura e, ancora una volta, rivolto contro il provvedimento della C.T..

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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